Gazzetta n. 24 del 31 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 dicembre 2010
Riparto, per l'anno 2010, del Fondo nazionale per l'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita', ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITA'
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n, 5, concernente il Fondo nazionale per le attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita';
Visto l'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2006, n, 198, che indica i criteri di ripartizione del Fondo ed, in particolare, riserva all'Ufficio del consigliere nazionale di parita' una quota pari al trenta per cento;
Visto l'art. 18, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che destina la restante quota del settanta per cento alle regioni;
Visto l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n, 198, che prevede l'istituzione di una Commissione interministeriale per la gestione del Fondo nazionale per le attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita';
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2009 di «Ripartizione in capitoli delle Unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010» che assegna al capitolo 3971 «Fondo per le attivita' finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parita'» uno stanziamento in termini di competenza pari a euro 4.389.462,00 che, al netto dell'accantonamento per variazioni negative di bilancio e delle riduzioni apportate in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante «Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria» risulta pari a euro 3.596.850,28;
Visto l'art. 61, comma 1, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n, 133, che prevede che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, deve essere ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;
Considerato che la spesa complessiva sostenuta nell'anno 2007 sul Fondo nazionale per le attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' e' stata pari ad euro 4.435,158,10 e che il limite di spesa di cui all'art. 61 per l'esercizio finanziario 2010 e' pari ad euro 3.104.610,67;
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni del settanta per cento delle risorse disponibili per l'annualita' 2010, pari a euro 2.173.227,47;
Considerato l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante la soppressione della partecipazione delle province autonome alla ripartizione di risorse dello Stato previste dalle varie leggi di settore in favore delle regioni ad esclusione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti;
Ritenuto altresi' di dover stabilire, per il periodo 1° gennaio/19 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parita', effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratrici o lavoratori dipendenti oppure di lavoratrici o lavoratori autonomi o liberi professionisti, la misura massima dei permessi non retribuiti o il limite massimo delle ore di attivita' e l'importo della relativa indennita';
Ritenuto altresi' di dover fissare, per il periodo 20 febbraio/ 31 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dall'art. 1, comma 1, numero 2, lettera n) del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, l'indennita' mensile delle consigliere regionali e provinciali, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di supplente;
Ritenuto inoltre di dover determinare, per l'annualita' 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per la consigliera o il consigliere nazionale di parita', effettiva/o e supplente, ove lavoratrice/ore dipendente, il numero massimo dei permessi non retribuiti e la relativa indennita' e, in alternativa, l'importo di un'indennita' complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, e ove lavoratrice/ore autonomo o libero professionista il numero massimo delle ore di attivita' e la relativa indennita';
Tenuto conto delle proposta di riparto del settanta per cento delle risorse del 2010 tra le regioni, approvata nella riunione del 25 maggio 2010 dalla Commissione interministeriale, istituita ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 18 novembre 2010;

Decreta:

Art. 1

1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2010, la quota di euro 2.173.227,47, pari al settanta per cento delle risorse disponibili sul cap. 3971 per l'annualita' 2010, e' destinata alle regioni ed e' suddivisa tra le stesse secondo la tabella n. 1, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. Le somme riferite alle province autonome di Trento e Bolzano sono indicate esclusivamente ai fini della comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze per consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei relativi stanziamenti.
 
Art. 2

1. Relativamente all'anno 2010 la misura massima dei permessi non retribuiti e la relativa indennita' per le consigliere e i consiglieri nazionali di parita' lavoratrici e lavoratori dipendenti, nonche' l'indennita' ed il numero complessivo delle ore per le consigliere ed i consiglieri nazionali di parita' lavoratori e lavoratrici autonomi o liberi professionisti sono fissate come da tabella n. 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. In ogni caso le indennita' previste spettano esclusivamente per le ore di attivita' effettivamente svolte dalle consigliere e dai consiglieri di parita' effettivi o dalle consigliere e dai consiglieri di parita' supplenti formalmente demandati dal soggetto titolare della funzione e sono sottoposte al regime fiscale e contributivo previsto dalle disposizioni vigenti.
 
Art. 3

1. Relativamente al periodo 1° gennaio/19 febbraio 2010 la misura massima dei permessi non retribuiti e le relative indennita' per le consigliere ed i consiglieri di parita' regionali e provinciali, lavoratrici e lavoratori dipendenti nonche' l'indennita' ed il numero complessivo delle ore per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali lavoratrici e lavoratori autonomi o liberi professionisti sono stabilite come da allegate tabelle n. 3A, consigliere e consiglieri regionali, e n. 3B, consigliere e consiglieri provinciali, che formano parte integrante del presente decreto.
2. In ogni caso le indennita' previste spettano esclusivamente per le ore di attivita' effettivamente svolte dalle consigliere e dai consiglieri di parita' effettivi o dalle consigliere e dai consiglieri di parita' supplenti formalmente demandati dal soggetto titolare della funzione e sono sottoposte al regime fiscale e contributivo previsto dalle disposizioni vigenti.
 
Art. 4

l. Per il periodo 20 febbraio/ 31 dicembre 2010, l'indennita' mensile attribuita alle consigliere e consiglieri di parita' regionali effettive e supplenti e' fissata rispettivamente nella misura di euro 500,00 e euro 250,00, come da allegata tabella 4A, e quella attribuita alle consigliere di parita' provinciali effettive e supplenti e' fissata rispettivamente nella misura di euro 400,00 ed euro 200,00, come da allegata tabella 4B.
2. Il riconoscimento delle predette indennita' alle consigliere di parita' supplenti e' limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.
 
Art. 5

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua il monitoraggio sulle modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 con il supporto dell'ISFOL.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro
per le pari opportunita'
Carfagna
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011 Uffio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 167
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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