Gazzetta n. 25 del 1 febbraio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2011
Competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di onorificenze pontificie e araldica pubblica e semplificazione del linguaggio normativo.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, comma 2, lettera d), e 28;
Visto l'articolo 3 del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 gennaio 2003;
Ritenuto necessario emanare un provvedimento volto all'aggiornamento del linguaggio in materia di onorificenze pontificie e araldica pubblica, di esclusiva competenza dell'Ufficio onorificenze e araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalita' e le regole araldiche gia' contenute nel regio decreto 7 giugno 1943, n. 652, che vengono semplificate, attualizzando la relativa procedura istruttoria;
Sentito il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e competenza in materia di onorificenze pontificie e
araldica pubblica

1. Il presente decreto e' volto ad aggiornare il linguaggio utilizzato per l'autorizzazione all'uso nel territorio nazionale delle onorificenze pontificie e per l'istruttoria relativa all'araldica pubblica, nonche' a semplificare le regole procedurali dell'attivita' posta in essere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio onorificenze e araldica.
2. L'attivita' in materia di onorificenze pontificie e araldica pubblica resta di esclusiva competenza dell'Ufficio di cui al comma 1.
 
Art. 2
Soggetti interessati alla concessione di emblemi araldici

1. Sono destinatari delle disposizioni di cui al presente decreto: le regioni, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le comunita' montane, le comunita' isolane, i consorzi, le unioni di comuni, gli enti con personalita' giuridica, le banche, le fondazioni, le universita', le societa', le associazioni, le Forze armate ed i Corpi ad ordinamento civile e militare dello Stato.
 
Art. 3
Domanda di concessione di emblemi araldici

1. La domanda per la concessione di emblemi araldici deve essere presentata, nel rispetto delle formalita' di seguito indicate, a firma del Presidente della regione, della provincia, del Sindaco, del Presidente o responsabile apicale delle comunita' montane, delle comunita' isolane, dei consorzi, delle unioni di comuni, del rappresentante legale degli enti, dei vertici di Forza armata o del Corpo di cui all'articolo 2.
2. La domanda, in carta libera, e' diretta al Presidente della Repubblica.
3. Identica domanda, in carta da bollo, e' diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. La domanda deve contenere la richiesta di concessione degli emblemi araldici. Alla domanda vanno allegati:
a) copia dell'atto deliberante con il quale l'ente richiedente stabilisce gli emblemi oggetto di concessione;
b) marca da bollo di Euro 14,62;
c) cenni corografici dell' ente richiedente;
d) bozzetti degli emblemi araldici richiesti e relative blasonature.
 
Art. 4
Disposizioni particolari

1. Gli stemmi ed i gonfaloni storici delle province e dei comuni non possono essere modificati.
2. L'Ufficio onorificenze e araldica determina l'assetto araldico degli emblemi.
3. Il gonfalone non puo' mai assumere la forma di bandiera, ma deve consistere in un drappo nella forma, dimensioni e caratteristiche descritte all'articolo 5, comma 4.
4. Il procedimento di concessione degli emblemi araldici si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. L'Ufficio onorificenze e araldica, ai fini della predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica, utilizza il vocabolario tecnico araldico di cui all'allegato A del presente decreto.
6. I disegni miniati delle insegne, che sono parte integrante del decreto del Presidente della Repubblica, sono vistati dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Il decreto del Presidente della Repubblica di concessione di stemmi, gonfaloni, bandiere e sigilli e' debitamente trascritto nel Libro araldico degli Enti territoriali e giuridici conservato presso l'Archivio centrale dello Stato e registrato presso l'Ufficio onorificenze e araldica.
8. E' vietato usare marchi di fabbrica che riproducono stemmi, qualora questi non siano in legittimo possesso dell'intestatario del marchio di fabbrica stesso.
9. E' vietato usare nei marchi di fabbrica stemmi o pezze di stemmi riferiti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni o agli enti di cui all'articolo 2.
10. E' vietato per le regioni, province, comuni e per gli enti di cui all'articolo 2 servirsi dell'emblema dello Stato, potendo fare esclusivo uso dello stemma del quale hanno ottenuta regolare concessione.
11. I motti devono essere scritti su liste bifide e svolazzanti dello stesso colore del campo dello scudo, con lettere maiuscole romane, collocate sotto la punta dello scudo.
 
Art. 5
Caratteristiche tecniche degli emblemi

1. Lo scudo obbligatoriamente adottato per la costruzione degli stemmi e' quello sannitico moderno, indicato graficamente al presente comma. Lo scudo sannitico moderno deve mantenere una proporzione di 7 moduli di larghezza per 9 moduli di altezza:
Parte di provvedimento in formato grafico


2. Le province, i comuni insigniti del titolo di citta' ed i comuni dovranno collocare sopra lo stemma la corona a ciascuno spettante, come di seguito descritta:
a) provincia: cerchio d'oro gemmato con le cordonature lisce ai margini, racchiudente due rami, uno di alloro e uno di quercia, al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ricadenti all'infuori:
Parte di provvedimento in formato grafico


b) comune insignito del titolo di citta': corona turrita, formata da un cerchio d'oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili), riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero:
Parte di provvedimento in formato grafico


c) comune: corona formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili), con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, il tutto d'argento e murato di nero:
Parte di provvedimento in formato grafico


3. Gli enti di cui all'articolo 2, diversi da provincia, comune insignito del titolo di citta' e comune, possono fregiare il proprio stemma con corone speciali di cui e' studiata di volta in volta la realizzazione a cura dell' Ufficio onorificenze e araldica.
4. Il gonfalone consiste in un drappo rettangolare di cm. 90 per cm. 180, del colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma. Il drappo e' sospeso mediante un bilico mobile ad un asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale, e terminata in punta da una freccia, sulla quale sara' riprodotto lo stemma, e sul gambo il nome dell'ente. Il gonfalone ornato e frangiato e' caricato, nel centro, dello stemma dell'ente, sormontato dall'iscrizione centrata (convessa verso l'alto) dell'ente medesimo. La cravatta frangiata deve consistere in nastri tricolorati dai colori nazionali. Le parti metalliche del gonfalone devono essere: argentate per gli stemmi del comune, d'oro per gli stemmi della provincia e del comune insignito del titolo di citta'. Analogamente i ricami, i cordoni, l'iscrizione e le bullette a spirale devono essere d'argento per gli stemmi del comune, d'oro per gli stemmi della provincia e del comune insignito del titolo di citta'.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 6
Onorificenze pontificie

1. Le autorizzazioni a fregiarsi delle onorificenze degli Ordini equestri della Santa Sede e dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro sono concesse a cittadini italiani con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e diploma di avvenuta autorizzazione a cura dell' Ufficio onorificenze e araldica, previo invio da parte dell'interessato alla Prefettura di competenza dei documenti indicati nell'articolo 7.
 
Art. 7
Adempimenti in materia di onorificenze pontificie

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione a fregiarsi nel territorio nazionale delle onorificenze pontificie di cui all'articolo 6, l'interessato deve effettuare apposita domanda sottoscritta, in carta da bollo, indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia conforme del diploma di nomina;
b) certificati di nascita e di cittadinanza italiana del richiedente.
 
Art. 8
Disposizione di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e annesso allegato A, continuano ad applicarsi le regole della tradizione e prassi araldica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
Allegato A

VOCABOLARIO TECNICO ARALDICO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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