Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 dicembre 2010
Disciplina dei concorsi enologici, in applicazione dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali;
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto l'art. 21 del citato decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 relativo alla disciplina dei concorsi enologici e, in particolare, il comma 3 che prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono da stabilire le disposizioni per il riconoscimento degli organismi ufficialmente autorizzati all'organizzazione dei concorsi enologici, per la partecipazione delle relative partite di vino al concorso, ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonche' per il rilascio, la gestione, il controllo ed il corretto utilizzo delle distinzioni attribuite;
Tenuto conto dell'esito positivo della consultazione della filiera vitivinicola e delle Regioni e Province autonome sullo schema di decreto in questione;
Ritenuto di dover adottare le disposizioni applicative di cui al citato comma 3 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 61/2010, concernenti la disciplina dei concorsi enologici;

Decreta:

Art. 1
Distinzioni e loro utilizzo

1. Per distinzione di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, si intende qualsiasi riconoscimento (medaglia, diploma, premio, trofeo, menzione in etichetta, bollino, ecc.) attribuito ad una partita di vino che abbia partecipato con esito positivo ad un concorso enologico autorizzato ai sensi del presente decreto.
2. Le partite dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), di origine controllata (DOC), ad indicazione geografica tipica (IGT), nonche' dei vini spumanti di qualita', possono fregiarsi di una delle distinzioni di cui al comma 1.
3. I concorsi enologici sono organizzati da enti ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, sentito il Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 2
Organismo ufficialmente autorizzato
in materia di concorsi enologici

1. L'ente autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 3, all'organizzazione dei concorsi enologici ed al rilascio delle relative distinzioni e' denominato «organismo ufficialmente autorizzato».
2. L'organismo che intende organizzare concorsi enologici e rilasciare distinzioni, ne richiede l'autorizzazione al Ministero, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita', almeno 4 mesi prima dell'inizio del concorso, allegando la seguente documentazione:
a) il proprio atto costitutivo e il regolamento del concorso enologico;
b) esemplare o copia o foto delle distinzioni di cui all'art. 1, comma 1, che si intendono attribuire.
L'autorizzazione e' rilasciata nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
3. Ottenuta l'autorizzazione, l'organismo ufficialmente autorizzato deve:
a) due mesi prima dell'inizio delle selezioni, comunicare al Ministero: l'avvenuta pubblicazione per estratto del regolamento del concorso su almeno due quotidiani o riviste specializzate nel settore enologico a larga diffusione, a livello nazionale od a livello regionale, in relazione all'ambito di svolgimento del concorso medesimo; la composizione del comitato organizzatore; il luogo e la data della manifestazione e delle operazioni di selezione; il nome del notaio, o di altro pubblico ufficiale incaricato alla anonimizzazione di cui all'art. 5; il nome del responsabile della segreteria e della tenuta della documentazione contabile; il nome del presidente delle commissioni di degustazione responsabile della parte tecnica del concorso;
b) quindici giorni prima dell'inizio delle selezioni, comunicare al Ministero l'elenco dei componenti le commissioni di degustazione, specificando nome, cognome, qualifica professionale e mansione ricoperta da ciascun componente.
4. L'organismo ufficialmente autorizzato e' il diretto responsabile nei confronti del Ministero di tutti gli adempimenti e procedure connesse all'organizzazione dei concorsi enologici ed al rilascio delle relative distinzioni di cui al presente decreto.
5. Il Comitato organizzatore del Concorso, dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte del Ministero, puo' variare il regolamento solo previa autorizzazione dello stesso Ministero.
 
Art. 3
Regolamento del concorso enologico

1. Il regolamento del concorso enologico, predisposto dallo stesso organismo che richiede l'autorizzazione all'organizzazione del concorso ed al rilascio delle relative distinzioni, e' trasmesso al Ministero ai sensi dell'art. 2, comma 3, e deve stabilire:
a) le finalita' del concorso;
b) i tipi di vino ammessi, anche suddivisi per categorie, e quantitativo minimo delle relative partite;
c) la struttura della partita che deve essere costituita da bottiglie aventi una capacita non superiore a due litri e non inferiore a 0,375 litri. Soltanto per concorsi a carattere locale, ossia non di ambito nazionale o internazionale, e' consentito che i vini siano detenuti anche in recipienti di capacita' superiore, purche' ne sia garantita la consistenza quantitativa della partita, attraverso idonee metodologie di controllo disposte dall'organismo organizzatore del concorso;
d) i requisiti delle aziende produttrici partecipanti;
e) le modalita' di prelievo, di trasporto, di deposito e di anonimizzazione dei campioni;
f) la composizione delle commissioni di degustazione e loro funzionamento;
g) il criterio di valutazione e punteggio minimo richiesto per l'attribuzione della distinzione;
h) il tipo di distinzione da attribuire:
i) le modalita' di soluzione di eventuali controversie relative all'espletamento del concorso.
2. Per i concorsi di ambito internazionale il regolamento deve prevedere che la percentuale dei campioni partecipanti al concorso di provenienza estera non deve essere inferiore al 20 % del totale. Qualora nell'ambito dei controlli previsti durante lo svolgimento del concorso la predetta percentuale non venisse raggiunta, il concorso decade automaticamente dal suo ambito internazionale a quello nazionale e l'Organismo autorizzato non potra' rilasciare le relative distinzioni internazionali.
3. Il regolamento del concorso garantisce parita' di condizioni a tutte le aziende produttrici partecipanti e puo' prevedere un contributo di adesione ed una quota di partecipazione, che comunque devono essere contenute entro il limite delle effettive spese di organizzazione.
4. Il regolamento prevede espressamente il divieto di rendere noto l'elenco delle aziende che hanno partecipato al concorso.
 
Art. 4
Partecipazione al concorso

1. L'azienda produttrice che intende partecipare ad un concorso enologico organizzato da un organismo ufficialmente autorizzato, deve farne domanda all'organismo medesimo specificando:
a) i dati di identificazione dell'azienda;
b) la qualita' e la tipologia della partita di vino;
c) la categoria di partecipazione al concorso;
d) l'impegno a consentire l'accesso in azienda del personale incaricato ad effettuare il prelievo dei campioni.
2. L'azienda di cui al comma 1 e' tenuta, inoltre, a trasmettere all'organismo che organizza il concorso enologico per ciascun vino iscritto:
a) apposita scheda contenente i principali dati analitici;
b) tre copie della etichetta con la quale si intende designare la partita di vino.
3. Il Ministero e l'organismo ufficialmente autorizzato effettuano gli opportuni controlli, anche mediante eventuali sopralluoghi presso le aziende produttrici partecipanti al concorso enologico, per constatare la veridicita' e la regolarita' di quanto specificato in domanda e nella predetta documentazione allegata.
4. Qualora i controlli di cui al comma 3 evidenzino divergenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati, la partita di vino interessata e' automaticamente esclusa dal concorso e le eventuali irregolarita', ove le stesse si configurino come fatto illecito, sono denunciate all'ufficio competente per territorio del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualita' e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero.
5. Non sono ammessi al Concorso i vini presentati da produttori singoli o associati, o da aziende che abbiano avuto a loro carico, con sentenza passata in giudicato, procedimenti giudiziari dovuti a frodi o sofisticazioni.
 
Art. 5
Prelievo ed anonimizzazione dei campioni

1. Il prelievo dei campioni dei vini partecipanti ad un concorso enologico, le cui modalita' sono previste nel regolamento del concorso stesso, e' effettuato da un pubblico ufficiale o direttamente da un responsabile dell'azienda tramite autocertificazione, secondo quanto specificatamente previsto dal predetto regolamento.
2. Per ciascun vino partecipante al concorso e' redatto apposito verbale di prelievo, contenente:
a) le generalita' del prelevatore con l'indicazione dell'organismo che lo ha incaricato o del legale rappresentante dell'azienda;
b) la specificazione del vino prelevato, e, in particolare, del nome, dell'annata e della categoria, nonche' gli elementi caratteristici del campione;
c) l'indicazione della consistenza quantitativa della partita di vino dalla quale e' stato prelevato il campione. Nel caso di vino imbottigliato, la consistenza quantitativa della partita di vino e' individuata anche attraverso l'indicazione del numero delle bottiglie utilizzate. Nell'eventualita' che il vino sia detenuto in contenitori di capacita' superiore a due litri, la consistenza quantitativa e qualitativa della partita deve essere garantita attraverso l'identificazione dei singoli recipienti.
3. Il verbale di prelievo dei campioni e' redatto in due copie, delle quali una e' trattenuta dall'azienda produttrice e una e' trasmessa all'organismo ufficialmente autorizzato assieme ai relativi campioni. In caso di prelievo da parte di un prelevatore ufficiale sara' prodotta una terza copia del verbale per il medesimo.
4. Dei campioni prelevati, tre esemplari sono conservati presso l'organismo ufficialmente autorizzato ed organizzatore del concorso per sei mesi dal termine della manifestazione per consentire i controlli in caso di eventuali contestazioni.
5. I campioni di vino, prima di essere sottoposti all'esame organolettico da parte delle commissioni di degustazione, sono anonimizzati mediante l'utilizzo di due appositi codici: il primo da attribuire al campione dall'organismo ufficialmente autorizzato nel momento della sua consegna all'organismo medesimo; il secondo da attribuire al campione, da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale o da un esperto formalmente incaricato dall'ente organizzatore, prima della presentazione del campione in questione alla commissione di degustazione. L'organismo ufficialmente autorizzato si riserva altresi' di adattare le opportune misure atte ad assicurare che in sede di presentazione alla commissione di degustazione non emerga alcun segno distintivo nei campioni stessi, in particolare nella porzione di bottiglia esterna al contenitore anonimizzante.
 
