Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'
DECRETO 17 dicembre 2010, n. 256
Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.


IL MINISTRO DELLA GIOVENTU'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2008, n. 191 che, al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a decorrere dal 1° settembre 2008 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cui complessiva dotazione e' pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010;
Visto, in particolare, l'ultimo periodo del gia' citato articolo 13, comma 3-bis, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di disciplinare i criteri per l'accesso al Fondo e le modalita' di funzionamento del medesimo Fondo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ed, in particolare, l'articolo 19, comma 5, il quale stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della gioventu';
Ritenuta la necessita' che l'amministrazione competente ad attuare le misure di cui al predetto articolo 13, comma 13-bis, non essendo dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga, ai sensi del citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, di una societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa l'esecuzione di attivita' relative alla gestione del Fondo;
Acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 ottobre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1998 (con nota 11084 del 17 dicembre 2010);

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Attuazione e gestione del Fondo di accesso al credito

1. Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo») da parte delle giovani coppie coniugate o dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori (di seguito: «Mutuatari/Mutuatario») istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventu' (di seguito: «Dipartimento») e' destinato alle finalita' indicate dall'articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2008, n. 191, secondo i criteri di cui all'articolo 2.
2. Soggetto attuatore e' il Dipartimento, il quale per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo si avvale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della prestazione di una societa' a capitale interamente pubblico (di seguito: «Gestore»), affidandole direttamente l'esecuzione delle seguenti attivita':
a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;
b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo, richiesto ai sensi dell'articolo 6;
c) controllo a campione dei documenti presentati dal Mutuatario, ai sensi dell'articolo 5.
3. Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 2, il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalita' di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonche' le forme di vigilanza sull'attivita' del Gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare:
a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e puo' disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore;
b) il Gestore e' tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarita', la tempestivita', l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicita' richiesta dal Dipartimento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 13 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dall'art. 2, comma 39 della legge 23 dicembre
2008, n. 191 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria):
«3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a
partire dal 1° settembre 2008, e' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto
della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei
familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita'
per quelli i cui componenti non risultano occupati con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva
dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4
milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro
della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per
l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalita'
di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle
competenze delle regioni in materia di politiche
abitative.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 19 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini):
«5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su
propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi
esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello
Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre
1999, n. 205, supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376
e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 29 ottobre 2009 recante «Modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002,
recante: "Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio di Ministri" e rideterminazione
delle dotazioni organiche dirigenziali» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.».
Note all'art. 1:
- Per il riferimento al comma 3-bis dell'art. 13 della
gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008 si veda nelle
note alle premesse.
- Per il riferimento al comma 5 dell'art. 19 della gia'
citato decreto-legge n. 78 del 2009 si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 2
Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati in favore dei Mutuatari per l'acquisto dell'abitazione principale.
2. I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo (di seguito: «mutui»), sono di ammontare non superiore a 200.000 euro, e saranno sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonche' ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso.
3. I Mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:
a) eta' inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);
b) un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non piu' del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il Mutuatario abbia acquistato la proprieta' per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
4. L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati. Nella concessione della garanzia viene data priorita' ai casi nei quali l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.



Note all'art. 2:
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2
agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1969, n. 218.



 
Art. 3
Soggetti finanziatori

1. Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito: «finanziatori»):
a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo.
2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni il cui schema e' stabilito da un Protocollo d'intesa tra il Dipartimento e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
3. Con il Protocollo si disciplinano:
a) le modalita' di adesione dei finanziatori;
b) le condizioni economiche di erogazione dei mutui e, in particolare, il costo massimo dell'operazione di finanziamento garantita dal Fondo;
c) gli eventi che consentono ai Mutuatari una sospensione delle rate del mutuo fino a 12 mesi;
d) l'accettazione esplicita da parte dei finanziatori delle regole di gestione del Fondo previste dal presente decreto.
4. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai Mutuatari garanzie aggiuntive, oltre all'ipoteca sull'immobile.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 13 (Albo). - 1. La Banca d'Italia iscrive in un
apposito albo le banche autorizzate in Italia e le
succursali delle banche comunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo.».
«Art. 107 (Autorizzazione). - 1. La Banca d'Italia
autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la
propria attivita' al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' di capitali;
b) la sede legale e la Direzione generale siano situate
nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione
al tipo di operativita';
d) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni
di cui all'art. 19 e degli esponenti aziendali dei
requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i
soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti,
stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza;
g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attivita'
di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione, i casi di revoca, nonche' di decadenza,
quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato
l'esercizio dell'attivita', e detta disposizioni attuative
del presente articolo.



