Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 10 settembre 2010, n. 249
Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, secondo comma, lettera n), e sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 268;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Visto l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto l'articolo 64 e, in particolare, il comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
Visto il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell' istruzione, dell' universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 , n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione, nelle accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente norme sull'autonomia didattica degli atenei, che ha sostituito il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37 concernente le classi di abilitazione nella scuola secondaria di primo grado;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 25 giugno 2009;
Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 26 maggio 2009;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nell'adunanza del 26 giugno 2009;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 22 giugno 2009;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sessione consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Ritenuto di non doversi adeguare al parere della VII Commissione della Camera dei deputati riguardo alla condizione 5, in quanto la possibilita' di approfondire determinate aree disciplinari nel percorso di Scienze della Formazione Primaria e' gia' contemplata nei crediti a scelta dello studente e la figura di docente esperto in determinati ambiti non e' attualmente prevista dall'ordinamento vigente; riguardo alla condizione 8, poiche' la maturazione di competenze docimologiche e' gia' prevista negli insegnamenti indicati nelle tabelle ed e' approfondita nel corso del tirocinio; riguardo alla condizione 11, perche' i criteri di scelta dei tutor sono oggetto di successivo decreto e la previsione di eventuali meccanismi premiali esula dall'ambito del presente decreto;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 7 settembre 2010;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, i requisiti e le modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell'istruzione dell' universita' e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
all'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 416, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008):
«416. Nelle more del complessivo processo di riforma
della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti,
anche al fine di assicurare regolarita' alle assunzioni di
personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e
disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause
che determinano la formazione di precariato, con
regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione
e dal Ministro dell'universita' e della ricerca ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario da rendere entro il termine di
quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento
puo' essere comunque adottato, e' definita la disciplina
dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale e
dell'attivita' procedurale per il reclutamento del
personale docente, attraverso concorsi ordinari, con
cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente per il reclutamento del personale
docente, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio
delle assunzioni. E' comunque fatta salva la validita'
delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati
l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.»
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 33, sesto comma e
117, secondo comma, lettera n) e sesto comma della
Costituzione:
«Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.»
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a)-m) (omissis)
n) norme generali sull'istruzione;»
«La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.»
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Per il testo dell'articolo 2, comma 416 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 concernente: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)", si veda la nota al titolo.
- La legge 2 dicembre 1991, n. 390 recante: "Norme sul
diritto agli studi universitari" e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1991, n. 291.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante:
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate" e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante
"Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
maggio 1994, n. 115, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: "Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo":
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi
universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e'
disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341 , in conformita' a criteri generali definiti, nel
rispetto della normativa comunitaria vigente in materia,
sentiti il Consiglio universitario nazionale e le
Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente
comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche
eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'
svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilita' a livello internazionale, nonche' la
previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli
universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli
ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di
attivita' didattiche di base, specialistiche, di
perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente
e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 4 e 5,
della legge 3 agosto 1998, n. 315 recante "Interventi
finanziari per l'universita' e la ricerca":
«4. Le universita' possono utilizzare personale
docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine
di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di
coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche
nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione
primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento
nelle scuole secondarie. Le modalita' di utilizzazione di
detto personale sono determinate con decreti del Ministero
della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il
bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la
sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per
il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50
miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima
applicazione delle disposizioni del presente comma, tali
modalita' sono individuate nella concessione di esoneri
parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie
disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione
comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare,
sulla base di criteri generali determinati dalla
commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9
maggio 1989, n. 168 , nonche' disciplinano le modalita' di
partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici.
Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere
alle valutazioni comparative fanno comunque parte
componenti designati dall'amministrazione scolastica.
5. Per le finalita' di cui al comma 4 possono essere
altresi' utilizzati per periodi non superiori a un
quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola
elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei
corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del
contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 . Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di
cui al comma 4 sui posti gia' disponibili e che si
renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.»
- La legge 2 agosto 1999, n. 264 recante "Norme in
materia di accessi ai corsi universitari", e' stata
pubblica nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1999, n.
183.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante "Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 4 gennaio 2000, n. 2.
- La legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione" , e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 21 marzo 2000, n. 67.
- Il testo del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212
recante "Misure urgenti per la scuola, l'universita', la
ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione
artistica e musicale", e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 26 settembre 2002, n. 226 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 22
novembre 2002, n. 268 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 25 novembre 2002, n. 276.
- Il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59 recante: "Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a
norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53" stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2004, n.
51, S.O.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
recante "Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della
L. 28 marzo 2003, n. 53." e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 605,
lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n.296 recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007):
«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a)-b) (omissis);
c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello
stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo
piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente
all'applicazione del piano triennale, il Ministro della
