Gazzetta n. 25 del 1 febbraio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 18 gennaio 2011 |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba». |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Vista la domanda presentata dalla Regione autonoma della Sardegna su istanza dei produttori interessati, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba»; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione autonoma Sardegna, in merito alla istanza sopra indicata, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba»; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286 del 7 dicembre 2010; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba», approvato con D.P.R. 15 novembre 1975 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto. |
| Art. 2
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «"Terralba» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. |
| Art. 3
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine. |
| Art. 4
All'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 gennaio 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari |
| Annesso Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
|
|
|
|