Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 7 gennaio 2011 |
Riconoscimento, al sig. Iliovici Zugravu Ioan Simion, di titolo di studio estero di titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Iliovici Zugravu Ioan Simion nato a Medias (Romania) il 20 dicembre 1975, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale rumeno di «Inginer Agricol» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «dottore agronomo e dottore forestale» sez. A in Italia; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico di «Inginer in profilul agicol specializarea agricoltura» conseguito presso l'«Universitatea de stiinte agricole si medicina veterinara Cluj Napoca» nella sessione giugno 1999; Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale; Considerato che comunque, sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore agronomo e dottore forestale» sez. A, e quella di cui e' in possesso l'istante e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi in data 17 settembre 2009; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali nella conferenza sopra citata; Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Al sig. Iliovici Zugravu Ioan Simion nato a Medias (Romania) il 20 dicembre 1975, cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori agronomi e dottori forestali» sez. A e l'esercizio della professione in Italia. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; La prova attitudinale ove oggetto di scelta del richiedente vertera' sulla seguente materia orale: 1) Estimo. Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto. Roma, 7 gennaio 2011
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali sez. A. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2 . Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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