pubblica istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio
sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di
individuare nuove modalita' di formazione e abilitazione e
di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di
reclutamento del personale docente, nonche' di verificare,
al fine della gestione della fase transitoria,
l'opportunita' di procedere a eventuali adattamenti in
relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono
trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi
gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per
il biennio 2007-2008 per i docenti gia' in possesso di
abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di
abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di
entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti
speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97
del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali
accademici di secondo livello ad indirizzo didattico
(COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i
Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza
della formazione primaria. La predetta riserva si intende
sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e'
successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e
dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie
ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e
titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per
l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente
previsto dalla presente lettera, e' abrogata con effetto
dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3),
lettera h), della tabella di valutazione dei titoli
allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E'
fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi
prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in
possesso dell'abilitazione in educazione musicale,
conseguita entro la data di scadenza dei termini per
l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio
2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di
insegnamento che, alla data di entrata in vigore della
legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi
compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e' riconosciuto il
diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle
graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola
media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono
comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato
gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta
completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla
nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove
concorsuali della procedura riservata bandita con decreto
del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa
procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati
ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per
cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione
al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si
procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato
alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite
con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20
dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3
ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di
ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime
procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle
rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi
corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a
domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi
a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali
previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive
graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al
corso di formazione previsto dal precedente periodo deve
essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio. Le nomine, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime
procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso
riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre
2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda,
coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima
procedura il corso di formazione, superando il successivo
esame finale, ma che risultano privi del requisito di
almeno un anno di incarico di presidenza;»
La rubrica dell'articolo 13, del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela
dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli),
reca:
«Art. 13. Disposizioni urgenti in materia di
istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione
dell'autonomia scolastica. Misure in materia di
rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del
procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui
immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione
e la costruzione di linee ad alta velocita' e nuova
disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di
atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore.»
- Il testo del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85
recante Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi
376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2008, n.
114, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
della legge 14 luglio 2008 n. 121, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2008, n.164.
- Si riporta il testo dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
«4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi
di concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego
dei docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione
didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti
per la determinazione della consistenza complessiva degli
organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto
organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli
adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente
normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita'
per la determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 recante
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e
universita', convertito con modificazioni dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169:
«Art. 5-bis. Disposizioni in materia di graduatoria
ad esaurimento - 1. Nei termini e con le modalita' fissati
nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi
dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i
docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso
le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
(SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno
accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo
abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette
graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in
base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
2. Analogamente sono iscritti , a domanda, nelle
predette graduatorie e sono collocati nella posizione
spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli
posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso
biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei
docenti di educazione musicale delle classi di concorso
31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media
della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la
relativa abilitazione.
3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva
nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti
nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in
scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali
di didattica della musica; la riserva e' sciolta all'atto
del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di
laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la
collocazione in graduatoria e' disposta sulla base dei
punteggi attribuiti ai titoli posseduti.»
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212 concernente Regolamento recante disciplina per
la definizione degli ordinamenti didattici delle
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre
1999, n. 508, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 ottobre 2005, n. 243.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 81 recante Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
luglio 2009, n. 151.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89 recante Revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio
2009, n. 162.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca del 28 settembre 2007, n. 137 reca: «Attivazione
biennio di secondo livello per la formazione dei docenti
nella classe di concorso di educazione musicale (A 31 e A
32) e di strumento musicale ( A 77).»
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004 n.82,
riguarda la Formazione degli insegnanti: attivazione corsi
abilitanti presso le Accademie di Belle Arti.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270
recante Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3
novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2004, n. 266.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n.37,
ridefinisce le classi di abilitazione all'insegnamento,
compresi i relativi titoli di accesso, in coerenza con i
nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo
grado.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 2, comma 416, legge 24
dicembre 2007, n.244 recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), si veda la nota al titolo.
- Per il testo dell'articolo 64, comma 4, lettera a),
del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 2
Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti

1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 e' finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.
2. E' parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il fondamento dell'unitarieta' della funzione docente.



Note all'art. 2:
Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche", si vedano le
note alle premesse.



 
Art. 3
Percorsi formativi

1. I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione all'insegnamento, all'acquisizione delle competenze di cui all'articolo 2.
2. I percorsi formativi sono cosi' articolati:
a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;
b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.
3. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle universita' e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto.
4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2:
a) l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l'abilitazione;
b) l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacita' di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, piu' in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilita';
c) l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.
5. I percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 prevedono nel corso della laurea magistrale e nel corso accademico di secondo livello periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione, ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 12.
6. La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto e' incompatibile, ai sensi dell'articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l'iscrizione a:
a) corsi di dottorato di ricerca;
b) qualsiasi altro corso che da' diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati.
7. I percorsi formativi previsti dal presente decreto sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' avvalersi anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, del
decreto del Ministro del'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica:
«2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma
3, la durata normale dei corsi di laurea e' di tre anni; la
durata normale dei corsi di laurea magistrale e' di
ulteriori due anni dopo la laurea.»
- Per i riferimenti della legge 21 dicembre 1999, n.
508 recante "Riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati", si vedano le note alle
premesse.
- Il testo della Raccomandazione del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze
chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) e'
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea del 30 dicembre 2006.
- Per i riferimenti della legge 5 febbraio 1992, n. 104
recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate" , si vedano
le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 142, del Regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante Approvazione del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore:
«Art. 142. Nelle Universita' e negl'Istituti
superiori si puo' ottenere l'iscrizione solo in qualita' di
studenti.
Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c), e'
vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Universita' e
a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse
Facolta' o Scuole della stessa Universita' o dello stesso
Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della
stessa Facolta' o Scuola.»



 
Art. 4
Corsi di laurea magistrale

1. Le universita' istituiscono i corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche in deroga al numero minimo di crediti di cui all'articolo 10, commi 2 e 4 dello stesso decreto, in ragione del loro carattere professionalizzante.
2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui al comma 1 e' subordinata al possesso di specifici requisiti necessari definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o piu' facolta' dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facolta' di piu' atenei o in convenzione tra facolta' universitarie e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
4. La convenzione, sottoscritta dal rettore di ciascuna delle universita' e dal direttore di ciascuna delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che partecipano all'istituzione del corso, indica la facolta' o l'istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, sede amministrativa dello stesso, e definisce l'apporto di personale docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie messi a disposizione da ciascun ateneo o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per il funzionamento dei corsi.
5. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle competenze psico-pedagogiche e didattico-disciplinari messe a disposizione dalle universita' e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' le risorse economiche e organizzative, le stesse universita' e istituzioni possono istituire ed attivare strutture di servizi comuni o Centri interateneo o interistituzionali di interesse regionale o interregionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo, nonche' coordinamento didattico ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di diploma accademico e alle attivita' formative previste per il tirocinio formativo attivo.
6. E' vietata la creazione di organi di gestione dei corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello indipendenti dalle facolta' di riferimento, dalle universita' e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate.
7. Dall'attuazione dei commi 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, e
dell'articolo 10, commi 2 e 4 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270 recante Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica:
«2. Con apposite deliberazioni le universita'
attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti
strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti
dei corsi determinati con decreto del Ministro
nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della
programmazione del sistema universitario, previa relazione
favorevole del Nucleo di valutazione dell'universita'. Nel
caso di disattivazioni, le universita' assicurano comunque
la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di
concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e
disciplinano la facolta' per gli studenti di optare per
l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.»
«2. I decreti ministeriali determinano altresi', per
ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di
crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni
attivita' formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al
comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei
crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non
superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i
corsi preordinati all'accesso alle attivita' professionali,
tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle
classi.
3. (omissis).
4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente
per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi
formativi qualificanti e le attivita' formative
caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura
non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi,
fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attivita'
professionali.»



 
Art. 5
Programmazione degli accessi

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13.
2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) deliberato ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, previo parere del ministero dell'economia e delle finanze e del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Le modalita' di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13 sono definite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 recante Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica:
«Art. 39. Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time. - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'articolo 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto
decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno,
con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale
in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non
inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita'
in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre
1999 viene assicurata una riduzione complessiva del
personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per
cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data
del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi
da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800
unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi
da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti
criteri e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base
circoscrizionale corrispondente ai territori regionali
ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o
compartimentale, in relazione all'articolazione periferica
dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo,
della legge 4 agosto 1975, n. 397 , in materia di
graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10,
ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'articolo
55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di
cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale
delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali
inferiori alla settima nella misura complessiva
corrispondente al personale effettivamente assunto nel
corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo
separatamente per i singoli ruoli.
12. (omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 , in ragione delle necessita' sopraggiunte
alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 , che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione
temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente
differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di
impegno ridotto per il personale non sanitario con
qualifica dirigenziale che non sia preposto alla
titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul
trattamento economico secondo criteri definiti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non
si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni,
fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20,
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi
ai principi di riduzione complessiva della spesa di
personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai
commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di
personale ad orario ridotto o con altre tipologie
contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni
compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le
disposizioni dell'articolo 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400 , per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127 . Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu'
favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre
1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».
Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera
c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 , le parole «31
dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti
dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito
della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , l'entita'
complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui
all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237 , da ammettere annualmente al
servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e'
incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di
Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia
di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1,
comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ,
introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima
della data di entrata in vigore della presente legge, sono
riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita'
indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita'
dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti
dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 , il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi
dei poteri di polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 , e dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle
verifiche previste dall'articolo 1, comma 62, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 , non e' opponibile il segreto
d'ufficio.»



 
Art. 6
Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella
scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
1. Il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) e' a numero programmato con prova di accesso. Il corso e' attivato presso le facolta' di scienze della formazione e presso altre facolta' autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale e' richiesto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. Il corso di laurea magistrale e' strutturato secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
4. Le attivita' di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalita' tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all'ultimo anno.
5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorita' accademica, e' integrata da due docenti tutor di cui all'articolo 11 e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica:
«2. Per essere ammessi ad un corso di laurea
magistrale occorre essere in possesso della laurea o del
diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali
non sia previsto il numero programmato dalla normativa
vigente in materia di accessi ai corsi universitari,
l'universita' stabilisce per ogni corso di laurea
magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono,
comunque, il possesso di requisiti curriculari e
l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli
atenei, con modalita' definite nei regolamenti didattici.
L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale puo' essere
consentita dall'universita' anche ad anno accademico
iniziato, purche' in tempo utile per la partecipazione ai
corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti
stessi.»



 
Art. 7
Formazione degli insegnanti della scuola secondaria
di primo grado

1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, comprendono:
a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;
b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10.
2. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7, allegate al presente decreto, individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:
a) i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);
b) la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).



Note all'art. 7:
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n.37,
ridefinisce le classi di abilitazione all'insegnamento,
compresi i relativi titoli di accesso, in coerenza con i
nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo
grado.



 
Art. 8
Formazione degli insegnanti della scuola secondaria
di secondo grado

1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, comprendono:
a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;
b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante disciplinati dall'articolo 10.
2. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).



Note all'art. 8:
- Per il testo dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria, si
vedano le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della
L. 28 marzo 2003, n. 53" si vedano le note alle premesse.



