Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 30 settembre 2010
Rideterminazione dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure del programma di ricerche in Antartide nonche' delle modalita' di attuazione e della disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 29 novembre 1980, n. 963, con la quale viene data attuazione al Trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1° dicembre 1959;
Visto l'art. 1 del predetto Trattato che consente l'impiego di personale ed attrezzature militari per la ricerca scientifica e tecnologica in Antartide;
Vista la legge 10 giugno 1985, n. 284, recante «Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA)» e in particolare l'art. 4, recante «Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide», e l'art. 6, recante «Attuazione del Programma»;
Visto l'art. 5 della legge 7 agosto 1997 n. 266, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, ferme restando le attuali strutture operative e i soggetti incaricati dell'attuazione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), sono rideterminati i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure e l'aggiornamento del Programma, le modalita' di attuazione e la disciplina delle erogazioni delle risorse finanziarie;
Visto l'art. 104 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 che, a parziale modifica del sopracitato art. 5, dispone che sono rideterminati anche i soggetti incaricati dell'attuazione e le strutture operative;
Visto il decreto 26 febbraio 2002 concernente «la rideterminazione dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure per l'aggiornamento del PNRA...»;
Visto in particolare l'art. 4 del sopracitato decreto del 26 febbraio 2002 con il quale in applicazione delle soprarichiamate disposizioni di legge, e' stata affidata al Consorzio, costituito dall'ENEA, dal CNR, dall'INGV e dall'OGS, l'attuazione del PNRA;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204 recante «disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica con il quale, tra l'altro, si dispone che il finanziamento del PNRA affluisce nel fondo ordinario per gli enti ed istituti di ricerca finanziati dal Ministero della Ricerca;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 6/2010/G con la quale, in sede di controllo successivo del PNRA, e' stato sollecitato, tra l'altro, il rinnovamento dell'impianto organizzativo dello stesso PNRA e la modifica del decreto 26 febbraio 2002, a causa delle sopravvenute difficolta' gestionali da parte del Consorzio e del venir meno delle condizioni previste per lo svolgimento di tale tipo di incarico;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il riordino degli enti di ricerca ed, in particolare, l'art. 9 punto 2), che stabilisce che lo statuto del CNR possa prevedere una struttura organizzativa di programmazione e di coordinamento delle attivita' polari;
Considerato che l'art. 5 della legge 7 agosto 1997 n. 266, al comma 3 attribuisce ampi poteri discrezionali all'autorita' governativa circa «la rideterminazione dei soggetti attuatori, degli organismi consultivi e delle struttura operativa...»;
Ritenuta la necessita' di garantire una piu' efficiente prosecuzione del PNRA avvalendosi anche dell'esperienza e della professionalita' dell'ENEA in quanto precedente gestore dell'intervento;

Decreta:

Art. 1
Programma Nazionale di Ricerche in Antartide

Al fine di assicurare la prosecuzione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) e la partecipazione dell'Italia al Trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959, al Ministro dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca sono affidati i compiti di:
approvare il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide contenente le linee strategiche e di indirizzo per la sua attuazione, proposto dalla Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide (CSNA), di cui al successivo art. 2;
approvare, previo parere della CSNA, i Programmi Esecutivi Annuali (PEA) predisposti dal CNR, di cui al successivo art. 4;
vigilare sull'attuazione del Programma nel rispetto delle norme previste dal Trattato sull'Antartide;
determinare di concerto con i Ministri dell'Economia e degli Affari Esteri, il trattamento di missione per il personale impegnato in Antartide;
emanare direttive, sentite la CSNA, il CNR e l'ENEA, per la migliore attuazione del Programma.
 
Art. 2
Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide

La Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide, istituita presso la Direzione generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della ricerca, ha i seguenti compiti:
proporre al Ministro il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) su base triennale, aggiornabile annualmente, in termini di obiettivi, indirizzi e programmazione di livello strategico, in coerenza con gli obiettivi del PNR e in rapporto all'entita' dei finanziamenti disponibili;
assicurare la valutazione scientifica dei progetti, presentati in seguito ai bandi pubblici, sulla base della adeguatezza scientifica, culturale e tecnica e dei contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie per la loro realizzazione;
fornire al Ministro il parere sui PEA predisposti dal CNR, in termini di loro coerenza con gli indirizzi e le linee strategiche del PNRA in rapporto all'entita' dei finanziamenti disponibili;
proporre al Ministro, sentito il CNR e l'ENEA, le nomine dei rappresentanti italiani negli organismi scientifici internazionali riguardanti la ricerca in Antartide;
acquisire dal CNR gli elementi utili ai fini della elaborazione della relazione annuale del Ministro dell'istruzione universita' e ricerca, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
acquisire dal CNR i risultati delle attivita' scientifiche e tecnologiche unitamente ai parametri di congruita' e qualita' dei risultati, ai fini della predisposizione degli elementi da sottoporre al sistema nazionale di valutazione della ricerca.
La Commissione e' istituita con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca.
E' composta da:
a) dieci esperti nelle aree scientifiche del Programma, con competenza polare, di cui tre designati dal Ministro medesimo, di cui uno con funzioni di Presidente, e sette scelti nell'ambito di rose di tre nominativi fornite rispettivamente dalla CRUI, dal CNR, dall'ENEA, dall'INGV, dall'INAF e dall'OGS;
b) un esperto designato dal Ministro dello Sviluppo Economico;
c) un esperto designato dal Ministro delle Politiche Agricole;
d) un esperto designato dal Ministro della Salute;
e) un esperto designato dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio;
f) un esperto designato dal Ministro degli Affari Esteri;
g) un esperto designato dal Ministro della Difesa.
Il Vice-Presidente e' eletto dalla Commissione nel proprio seno.
I componenti della Commissione durano in carica quattro anni.
Alle riunioni della Commissione possono essere invitati esperti delle Amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati.
Le regole di funzionamento della Commissione sono stabilite dalla Commissione medesima nel corso della prima riunione e rese pubbliche.
 
Art. 3
Programmazione scientifica e coordinamento

Le attivita' di programmazione scientifica e di coordinamento sono svolte dal CNR, ai sensi dell'art. 9, punto 2), del decreto legislativo 213/2009, mediante apposita struttura preposta.
Il CNR ha il compito altresi' di:
effettuare l'analisi di fattibilita' delle proposte e dei progetti, sentito l'ENEA specie ai fini delle compatibilita' operative e ambientali;
assicurare il coordinamento scientifico delle attivita', delle strutture e delle unita' di ricerca;
assicurare la diffusione dei risultati e la gestione dei dati scientifici, d'intesa con il MIUR e la CSNA;
assicurare un costante raccordo con l'ENEA per gli aspetti tecnologici e tecnico-operativi;
monitorare lo stato d'attuazione dei PEA e definire gli eventuali interventi correttivi;
certificare nei confronti del MIUR il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, gli stati di avanzamento delle attivita' e delle spese secondo le forme e le modalita' definite dal MIUR.
 
Art. 4
Programmi esecutivi annuali

I Programmi Esecutivi Annuali (PEA) predisposti dal CNR devono indicare le attivita' di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Antartide ed in Italia, i supporti tecnico-logistici disponibili, le risorse umane occorrenti per la spedizione e la ripartizione delle spese.
Devono inoltre assicurare congrue e bilanciate quote di partecipazione a favore dei soggetti interessati (universita', enti di ricerca pubblici e privati) che vengono selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal MIUR, che a questo fine si avvale del CNR, sulla base degli indirizzi e della programmazione strategica fornita dalla CSNA.
I progetti di ricerca sono valutati e selezionati sulla base dei seguenti criteri;
adeguatezza scientifica, culturale e tecnica;
contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie alla realizzazione dei progetti;
coerenza della partecipazione rispetto agli obiettivi degli interventi e dei programmi.
I PEA, sono presentati con congruo anticipo rispetto all'inizio della campagna, e comunque non oltre il mese di aprile dell'anno di riferimento. Devono avere il carattere della funzionalita' rispetto al PNRA ed essere coerenti con lo stanziamento annuale.
I PEA devono contenere altresi':
il cronogramma delle attivita', compresi i tempi di conseguimento degli interventi;
il fabbisogno finanziario e le modalita' per la verifica dell'attuazione dei singoli interventi;
le modalita' di rendicontazione dei finanziamenti sulla base delle specifiche indicazioni fornite in merito dal MIUR con provvedimento separato.
 
Art. 5
Attuazione del programma

L'attuazione delle spedizioni, le azioni tecniche e logistiche e la responsabilita' dell'organizzazione nelle zone operative sono affidate all'ENEA che provvede alla programmazione operativa, costruzione e gestione degli interventi, approvvigionamento dei materiali e servizi, manutenzione degli impianti e degli strumenti installati presso le Stazioni Antartiche.
Le modalita' operative di attuazione dei PEA sono definite dall'ENEA sentito il CNR e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
Le spese del personale delle amministrazioni ed enti partecipanti alle attivita' di laboratorio e alle Campagne Antartiche, come pure quelle dell'ENEA e del CNR, sono a carico dei bilanci di ciascuna amministrazione od ente partecipante, con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero e di quelle sostenute per affidamento all'esterno di attivita' non rientranti nella competenza dell'ENEA, che gravano sui fondi destinati al PNRA.
Gravano inoltre sui fondi del PNRA i costi sostenuti per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature che siano destinati ad essere trasportati in zone operative e cola' utilizzati.
Il Ministero della Difesa fornisce un contributo di personale militare per gli aspetti logistici, nei limiti delle proprie disponibilita'.
 
Art. 6
Patrimonio del PNRA

I beni acquisiti con i finanziamenti pubblici del PNRA sono nell'inventario dell'ENEA in una specifica sezione e, unitamente ai beni gia' detenuti dal Consorzio, costituiscono il patrimonio del PNRA. Essi sono classificati in un conto d'ordine in calce allo stato patrimoniale dell'ENEA.
Il trasferimento dei beni detenuti dal Consorzio avviene sulla base di apposita convenzione tra il Consorzio e l'ENEA, di cui vera fornita copia al Ministero ed al CNR, contenente l'elenco di detti beni, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali per la particolare fattispecie.
 
Art. 7
Modalita' di erogazione delle risorse finanziarie

La copertura delle spese previste a carico del PNRA e' assicurata dal MIUR attraverso la assegnazione al CNR dello stanziamento dedicato, a valere sul timido ordinario degli enti pubblici di ricerca. Il finanziamento del PNRA e' definito all'inizio di ciascun esercizio finanziario e costituisce l'elemento di riferimento per la predisposizione del PEA.
II CNR provvede ad erogare quota parte del finanziamento all'ENEA per la gestione delle campagne in Antartide, assicurando entro il mese di maggio dell'anno di riferimento una congrua anticipazione dello stesso e destina la restante parte agli altri strumenti sulla base di quanto previsto per l'attuazione dei PEA.
Le erogazioni, fatta salva anticipazione, sono autorizzate dal MIUR al CNR previa acquisizione degli stati di avanzamento semestrali secondo le forme e le modalita' disciplinate con separato provvedimento.
 
Art. 8
Abrogazioni

Il decreto interministeriale 26 febbraio 2002 e' abrogato.
Per le ragioni esposte in premessa e' revocato l'affidamento al Consorzio delle funzioni di attuatore del PNRA.
La procedura di liquidazione finalizzata anche al trasferimento delle relative competenze agli enti subentranti, definira' i rapporti attivi e passivi del Consorzio nei confronti dei soci e di tutti gli altri creditori che comunque abbiano contribuito con Fondi pubblici e privati alle gestione del Consorzio medesimo, entro e non oltre i sei mesi dalla data di efficacia del presente decreto, per consentire la prosecuzione delle attivita' da parte degli enti stessi, senza soluzioni di continuita'.
 
Art. 9
Norme transitorie

Nelle more della piena attuazione delle disposizioni del presente decreto, l'Enea succede, con effetto immediato, nelle funzioni di soggetto attuatore gia' assegnate al Consorzio in base al decreto ministeriale 26 febbraio 2002, ed assicura lo svolgimento della campagna del 2010.
Il CNR assicura una congrua anticipazione all'ENEA, a carico del PEA 2010, per affrontare gli adempimenti connessi allo svolgimento della sua funzione.
L'ENEA subentra al Consorzio nella titolarita' degli accordi internazionali riguardanti la logistica.
Il presente decreto e' sottoposto agli Organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni.
Roma, 30 settembre 2010

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita e della ricerca
Gelmini Il Ministro dello sviluppo
economico, ad interim
Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 17, foglio n. 400
 
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