 
Art. 4
Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.
2. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura del 50% (cinquanta per cento) della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali il Gestore ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dalla Convenzione e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data, e comunque:
a) per un ammontare non superiore a € 75.000,00 (settantacinquemila/00);
b) gli oneri oltre il capitale residuo non devono essere superiori al 5% dell'ammontare del capitale residuo stesso.
 
Art. 5
Ammissione alla garanzia

1. L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalita':
a) il finanziatore raccoglie la seguente documentazione attestante il rispetto dei requisiti dei Mutuatari:
1) l'attestazione ISEE di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), rilasciata da un soggetto abilitato;
2) un documento di autocertificazione rilasciato ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti: aa) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1; bb) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e c); cc) che, dei redditi rilevati dall'intestazione ISEE di cui al precedente punto 1), non piu' del 50% e' derivante da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
3) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4;
b) il Finanziatore comunica al Gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i mutui previsti dall'articolo 2;
c) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilita' del Fondo e comunica entro 15 giorni lavorativi al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo. Nel caso in cui le disponibilita' del Fondo risultino totalmente impegnate, il Gestore nega l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento entro 3 giorni lavorativi;
d) il finanziatore, una volta acquisita positiva conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, a pena della sospensione della facolta' di operare con il Fondo stesso, comunica al Gestore entro 7 giorni lavorativi l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo ovvero la eventuale mancata erogazione di tale mutuo.
2. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre in via automatica e senza ulteriori formalita' dalla data di erogazione del mutuo.
3. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, i finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del mutuo.
4. I finanziatori sono liberi o meno di erogare il mutuo ne' sono responsabili della verifica della veridicita' delle informazioni presentate dai Mutuatari ai sensi del comma 1 del presente articolo.



Note all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.



 
Art. 6
Intervento della garanzia

1. Salvo quanto previsto per la sospensione delle rate del mutuo in base al Protocollo di cui all'articolo 3, comma 3, in caso di inadempimento del Mutuatario, il finanziatore, decorsi 90 giorni lavorativi dalla data di scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta, invia al Mutuatario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.
2. L'intimazione di pagamento e' inviata, per conoscenza, al Gestore, anche per via telematica.
3. Qualora trascorrano 100 giorni lavorativi senza che il Mutuatario provveda ad alcun pagamento, il finanziatore puo' chiedere al Gestore l'intervento della garanzia del Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Gestore entro i successivi novanta giorni lavorativi, e puo' avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo nel rispetto dei limiti di legge. La procedura sopra descritta non ha efficacia, e non potra' essere opposta dal finanziatore al Mutuatario, e quindi anche al Fondo, qualora il Mutuatario avra' fatto richiesta di una sospensione delle rate del Mutuo.
4. Alla richiesta di attivazione della garanzia, in caso di inadempimento da parte del Mutuatario, deve essere allegata la seguente documentazione, da inviare al Gestore:
a) una dichiarazione del finanziatore che attesti:
1) l'avvenuta erogazione del mutuo al Mutuatario;
2) la data di erogazione del mutuo a favore del Mutuatario;
3) il totale, diviso tra sorte capitale e sorte interessi di quanto gia' corrisposto dal Mutuatario al finanziatore a valere sul mutuo;
4) l'insolvenza del Mutuatario accertata con le modalita' di cui al comma 3 del presente articolo 6;
5) l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al sessantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui al comma 3;
b) copia del contratto del mutuo;
c) copia del piano di ammortamento consegnato al Mutuatario con le relative scadenze, ripartito per sorte capitale ed interessi;
d) copia della documentazione attestante il possesso da parte del Mutuatario dei requisiti presentati per aver ottenuto il mutuo;
e) copia di un documento di identita' del Mutuatario.
5. Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione sopra descritta, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 e' sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte qualora la documentazione amministrativa non pervenga al Gestore entro il termine di 90 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
7. Nel caso in cui successivamente all'intervento del Fondo il Mutuatario provveda al pagamento totale o parziale del debito residuo al finanziatore, il finanziatore deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all'articolo 4, comma 2, entro e non oltre 30 giorni lavorativi.
 
Art. 7
Surrogazione legale

1. A seguito del pagamento il Dipartimento e' surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile e provvede tramite il Gestore al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Tali somme sono versate al Fondo.
2. Il finanziatore inoltre, in caso di avvio delle procedure di recupero del credito, e dopo aver incassato la propria quota residua di pertinenza, e' tenuto a rimborsare il Fondo della quota sulla quale ha prestato garanzia.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 1203 del codice civile:
«Art. 1203 (Surrogazione legale). - La surrogazione ha
luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorche'
chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di
essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo
pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino
alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o piu'
creditori a favore dei quali l'immobile e' ipotecato;
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o
per altri al pagamento del debito, aveva interesse di
soddisfarlo;
4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario,
che paga con danaro proprio i debiti ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n.
2.
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
(Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo
1999, n. 53, supplemento ordinario.