 
Art. 9
Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e
coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado
1. I percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono:
a) il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso;
b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10.
2. Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al presente decreto individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:
a) i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);
b) i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).
3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in relazione alle modifiche di ordinamento conseguenti all'attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, sono adottate le tabelle che individuano, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b.
4. Per l'utilizzazione dei docenti tutor si applicano le disposizioni dell'articolo 11, con gli adattamenti resi necessari dalle specificita' ordinamentali, organizzative e gestionali delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le funzioni demandate ai consigli di facolta' sono attribuite ai consigli accademici. Per le attivita' del tirocinio formativo attivo e la suddivisione in crediti si applica la tabella 11 allegata al presente decreto.



Note all'art. 9:
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n.37,
ridefinisce le classi di abilitazione all'insegnamento,
compresi i relativi titoli di accesso, in coerenza con i
nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo
grado.
- Per il testo dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si vedano
le note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 10
Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli
insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado
1. Il tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 7 comma 1 lettera b), 8 comma 1 lettera b) e 9 comma 1 lettera b) e' un corso di preparazione all'insegnamento riservato ai soggetti che abbiano conseguito i titoli di cui agli articoli 7 comma 1 lettera a), 8 comma 1 lettera a) e 9 comma 1 lettera a). A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di secondo grado, sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22; le attivita' in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti formativi, suddivisi secondo la tabella 11 allegata al presente decreto.
2. Il tirocinio formativo attivo e' istituito presso una facolta' di riferimento ovvero presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che ne sono altresi' sedi amministrative. Il corso di tirocinio puo' essere svolto in collaborazione fra piu' facolta' della stessa universita' ovvero fra facolta' di una o piu' universita' o tra facolta' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attivita':
a) insegnamenti di scienze dell'educazione;
b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attivita' formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilita'.
c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;
d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.
4. La gestione delle attivita' del tirocinio formativo attivo e' affidata al consiglio di corso di tirocinio, cosi' costituito:
a) nelle universita', dai tutor coordinatori di cui all'articoli 11 comma 2, dai docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso e' eletto tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta;
b) negli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, dai tutor coordinatori di cui all'articolo 11 comma 2, dai docenti dei predetti istituti che in essi ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso e' eletto tra i docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il suo mandato dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta.
5. Il consiglio di corso di tirocinio cura l'integrazione tra le attivita' di cui al comma 3, organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le modalita' di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
6. L'attivita' di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attivita'. Della relazione finale di tirocinio e' relatore un docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che ha svolto attivita' nel corso di tirocinio e correlatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attivita' di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attivita' svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacita' del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attivita' svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attivita' di laboratorio.
7. La frequenza alle attivita' del tirocinio formativo attivo e' obbligatoria. L'accesso all'esame di abilitazione e' subordinato alla verifica della presenza ad almeno il 70% delle attivita' di cui al comma 3 lettere a), ad almeno l'80% delle attivita' di cui al comma 3 lettera b), ad almeno il 70% delle attivita' di cui al comma 3 lettera c) e ad almeno il 70% delle attivita' di cui al comma 3 lettera d).
8. Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che ne costituisce parte integrante e che consiste:
a) nella valutazione dell'attivita' svolta durante il tirocinio;
b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
c) nella discussione della relazione finale di tirocinio.
9. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorita' accademica, e' composta:
a) nelle universita', da 3 docenti universitari che hanno svolto attivita' nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed e' presieduta da un docente universitario designato dalla facolta' di riferimento;
b) nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica da 3 docenti delle predette istituzioni che hanno svolto attivita' nel corso del tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed e' presieduta da un docente delle istituzioni medesime designato dall'istituzione di riferimento.
10. La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attivita' svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 8 lettera b); fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio e' superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.
11. La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, e' il voto di abilitazione all'insegnamento.
12. La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione secondo le modalita' previste dal presente articolo costituisce, unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento e che da' luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma.



Note all'art. 10:
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n.37,
ridefinisce le classi di abilitazione all'insegnamento,
compresi i relativi titoli di accesso, in coerenza con i
nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo
grado.
- Per il testo dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, si vedano le note
alle premesse.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30
gennaio 1998 n. 39, reca Testo coordinato delle
disposizioni impartite in materia di ordinamento delle
classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento
tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed
istituti di istruzione secondaria ed artistica.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22
reca Integrazione D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 - Lauree
specialistiche.



