Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2010, n. 252
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e della salute;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e' aggiunto in fine il seguente comma:
«Rientrano altresi' nelle attribuzioni di cui al primo comma anche le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari nonche' quelle relative ai servizi minorili per la giustizia; tra le predette funzioni sono comunque comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita' terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunita' dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorita' giudiziaria. Restano ferme le competenze in capo agli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra servizi sanitari e amministrazione penitenziaria e giustizia minorile saranno definite apposite intese tra i competenti organi provinciali e statali».
2. All'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «L'assistenza sanitaria e» sono soppresse e le parole: «sono assicurate» sono sostituite dalle seguenti: «e' assicurato»;
b) la lettera a) del comma 3 e' abrogata.
3. Gli oneri relativi alle funzioni trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano dal comma 1 sono a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali.
4. Il personale medico, tecnico sanitario e infermieristico operante negli istituti penitenziari localizzati nel territorio delle Province con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuato con successivo provvedimento dalla competente amministrazione statale d'intesa con la Provincia territorialmente competente, e' trasferito alle Province con effetto dalla medesima data e con onere a carico delle province stesse. A detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale delle province, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento. Le Province subentrano allo Stato nelle convenzioni in essere per lo svolgimento dell'attivita' professionale relativa alle funzioni oggetto del trasferimento ai sensi del comma 1; entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero della giustizia comunica alle Province i nominativi del predetto personale e la tipologia del rapporto convenzionale in atto. I rapporti di lavoro a tempo determinato e i rapporti convenzionali previsti da questo comma con scadenza anteriore a sei mesi dalla data di efficacia di questo decreto con il personale medico, tecnico sanitario e infermieristico operante negli istituti penitenziari localizzati nel territorio delle Province sono prorogati per la durata di dodici mesi dalla medesima data, salva scadenza naturale se successiva. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili connessi all'esercizio delle attivita' sanitarie di cui a questo decreto sono trasferiti alle Province autonome con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; i locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie negli istituti penitenziari sono concessi in uso a titolo gratuito.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 novembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione
territoriale

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Alfano, Ministro della giustizia

Fazio, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Alfano



N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972,
n. 301) e' il seguente:
«Art. 107 - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita')
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 1975,
n. 252, S.O.
- Si riporta il testo del comma 283 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
«283. Al fine di dare completa attuazione al riordino
della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo
22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni,
comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali
minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunita'
e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro della salute e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza
previsti dalla legislazione vigente e delle risorse
finanziarie di cui alla lettera c):
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale
di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi
comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita'
terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96,
commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, e per il collocamento nelle
medesime comunita' dei minorenni e dei giovani di cui
all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
disposto dall'autorita' giudiziaria;
b) le modalita' e le procedure, secondo le
disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei
rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della
legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di
funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia, con
contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei
predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unita'
di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario
nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per
il successivo riparto tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate
complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008,
in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo
stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto
a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro
per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della
salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi
e dei beni strumentali di proprieta' del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti
alle attivita' sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse
finanziarie complessive, come individuate alla lettera c),
destinate alla sanita' penitenziaria.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1° aprile 2008 (Modalita' e criteri per il trasferimento al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei
rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle
attrezzature e beni strumentali in materia di sanita'
penitenziaria) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
maggio 2008, n. 126.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello
Stato in materia di igiene e sanita', ivi compresa
l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, esercitate sia
direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato
sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a
carattere nazionale o sovra-provinciale e quelle gia'
spettanti alla regione Trentino-Alto Adige in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera sono esercitate, per il
rispettivo territorio, dalle province di Trento e di
Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.
Nelle attribuzioni di cui al precedente comma sono
comprese anche l'igiene e medicina del lavoro, nonche' la
prevenzione degli infortuni sul lavoro delle malattie
professionali.
Ai fini di cui al comma precedente, spettano in
particolare i poteri e le facolta' di cui agli articoli 8 e
9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1955, n. 520.
Rientrano altresi' nelle attribuzioni di cui al primo
comma anche le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti
e agli internati negli istituti penitenziari nonche' quelle
relative ai servizi minorili per la giustizia; tra le
predette funzioni sono comunque comprese quelle concernenti
il rimborso alle comunita' terapeutiche, sia per i
tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi
psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96,
commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per
il collocamento nelle medesime comunita' dei minorenni e
dei giovani di cui all'art. 24 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorita' giudiziaria.
Restano ferme le competenze in capo agli organi statali in
materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie
ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei
luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e
gli internati. Al fine di assicurare il necessario
coordinamento tra C servizi sanitari e amministrazione
penitenziaria e giustizia minorile saranno definite
apposite intese tra i competenti organi provinciali e
statali.».
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 4-bis. 1. Il reinserimento sociale e lavorativo
dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari
ubicati nel territorio delle province autonome di Trento e
di Bolzano e' assicurato attraverso l'azione integrata
delle province autonome medesime e dello Stato, che
collaborano nell'esercizio delle attivita' di rispettiva
competenza.
2. Al fine di definire modalita' e strumenti della
collaborazione prevista al comma 1 le province autonome di
Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con il
Ministero della giustizia. Resta comunque ferma la
competenza degli organi statali in materia di sicurezza
all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli
istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di
cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.
3. Le convenzioni indicate al comma 2 definiscono in
particolare:
a) (abrogata);
b) i settori di intervento nei quali sono attivate
specifiche azioni volte al reinserimento sociale e
lavorativo dei detenuti e degli internati, prevedendo
specifiche modalita' per l'adozione di programmi periodici
delle attivita';
c) specifici progetti e iniziative per l'attuazione
dei trattamenti alternativi alla detenzione, nonche' per
l'adozione degli interventi assistenziali e preventivi;
d) le attivita' di formazione e di aggiornamento
degli operatori delle amministrazioni interessate e del
personale volontario;
e) specifici progetti anche di investimento per
assicurare le funzionalita' delle strutture carcerarie per
l'attuazione degli interventi previsti dal presente
articolo;
f) le procedure e le forme di programmazione,
coordinamento e di verifica delle attivita' e gli obblighi
di reciproca informazione;
g) i rapporti finanziari connessi all'attuazione
della convenzione, senza maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Il decreto del Presidente della repubblica 20 gennaio
1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle
province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali
e patrimoniali dello Stato e della Regione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1973, n. 101, S.O.



 
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