Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2010
Trasferimento delle funzioni e delle risorse dell'ISAE, ai sensi dell'articolo 7, comma 18, del decreto-legge n. 78 del 2010.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374, concernente la fusione in un unico istituto, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO);
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e sue successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare gli articoli da 23 a 26 e da 56 a 60 concernenti le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e la sua organizzazione;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, di approvazione del regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e sue successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, ed, in particolare, l'art. 7, comma 18, che sopprime l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) e demanda a uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione la disciplina del trasferimento delle relative funzioni e risorse al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT;
Considerata la necessita' di dare attuazione al citato art. 7, comma 18, del decreto-legge n. 78/2010, determinando le funzioni dell'ISAE da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e la data di loro effettivo esercizio;
Considerata la necessita' di individuare le risorse strumentali e finanziarie e umane da attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT;
Considerato che i ricercatori e i tecnologi gia' in servizio presso l'ISAE sono da assegnare all'ISTAT;
Considerato che per i rapporti di lavoro in essere presso l'ISAE, diversi da quelli di pubblico impiego a tempo indeterminato, le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarita' dei rispettivi rapporti;
Ritenuto di provvedere con successivi provvedimenti, secondo i propri ordinamenti, alla rideterminazione, delle dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ISTAT;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

Art. 1

Funzioni trasferite all'ISTAT

1. Sono trasferite all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) le funzioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374, svolte dall'Istituto di studi ed analisi economica (ISAE). Restano fermi i compiti e le funzioni in materia di attivita' di previsione e di analisi di breve, medio e lungo periodo e di studio di macro e microeconomia della finanza pubblica gia' svolti dai competenti Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'ISTAT subentra all'ISAE nei rapporti giuridici, ivi compresi i contratti e le convenzioni, relativi alle funzioni ad esso trasferite.
 
Art. 2

Funzioni trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze

1. Sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze tutte le funzioni relative alla gestione dei beni patrimoniali dell'Istituto di studi ed analisi economica (ISAE) nonche' quelle, non ricomprese nell'art. 1, relative all'attivita' amministrativa e tecnica anche strumentali alla cessazione dell'ente.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze subentra altresi' nella titolarita' dei beni patrimoniali.
 
Art. 3
Personale trasferito all'ISTAT ed al Ministero dell'economia e delle
finanze

1. In attuazione dell'art. 1 sono trasferiti all'ISTAT i ricercatori ed i tecnologi dipendenti dall'ISAE nonche' i titolari di rapporti di lavoro e di collaborazione in essere presso l'ISAE, diversi da quelli di pubblico impiego a tempo indeterminato, compresi i titolari di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, di cui all'allegata tabella 1.
2. Ai sensi dell'art. 2 e' trasferito nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze il personale amministrativo e tecnico dipendente dall'ISAE, di cui alla tabella 2, secondo la tabella n. 3 di equiparazione allegata.
3. Sono altresi' trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze le risorse necessarie all'utilizzo ed alla gestione dei beni patrimoniali di cui all'art. 2.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo, e' disposta annualmente, l'assegnazione su base volontaria al Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa tra le Amministrazioni coinvolte, di ricercatori o tecnologi trasferiti all'ISTAT, nel numero massimo di 25 con oneri interamente a carico del predetto istituto. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, e' disposta annualmente, per un periodo massimo di cinque anni, l'assegnazione su base volontaria all'ISTAT, previa intesa tra le Amministrazioni coinvolte, di personale trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze, nel numero massimo di 5 con oneri interamente a carico del predetto Ministero.
4. In relazione al personale ed alle funzioni rispettivamente trasferite, sono trasferite all'ISTAT ed al Ministero dell'economia e delle finanze le corrispondenti risorse finanziarie e strumentali.
 
Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

1. Le funzioni dell'ISAE cessano in data 31 dicembre 2010 e vengono riallocate secondo le disposizioni dei precedenti articoli; la riallocazione ha ad oggetto anche i procedimenti amministrativi in corso. In data 31 dicembre 2010 cessano tutti gli incarichi dirigenziali in essere presso l' ISAE. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, proseguono sino alla scadenza dei relativi contratti; l'oggetto dei predetti incarichi puo' comunque essere ridefinito in relazione alle esigenze derivanti dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 1 del presente decreto.
2. L'ISTAT ed il Ministero dell'economia e delle finanze subentrano in tutti i contenziosi relativi alle funzioni ed al personale rispettivamente trasferito.
3. L'ISTAT ed il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo i propri ordinamenti, provvedono ad adeguare le rispettive dotazioni organiche.
4. Le risorse finanziarie stanziate sul bilancio dello Stato destinate all'ISAE dall'anno 2011 non trasferite all'ISTAT ed al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente decreto costituiscono economie di bilancio. Le somme eventualmente residuali e disponibili della gestione dell'ISAE al 31 dicembre 2010 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Il capo del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze adotta le misure necessarie per l'attuazione del presente decreto, ivi inclusi i provvedimenti per l'eventuale rettifica delle tabelle 1 e 2.
6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 36
 


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