Gazzetta n. 25 del 1 febbraio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2010
Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001, recante: «Organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2006, recante: «Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 13, comma 3, dello stesso che dispone che «al fine di assicurare la piu' compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, sono disciplinate le relative competente senta ulteriori oneri per il bilancio dello Stato»;
Considerato altresi' che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e' prevista l'istituzione dell'Ufficio stampa del capo del Dipartimento della protezione civile le cui specifiche competenze, anche con riferimento alle attivita' di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, saranno individuate con successivo provvedimento;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ed in particolare l'art. 14 che ha autorizzato, tra l'altro, il Dipartimento della protezione civile all'espletamento di procedure straordinarie volte al reclutamento di personale da assumere a tempo indeterminato;
Considerato pertanto che, anche alla luce della nuova dotazione organica del Dipartimento derivante dalle procedure di cui al citato art. 14, si rende necessario procedere ad un adeguamento e riconfigurazione della struttura organizzativa del Dipartimento che tenga conto dell'inquadramento del nuovo personale e della necessita' di razionalizzare il funzionamento di alcuni servizi;
Ritenuto, inoltre, di dover provvedere all'individuazione di un unico vice capo Dipartimento al quale ricondurre alcune specifiche responsabilita' di coordinamento di alcuni Uffici nonche', sulla base di specifiche deleghe, ulteriori la responsabilita' di coordinamento delle diverse attivita' svolte dagli uffici e servizi nei quali il Dipartimento e' articolato;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di rideterminare l'articolazione del Dipartimento della protezione civile in non piu' di 37 servizi e non oltre 8 uffici, adeguandone l'organizzazione alle misure introdotte dalle recenti disposizioni in materia di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1
Funzioni del Dipartimento della protezione civile

1. L'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002 e' sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Dipartimento della protezione civile). - 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e dalla normativa in materia di protezione civile.
2. Il Dipartimento provvede inoltre a:
a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attivita' gia' di competenza del Servizio sismico nazionale;
b) garantire il supporto alle attivita' della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo della protezione civile, nonche' del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
c) curare le attivita' concernenti il volontariato di protezione civile;
d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di otto uffici ed in non piu' di trentasette servizi. Il capo del Dipartimento si avvale di un vice capo Dipartimento scelto tra i dirigenti di prima fascia, di un consigliere giuridico e di un ufficio stampa».
 
Art. 2
Il capo Dipartimento ed il vice capo Dipartimento

1. Il capo Dipartimento assicura l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attivita' del Dipartimento della protezione civile.
2. Il vice capo Dipartimento coadiuva il capo Dipartimento nello svolgimento delle sue funzioni e puo' sostituirlo in tutti i suoi compiti e responsabilita' in caso di vacanza, assenza od impedimento di qualsiasi natura e durata. In particolare il vice capo Dipartimento sovrintende alle attivita' di competenza dell'Ufficio Amministrazione e bilancio e dell'Ufficio Attivita' aeronautica.
 
Art. 3
Uffici e servizi

1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici, di livello dirigenziale generale:
a) ufficio relazioni istituzionali;
b) ufficio I - volontariato, formazione e comunicazione;
c) ufficio II - rischi idrogeologici e antropici;
d) ufficio III - rischio sismico e vulcanico;
e) ufficio IV - gestione delle emergenze;
f) ufficio V - amministrazione e bilancio;
g) ufficio VI - risorse umane e strumentali;
h) ufficio VII - attivita' aeronautica.
2. L'ufficio relazioni istituzionali, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio rapporti con il sistema nazionale di protezione civile;
b) servizio relazioni internazionali;
c) servizio studi e ricerche.
3. L'ufficio I - volontariato, formazione e comunicazione, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio volontariato;
b) servizio formazione;
c) servizio per la diffusione della conoscenza della protezione civile;
d) servizio comunicazione e relazioni con il pubblico.
4. L'ufficio II - rischi idrogeologici e antropici, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio centro funzionale centrale - settore idro e settore meteo;
b) servizio rischio idrogeologico, idraulico, idrico, marittimo e costiero;
c) servizio rischio ambientale;
d) servizio rischio tecnologico;
e) servizio rischio incendi boschivi e di interfaccia;
f) servizio ispettivo e monitoraggio tecnico degli interventi strutturali e post-emergenza.
5. L'ufficio III - rischio sismico e vulcanico, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio pericolosita' e rischio sismico;
b) servizio vulnerabilita', normativa tecnica e interventi di mitigazione;
c) servizio gestione tecnica post-evento;
d) servizio monitoraggio sismico del territorio;
e) servizio rischio vulcanico.
6. L'ufficio IV - gestione delle emergenze, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio coordinamento della sala situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SISTEMA) ed emergenze marittime (COEMM);
b) servizio procedure, pianificazioni di emergenza ed esercitazioni;
c) servizio gestione delle risorse in emergenza;
d) servizio emergenza sanitaria e assistenza alla popolazione;
e) servizio mobilita' e servizi essenziali;
f) servizio telecomunicazioni in emergenza.
7. L'ufficio V - amministrazione e bilancio, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio politiche contrattuali;
b) servizio affari amministrativi;
c) servizio affari finanziari.
8. L'ufficio VI - risorse umane e strumentali, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio gestione ed organizzazione del personale;
b) servizio gestione degli immobili, autoparco e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) servizio controllo interno;
d) servizio informatica e sistemi per le comunicazioni.
9. L'ufficio VII - Attivita' aeronautica, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale:
a) servizio coordinamento aereo unificato (COAU);
b) servizio di vigilanza sulla sicurezza del volo ed addestramento del personale navigante;
c) servizio vigilanza e gestione tecnica, amministrativa e contrattuale della flotta aerea.
10. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:
a) il vice capo del Dipartimento con funzioni vicarie;
b) il consigliere giuridico, prescelto tra i magistrati amministrativi, anche collocati in posizione di fuori ruolo, o tra gli avvocati dello Stato, e' preposto al settore per gli affari giuridici, parlamentari e delle ordinanze di protezione civile. Nell'ambito di detto settore opera il servizio del contenzioso di livello dirigenziale;
c) l'ufficio Stampa del capo del Dipartimento di cui all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
d) i seguenti servizi di livello dirigenziale:
1) servizio di segreteria del capo del Dipartimento presso cui e' incardinato il nucleo operativo di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
2) servizio grandi eventi.
 
Art. 4
Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008, recante: «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile».
Roma, 6 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010, Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 20, foglio n. 317.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone