Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 dicembre 2010
Requisiti, condizioni e modalita' di concessione degli aiuti di importo limitato, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, alle imprese attive nella trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli a stagionatura prolungata, con denominazione di origine registrata a livello comunitario, ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, almeno 12 mesi prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010). (Decreto n. 21301).


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) ed in particolare l'art 2, comma 57 che autorizza la spesa di euro 10.000.000,00 per il riconoscimento di contributi per produrre prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo;
Visto il decreto legge n. 1 del 1 gennaio 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010 n. 30 recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo e per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa il quale all'art 10 prevede la riduzione lineare della dotazione finanziaria di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero;
Visto il decreto legge n. 125 del 5 agosto 2010 recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria il quale all' articolo 1, comma 5, prevede la riduzione lineare della dotazione finanziaria di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, articolo 14 comma 15, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
Visto il decreto 12 aprile 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, recante individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);
Visto il decreto 12 aprile 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, recante disposizioni generali requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP, e s.m.;
VISTO il decreto 12 settembre 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, relativo a "Adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali";
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazioni d'origine dei prodotti alimentari e agroalimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
Vista la Comunicazione 2009/C 83/01 della Commissione Europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica del 22 gennaio 2009 e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e successive modificazioni recante "Modalita' di applicazione della Comunicazione della Commissione Europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica";
Vista la decisione della Commissione Europea C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 che considera il regime d'aiuto n. N 248/2009, relativo alle misure di aiuto di importo limitato, conforme con il Quadro temporaneo e compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3(b), del Trattato;
Considerato che in applicazione dei citati art. 10 del decreto legge n. 1/2010, convertito con modificazione dalla legge n. 30/2010 e art. 1, comma 5, del decreto legge n. 125/2010 l'importo disponibile per il finanziamento degli aiuti di importo limitato per produrre prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario ammonta ad euro 9.902.490,00;
Considerato che per "prodotti a stagionatura prolungata" si intendono i prodotti che, in base ai disciplinari di produzione, hanno una stagionatura minima di almeno cinque mesi prima di essere immessi sul mercato e che pertanto risultino gravati da oneri finanziari dovuti all'anticipazione dei costi di produzione;
Considerato che per tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni, gravano sulle produzioni DOP/IGP costi obbligatori, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, articolo 14, comma 15, commisurati alla quantita' di prodotto idonea ad essere certificata a DOP ed IGP;
Ritenuto necessario prevedere un contributo per sostenere la produzione di prodotti agricoli a denominazione di origine, registrati a livello comunitario (DOP e IGP), a stagionatura prolungata.

Decreta

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce i requisiti, le condizioni e le modalita' di concessione degli aiuti di importo limitato, di cui all'art. 3 del DPCM 3 giugno 2009 citato nelle premesse, alle imprese attive nella trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli a stagionatura prolungata, con denominazione di origine registrata a livello comunitario, ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, almeno 12 mesi prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2009, n.191 (finanziaria 2010).
2. I prodotti di qualita' certificata a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) con stagionatura prolungata minima di almeno cinque mesi, come stabilito da disciplinare di produzione, sono compresi nella filiera formaggi stagionati e nella filiera preparazione carni.
 
Art. 2
Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari degli aiuti di importo limitato di cui al precedente all'art. 1, comma 1, i soggetti, aderenti e non aderenti ai Consorzi di tutela incaricati ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, articolo 14, comma 15, che effettuano la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli a denominazione di origine, registrati a livello comunitario (DOP e IGP), a stagionatura prolungata compresi nelle seguenti categorie:
a) Caseifici nella filiera formaggi;
b) Imprese di lavorazione nella filiera preparazione carni.
2. I soggetti beneficiari devono essere iscritti al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e titolari di partita IVA. Tali soggetti devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere sottoposti a procedure concorsuali, ne' ad amministrazione controllata.
3. I soggetti beneficiari non devono trovarsi in condizioni di difficolta' alla data del 30 giugno 2008. A tal fine, sono da considerarsi in difficolta':
a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'";
b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n.800/2008.
4. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di cui al successivo articolo 4.
 
Art. 3

Disponibilita' finanziarie e modalita' di calcolo dell'importo
dell'aiuto

1. Le risorse finanziarie disponibili per il finanziamento degli aiuti di importo limitato ai soggetti beneficiari, di cui al precedente articolo 2, sono pari a euro 9.902.490,00.
2. Gli aiuti di importo limitato ai soggetti beneficiari di cui al precedente articolo 2, comma 1, sono determinati sulla base della media dei contributi di competenza e maturati nel periodo intercorrente tra l'1/1/2008 e il 31/12/2009 e da questi regolarmente versati ai Consorzi di tutela per le attivita' di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999, citata nelle premesse, per la quantita' di prodotto idonea ad essere certificata a DOP ed IGP, nel rispetto del massimale di 500.000,00 euro per beneficiario e per il triennio 1° gennaio 2008-31 dicembre 2010.
3. Qualora le risorse finanziarie effettivamente disponibili risultino inferiori all'ammontare complessivo degli aiuti da erogare, gli aiuti medesimi sono proporzionalmente ridotti.
 