 
Art. 8
Divieto di cartolarizzazione

1. I mutui garantiti dal Fondo non possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui agli articoli da 1 a 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130.



Note all'art. 8:
- Si riportano gli articoli da 1 a 7 della legge 30
aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione
dei crediti):
«Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. La
presente legge si applica alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri,
individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di
crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:
a) il cessionario sia una societa' prevista dall'art.
3;
b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori
ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla societa'
cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
titoli emessi, dalla stessa o da altra societa', per
finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento
dei costi dell'operazione.
2. Nella presente legge si intende per "testo unico
bancario" il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia.».
«Art. 2 (Programma dell'operazione). - 1. I titoli di
cui all'art. 1 sono strumenti finanziari e agli stessi si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
2. La societa' cessionaria o la societa' emittente i
titoli, se diversa dalla societa' cessionaria, redige il
prospetto informativo.
3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione siano offerti ad investitori
professionali, il prospetto informativo contiene le
seguenti indicazioni:
a) il soggetto cedente, la societa' cessionaria, le
caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai
crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il
collocamento dei titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti
ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio
dei portatori dei titoli, e' consentita alla societa'
cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
e) le condizioni in presenza delle quali la societa'
cessionaria puo' reinvestire in altre attivita' finanziarie
i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non
immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti
derivanti dai titoli;
f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie
stipulate per il buon fine dell'operazione di
cartolarizzazione;
g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e
l'indicazione delle forme di pubblicita' del prospetto
informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da
parte dei portatori dei titoli;
h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali
la societa' cessionaria puo' detrarli dalle somme
corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonche'
l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il
percettore;
i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il
soggetto cedente e la societa' cessionaria.
4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione siano offerti ad investitori non
professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla
valutazione del merito di credito da parte di operatori
terzi.
5. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, stabilisce i requisiti di
professionalita' e i criteri per assicurare l'indipendenza
degli operatori che svolgono la valutazione del merito di
credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti
tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano
all'operazione, anche qualora la valutazione non sia
obbligatoria.
6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono
essere svolti da banche o da intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti
che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3,
lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto
dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, anche qualora non esercitino le attivita' elencate nel
comma 1 del medesimo articolo purche' possiedano i relativi
requisiti.
6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le
operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto
informativo.
7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice
richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.».
«Art. 3 (Societa' per la cartolarizzazione dei
crediti). - 1. La societa' cessionaria, o la societa'
emittente titoli se diversa dalla societa' cessionaria,
hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu'
operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
2. I crediti relativi a ciascuna operazione
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da
quello della societa' e da quello relativo alle altre
operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni
da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli
emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.
3. Le societa' di cui al comma 1 si costituiscono in
forma di societa' di capitali.».
«Art. 4 (Modalita' ed efficacia della cessione). - 1.
Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della
presente legge si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
2. Dalla data della pubblicazione della notizia
dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, sui
crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori
ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b). Dalla stessa data la
cessione dei crediti e' opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo
di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in
data anteriore;
b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato
il credito prima della pubblicazione della cessione.
3. Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla
societa' cessionaria non si applica l'art. 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
4. Per le operazioni di cartolarizzazione disciplinate
dalla presente legge i termini di due anni e di un anno
previsti dall'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e successive modificazioni, sono ridotti,
rispettivamente, a sei ed a tre mesi.».
«Art. 5 (Titoli emessi a fronte dei crediti
acquistati). - 1. Ai titoli emessi dalla societa'
cessionaria o dalla societa' emittente titoli, per
finanziare l'acquisto dei crediti, si applicano gli
articoli 129 e 143 del testo unico bancario.
2. Alle emissioni dei titoli non si applicano il
divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previsto
dall'art. 11, comma 2, del testo unico bancario, ne' i
limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla
normativa vigente; non trovano altresi' applicazione gli
articoli da 2410 a 2420 del codice civile.».
«Art. 6 (Disposizioni fiscali e di bilancio). - 1. Ai
fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati
nell'art. 5 si applica lo stesso trattamento stabilito per
obbligazioni emesse dalle societa' per azioni con azioni
negoziate in mercati regolamentati italiani e per titoli
similari, ivi compreso il trattamento previsto dal decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
2. Se la cessione ha per oggetto crediti derivanti
dalle operazioni indicate negli articoli 15, 16 e 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, continuano ad applicarsi le agevolazioni previste
nel citato art. 15.
3. Le diminuzioni di valore registrate sugli attivi
ceduti, sulle garanzie rilasciate al cessionario e sulle
attivita', diverse da quelle oggetto di cessione, poste a
copertura delle operazioni di cartolarizzazione, nonche'
gli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie
rilasciate al cessionario, possono essere imputati
direttamente alle riserve patrimoniali, se relativi a
contratti di cartolarizzazione stipulati entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi
vanno imputati sul conto economico in quote costanti
nell'esercizio in cui si sono registrati la diminuzione di
valore o gli accantonamenti e nei quattro successivi. Delle
operazioni di cartolarizzazione, delle eventuali
diminuzioni di valore e degli accantonamenti non ancora
inclusi nel conto economico occorre fornire indicazione
nella nota integrativa di bilancio.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le diminuzioni di
valore ivi previste concorrono alla determinazione del
reddito di impresa negli esercizi in cui sono iscritte al
conto economico.
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo,
pari a lire 300 milioni annue per ciascuno degli anni dal
1999 al 2005, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
«Art. 7 (Altre operazioni). - 1. Le disposizioni della
presente legge si applicano, in quanto compatibili:
a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti
realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al
soggetto cedente da parte della societa' per la
cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli;
b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi
per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Nel caso di operazioni realizzate mediante
erogazione di un finanziamento, i richiami al cedente e al
cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al
soggetto finanziato e al soggetto finanziatore.».