 
Art. 11
Docenti tutor

1. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio le facolta' di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualita' di:
a) tutor coordinatori;
b) tutor dei tirocinanti.
2. Ai tutor coordinatori e' affidato il compito di:
a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attivita' di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attivita' di tirocinio;
c) supervisionare e valutare le attivita' del tirocinio diretto e indiretto;
d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attivita' in classe.
3. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attivita' e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda.
4. I corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 6 si avvalgono altresi' di tutor organizzatori, cui e' assegnato il compito di:
a) organizzare e gestire i rapporti tra le universita', le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;
b) gestire tutte le attivita' amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attivita' di tirocinio in generale;
c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;
d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e la loro ripartizione tra le facolta' o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonche' i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. Sulla base dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad esse assegnati, le facolta' di riferimento provvedono all'indizione ed allo svolgimento delle selezioni. La facolta' provvede all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni, non e' consecutivamente rinnovabile ed e' prorogabile solo per un ulteriore anno. L'incarico e' soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto al comma 7. Il suo svolgimento comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per i tutor organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento stesso.
6. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al consiglio di facolta'.
7. Il consiglio di facolta' procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori sulla base dei seguenti parametri:
a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
c) gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria;
d) gestione dei casi a rischio.
8. Il consiglio di facolta' puo' predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici.
 
Art. 12
Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate

1. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio le universita' o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tal fine accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui all'articolo 3, comma 5, e agli articoli 6, 10, 13 e 14, avendo cura di evidenziare per ogni istituzione scolastica i seguenti dati:
a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;
b) piano di realizzazione e di inserimento nell'attivita' della scuola delle attivita' di tirocinio attivo;
c) eventuali precedenti esperienze di tirocinio;
d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;
e) eventuale partecipazione dell'istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;
f) presenza di laboratori attrezzati;
g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche.
3. I criteri per l'accreditamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Ciascun Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto, da parte delle istituzioni scolastiche inserite nell'elenco, delle convenzioni di cui al comma 1 e sulla persistenza delle condizioni previste per l'inserimento nell'elenco. Nel caso di mancato rispetto della convenzione o del venir meno delle predette condizioni l'istituzione scolastica interessata e' espunta dall'elenco.



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 632 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«632. Ferme restando le competenze delle regioni e
degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi
fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire
piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta,
anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza
della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per
l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti
presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti
territoriali e ridenominati «Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti». Ad essi e' attribuita autonomia
amministrativa, organizzativa e didattica, con il
riconoscimento di un proprio organico distinto da quello
degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede
di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del
numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna
regione e delle attuali disponibilita' complessive di
organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma,
si provvede con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.»



 
Art. 13
Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'
1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' si consegue esclusivamente presso le universita'. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita', che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformita' ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.
2. Le universita' possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nell'ambito dell'ateneo, di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali.
3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle universita'.
4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'.
5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.
 
Art. 14

Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non
linguistica in lingua straniera

1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
3. Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
 
