Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 gennaio 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Victoria Castillo Grimaneza Zarela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Victoria Castillo Grimaneza Zarela, nata il 20 maggio 1984 a Cusco (Peru'), cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «abogada» rilasciato a settembre 2007 dalla «Universidad Andina del Cusco»;
Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de abogados del Cusco» da ottobre 2007;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 22. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Considerato che l'interessato ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero - fino al rilascio del permesso di soggiorno stesso - di godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;

Decreta:

Alla sig.ra Victoria Castillo Grimaneza Zarela, nata il 20 maggio 1984 a Cusco (Peru'), cittadina peruviana, e' riconosciuto il titolo professionale di «advogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovra' pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni - l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato;
b) unica prova orale su 6 materie: 1ª prova su deontologia e ordinamento professionale; 2ª prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.
La richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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