 
Art. 9
Inefficacia della garanzia

1. Nel caso in cui risulti che l'attivazione della garanzia e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario, da solo o in concorso con altro soggetto competente a rilasciare la relativa documentazione, il Gestore, previa contestazione dell'addebito nelle forme di legge, provvede a far cessare immediatamente l'operativita' della garanzia medesima e trasmette i relativi atti all'Autorita' giudiziaria.
2. La cessazione della garanzia comporta per il beneficiario l'obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal Gestore, la somma corrisposta al finanziatore, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
3. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, il Gestore procede al recupero coattivo della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.



Note all'art. 9:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito) si veda nelle note
all'art. 7.
- Per il riferimento al decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, si veda nelle note all'art. 7.



 
Art. 10
Risorse finanziarie del Fondo

1. Le risorse finanziarie del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalita' di cui al presente decreto, secondo le modalita' indicate nel disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 1 e' tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
Il presente regolamento sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 dicembre 2010

Il Ministro della gioventu'
Meloni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 264



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 della
legge 23 dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della
soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito
delle Amministrazioni dello Stato):
«Art. 23 (Fondi di rotazione). - 1. Gli organismi che
gestiscono al di fuori dell'Amministrazione dello Stato
fondi di rotazione costituiti con disponibilita' tratte dal
bilancio dello Stato sono tenuti a trasmettere annualmente
alle Amministrazioni vigilanti e alla Corte dei conti una
relazione sull'attivita' della gestione svolta, ai fini
della predisposizione da parte della Corte dei conti di un
unico referto da inserire in apposita sezione della
relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato.».
«Art. 24 (Procedure di controllo). - 1. Per le gestioni
escluse dall'applicazione dell'art. 8, comma 4, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, la Corte
dei conti, in sede di esame dei rendiconti o bilanci
consuntivi, si pronunzia sulla regolarita' della relativa
gestione e riferisce al Parlamento sull'andamento e sui
risultati di tutte le gestioni fuori bilancio con un'unica
relazione, nella medesima sezione della relazione annuale
sul rendiconto generale dello Stato di cui all'art. 23
della presente legge.
2. In seguito alle pronunzie di cui al comma 1 le
Amministrazioni competenti e gli organi gestori sono tenuti
a rivalutare le fattispecie oggetto delle pronunzie stesse
e ad adottare i corrispondenti provvedimenti, da comunicare
alla Corte dei conti. La rivalutazione costituisce un
procedimento d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art.
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si conclude, quando
riferita alle pronunzie di illegittimita' degli atti, con
un provvedimento espresso di annullamento o di conferma
degli atti medesimi, soggetto al controllo della Corte dei
conti in via preventiva. Ove detto provvedimento non
intervenga nel termine di trenta giorni, o nel diverso
termine previsto dalle leggi o dai regolamenti che
riguardano le singole gestioni, gli atti dichiarati
illegittimi cessano di avere efficacia e gli eventuali
ulteriori effetti si producono nella diretta
responsabilita' dei soggetti che li hanno emessi.».



 
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