Art. 6
Commissioni di degustazione

1. Le commissioni di degustazione per i concorsi enologici sono nominate, nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento dei concorsi medesimi, dall'organismo ufficialmente autorizzato e sono composte, da non meno di cinque componenti.
2. Le commissioni sono composte in maggioranza da tecnici degustatori aventi i seguenti titoli di studio e requisiti:
a) diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico (corso sessennale);
b) titolo di enologo ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129;
c) titoli equipollenti conseguiti nell'Unione europea o all'estero.
3. I professionisti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) devono aver svolto almeno un anno di attivita' nel settore vitivinicolo.
4. Per i concorsi di ambito internazionale le commissioni di degustazione devono essere costituite con la maggioranza dei commissari esteri, rispettando altresi' la maggioranza dei tecnici degustatori di cui al comma 2.
5. Qualora sia previsto per una commissione di degustazione il presidente, questi e' nominato tra i tecnici degustatori.
6. Le commissioni non possono degustare, in ciascuna seduta, piu' di quindici campioni e non possono effettuare piu' di quattro sedute al giorno opportunamente intervallate.
7. Le valutazioni degli esami organolettici sono espresse su apposite schede secondo il metodo di analisi sensoriale «Union internationale des oenologues». Non e' consentito comunque l'attribuzione di distinzioni se il risultato e' inferiore agli 80/100.
8. Le valutazioni di cui al comma 7 sono espresse individualmente da parte di ciascun componente la commissione, ovvero collettivamente da parte della commissione; in tale ultimo caso, la commissione deve risultare composta in numero dispari.
9. Qualora le valutazioni, ai sensi del comma 8, siano espresse individualmente, il risultato e' calcolato operando la media aritmetica delle diverse valutazioni, espresse su apposita scheda, previa eliminazione della valutazione piu' elevata e di quella piu' bassa.
10. In ogni caso, il computo dei risultati e' effettuato in presenza di un notaio o di un pubblico ufficiale, che ne garantisce la correttezza.
11. Quando il regolamento del concorso enologico lo preveda, i campioni possono essere sottoposti all'esame di piu' commissioni. In tal caso, le valutazioni sono espresse individualmente ed il punteggio finale e' comunque calcolato operando la media aritmetica di tutte le schede delle diverse Commissioni, previa eliminazione della valutazione piu' elevata e di quella piu' bassa.
12. Quando il regolamento del concorso enologico lo preveda, le aziende partecipanti al concorso possono richiedere copia delle schede di valutazione relative ai vini presentati. In tal caso, dalle schede e' stralciata la parte contenente nomi e firme dei commissari, che devono restare anonimi.
 
Art. 7
Disciplina delle distinzioni

1. Le distinzioni di cui all'art. 1 del presente decreto, da applicare sulle confezioni dei vini DOCG, DOC, IGT, nonche' dei vini spumanti di qualita', non possono contenere caratteri, diciture e disegni che traggano in inganno sull'origine geografica e sulla marca commerciale. In ogni caso, non possono contenere nomi geografici riservati dalla regolamentazione internazionale ad altri vini e devono essere conformi alla normativa comunitaria e nazionale in materia di etichettatura e presentazione.
2. L'organismo ufficialmente autorizzato, organizzatore del concorso enologico, rilascia le distinzioni ai vincitori nella quantita' e con le modalita' idonee a garantire che a fregiarsi della distinzione stessa sia esclusivamente la partita del vino vincitore di concorso nella consistenza quantitativa inizialmente individuata ai sensi dell'art. 5. comma 2, lettera c) e risultante dal verbale di prelievo dei campioni.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2010

Il Ministro: Galan

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 12
 
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