Art. 15
Norme transitorie e finali

1. Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10:
a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, e' corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.
b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l'anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a).
c) per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) gia' valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica.
2. I decreti di cui (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e all'articolo 9 comma 3 possono prevedere, in caso di ampliamento degli insegnamenti relativi alle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado ovvero in ordine alle attivita' di insegnamento previste dalle Indicazioni nazionali di cui all'articolo 10, comma 3 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, alle Linee guida emanate con Direttiva ministeriale n. 65, registrata alla Corte dei Conti il 20 agosto 2010 e alle Linee guida emanate con Direttiva ministeriale n. 57, registrata alla Corte dei Conti il 4 agosto 2010, ulteriori crediti formativi universitari o accademici, per un massimo di 24, da acquisire, ove non gia' posseduti, nel corso del tirocinio formativo attivo in aggiunta ai crediti previsti dalla tabella 11 ai fini dell'integrazione e del rafforzamento delle relative competenze disciplinari.
3. I titoli posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1 mantengono la loro validita' ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, sostituiscono integralmente per tutti gli altri soggetti e per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
5. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, e' predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalita' indicate nel comma 13.
6. Il test preliminare si svolge a livello nazionale secondo le modalita' previste dal comma 7. La data di svolgimento della prova e' fissata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
7. Il test preliminare e' una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore, comprende un numero di domande pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti.
8. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
9. La prova scritta, predisposta a cura delle universita' o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica, consta di domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso. Nel caso di classi di concorso per l'insegnamento delle lingue classiche sono previste prove di traduzione; nel caso di classi di concorso per l'insegnamento dell'italiano e' prevista una prova di analisi dei testi.
10. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
11. La prova orale, valutata in ventesimi, e' superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova e' organizzata tenendo conto delle specificita' delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione per l'insegnamento delle lingue moderne e' previsto che la prova si svolga in lingua straniera; nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale puo' essere sostituita da una prova pratica.
12. Il superamento della prova orale e' condizione imprescindibile per l'accesso al tirocinio formativo attivo.
13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono cosi' suddivisi:
a) servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui e' bandita la selezione:
i) 360 giorni: 4 punti;
ii) da 361 a 540 giorni: 6 punti;
iii) da 541 a 720 giorni: 8 punti;
iv) da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni. Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d). Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attivita' di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo , in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attivita'.
b) titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6 punti;
c) attivita' di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti. Salvo che lo impedisca l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con l'istituzione di appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione della stessa.;
d) valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
e) votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
f) pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti.
14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo e' formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 21/30 per il test, maggiore o uguale a 21/30 per la prova scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianita' di servizio nelle istituzioni scolastiche ovvero, nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato piu' giovane.
15. Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'articolo 10, comma 10, si considera la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o della laurea specialistica o la media degli esami di profitto della laurea di vecchio ordinamento in base alla quale si e' avuto accesso al tirocinio formativo attivo e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, ovvero degli esami integrativi di cui ai commi 3 e 4, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, e' il voto di abilitazione all'insegnamento.
16. Le facolta' di cui all'articolo 6, comma 1 possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997. L'ammissione al percorso e' subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalita' di cui al comma 5 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 8, 10 e 11. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all'articolo 2. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui e' relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. La commissione di abilitazione e' composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale. Il punteggio e' espresso in centesimi.
17. Coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l'iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10 senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.
18. Per assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo parziale presso le facolta' in cui si sono svolti i predetti corsi durante l'anno accademico 2009-2010, a domanda, possono essere confermati nell'incarico di docenza fino al completamento dei corsi.
19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione.
20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validita' ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento.
21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi.
22. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui agli (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e 9, comma 3, ai fini dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i settori scientifico disciplinari di scienze dell'educazione della tabella 11 sono integrati dai settori: M-PED/01 e M-PED/02.
23. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12, le universita' o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresi' attivita' di vigilanza sulle attivita' di tirocinio.
24. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
25. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione Val d'Aosta , delle scuole funzionanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e delle scuole delle localita' ladine si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa rispettivamente con la Regione Val d'Aosta, con la Regione Friuli Venezia-Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano al fine dell'adattamento delle disposizioni contenute nel presente decreto alle particolari situazioni linguistiche e nel rispetto degli accordi con le universita' e con i centri di ricerca degli altri Stati.
26. Con specifiche disposizioni si provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente decreto e le eventuali successive modifiche riguardanti la disciplina vigente relativa al reclutamento del personale docente, agli ordinamenti scolastici ed al sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
27. Le universita' adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall'anno accademico 2011/2012.



Note all'art. 15:
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22
reca Integrazione D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 - Lauree
specialistiche.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89 concernente Regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
«3. Le attivita' e gli insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento delle
conoscenze, delle abilita' e delle competenze essenziali ed
irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale.
Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente
definite annualmente con il decreto interministeriale ai
sensi dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, fermi restando il
conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e subordinatamente alla preventiva verifica da
parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, circa la sussistenza di economie aggiuntive,
puo' essere previsto un contingente di organico da
assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o
disponibile attraverso gli accordi di rete previsti
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, con il quale possono essere
potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti e/o attivati ulteriori insegnamenti, finalizzati
al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano
dell'offerta formativa mediante la diversificazione e
personalizzazione dei piani di studio. L'elenco di detti
insegnamenti e' compreso nell'allegato H al presente
regolamento.»
- La Direttiva del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 65 del 28 luglio 2010,
concerne la definizione delle linee guida per il passaggio
al nuovo ordinamento degli Istituti Professionali, come
previsto all'articolo 8, comma 6 del d.P.R. 15 marzo 2010,
n. 87.
- La Direttiva del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 57 del 15 luglio 2010,
concerne la definizione delle linee guida per il passaggio
al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici, come previsto
all'articolo 8, comma 3 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30
gennaio 1998 n. 39, reca Testo coordinato delle
disposizioni impartite in materia di ordinamento delle
classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento
tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed
istituti di istruzione secondaria ed artistica.
- Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica:
«6. Le universita', gli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 , e
successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
nonche' il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio, assicurando, con proprie
disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e
la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca. Possono essere
titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in
possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per
lo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione del
personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo
periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non
superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel
limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero
di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per
il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca
dei titolari di assegni. Il titolare di assegni puo'
frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga
al numero determinato, per ciascuna universita', ai sensi
dell'articolo 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , fermo restando il
superamento delle prove di ammissione. Le universita'
possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno
ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato.
Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche
puo' essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli
assegni di cui al presente comma si applicano, in materia
fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge
13 agosto 1984, n. 476 , e successive modificazioni e
integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle di
cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e
integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le
modalita' di conferimento degli assegni si provvede con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica (223). I soggetti di cui al primo
periodo del presente comma sono altresi' autorizzati a
stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi
di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222
e seguenti del codice civile, compatibili anche con
rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello
Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti
non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 14, della
legge 4 novembre 2005, n. 230 recante Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari:
«14. Per svolgere attivita' di ricerca e di didattica
integrativa le universita', previo espletamento di
procedure disciplinate con propri regolamenti che
assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la
pubblicita' degli atti, possono instaurare rapporti di
lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di
diritto privato a tempo determinato con soggetti in
possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente,
conseguito in Italia o all'estero, o, per le facolta' di
medicina e chirurgia, del diploma di scuola di
specializzazione, ovvero con possessori di laurea
specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano
comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata
secondo procedure stabilite dalle universita'. I contratti
hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati
per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento
economico di tali contratti, rapportato a quello degli
attuali ricercatori confermati, e' determinato da ciascuna
universita' nei limiti delle compatibilita' di bilancio e
tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso
del titolo di dottore di ricerca o del diploma di
specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento
universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, costituisce titolo preferenziale.
L'attivita' svolta dai soggetti di cui al presente comma
costituisce titolo preferenziale da valutare
obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione
dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono
cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo
51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini
dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa
delle universita', il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca deve tenere conto del
numero dei professori ordinari, associati e aggregati e
anche del numero dei contratti di cui al presente comma.»
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82,
riguarda la Formazione degli insegnanti: attivazione corsi
abilitanti presso le Accademie di Belle Arti.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca del 28 settembre 2007, n. 137, reca Attivazione
biennio di secondo livello per la formazione dei docenti
nella classe di concorso di educazione musicale (A 31 e A
32) e di strumento musicale ( A 77).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
1997, n. 306 concernente Regolamento recante disciplina in
materia di contributi universitari, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1997, n. 216.



 
Art. 16
Norma finanziaria

1. I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle universita' e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.
 
Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 settembre 2010

Il Ministro: Gelmini Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 119 La sezione del controllo nell'adunanza del 7 gennaio 2011 ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione: dell'art. 8, comma 2; dell'art. 15, commi 2 e 22, nella parte in cui fanno rinvio al citato art. 8, comma 2; dell'art. 15, comma 24; all'art. 5, comma 2, terzo rigo, vanno espunte le parole "ed e'", tra le parole "statali" e "deliberato".
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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