Art. 4
Modalita' di presentazione delle domande

1. L'ammissione all'aiuto avviene sulla base della presentazione della domanda ai Consorzi incaricati della tutela della DOP/IGP di riferimento, riconosciuti ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
2. La domanda deve essere redatta in conformita' all'allegato n. 1 che riproduce il modulo scaricabile dal sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (http://www.politicheagricole.it/). La domanda, corredata da tutta la documentazione di cui al seguente punto, deve essere inoltrata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, in duplice copia cartacea e in formato elettronico su supporto digitale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e fino al trentesimo giorno dalla stessa data di pubblicazione che, se festivo, e' da intendersi il primo giorno utile lavorativo.
3. Il modulo di domanda (allegato n. 1) deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa e accompagnato, a pena di esclusione, da tutta la documentazione richiesta e di seguito elencata:
a) Attestazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 da parte del legale rappresentante, contenente le seguenti autocertificazioni:
dichiarazione specifica attestante la qualifica del beneficiario, ai sensi dell'articolo 2 che precede;
dichiarazione che attesti l'importo dei contributi di cui all'art. 3, comma 2, di competenza e versati negli ultimi due anni, relativi alla quantita' di prodotto idonea ad essere certificata a DOP ed IGP;
dichiarazione attestante l'importo degli aiuti eventualmente gia' percepiti dal beneficiario a partire dal 1 gennaio 2008, in de minimis ai sensi del Regolamento 1998/2006 nonche' di altri aiuti di importo limitato di cui all'art. 3 del DPCM 3 giugno 2009. Il contributo sara' concesso previa verifica che l'importo totale degli aiuti ricevuti dall'impresa non superi Euro 500.000,00 (cinquecentomila), nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
dichiarazione attestante che il beneficiario non rientri fra coloro che hanno ricevuto e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che le Autorita' Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo14 del Regolamento (CE) n.659/1999, del Consiglio del 22 marzo 1999;
dichiarazione attestante che il beneficiario non versi in condizioni di difficolta' alla data del 30 giugno 2008, nel rispetto del precedente articolo 2, comma 3;
impegno a conferire al Consorzio di tutela potere di incasso, in nome e per conto del beneficiario, in caso ammissione all'aiuto.
b) Attestazione dei poteri conferiti al legale rappresentante a presentare la domanda di aiuto (copia della delibera del consiglio di amministrazione, ove presente, contenente l'autorizzazione a presentare la domanda, estratto dello statuto, procura speciale, ecc.);
c) Certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato del nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
d) Richiesta della certificazione antimafia, ove dovuta ai sensi di legge, da presentare dopo la comunicazione dell'importo definitivo dell'aiuto, di cui al successivo articolo 6, comma 3, qualora l'aiuto sia di importo superiore a euro 154.000,00.
 
Art. 5
Istruttoria e valutazione delle domande

1. L'istruttoria delle domande di ammissione alla concessione dell'aiuto e' effettuata dai Consorzi di tutela incaricati ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n. 526. L'attivita' istruttoria della domanda di ammissione al contributo consiste in:
verifica della correttezza e della completezza documentale della domanda e della sussistenza delle condizioni di ammissibilita' e procedibilita' per l'accesso all'aiuto;
per le domande che risultano complete e che hanno superato la precedente verifica, controllo dei contributi di cui all'art. 3, comma 2 ,di competenza e versati negli ultimi due anni al Consorzio di tutela per le attivita' di cui all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999, relativi alla quantita' di prodotto idonea ad essere certificata a DOP ed IGP e della dichiarazione prodotta dal beneficiario relativa agli aiuti eventualmente gia' percepiti dal beneficiario stesso a partire dal 1 gennaio 2008, in de minimis ai sensi del Regolamento 1998/2006 nonche' agli altri aiuti di importo limitato di cui all'art. 3 del DPCM 3 giugno 2009.
2. Il Consorzio di tutela, terminata l'attivita' istruttoria, redige un elenco delle domande ammissibili alla concessione dell'aiuto, secondo lo schema in allegato 2, da trasmettere su supporto cartaceo, firmato dal legale rappresentante del Consorzio e informatico (foglio di calcolo Excel) al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita- SAQ VII - Qualita' certificata e indicazioni geografiche, con l'indicazione per ciascuno dei soggetti beneficiari dell'importo dei contributi di cui all'art. 3, comma 2, di competenza e versati negli ultimi due anni e la media degli stessi al Consorzio di tutela per le attivita' di cui all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999, relativi alla quantita' di prodotto idonea ad essere certificata a DOP ed IGP nonche' degli aiuti eventualmente gia' percepiti dal beneficiario a partire dal 1 gennaio 2008, in de minimis ai sensi del Regolamento 1998/2006 nonche' di altri aiuti di importo limitato di cui all'art. 3 del DPCM 3 giugno 2009 e accludendo copia di tutta la documentazione presentata dai soggetti beneficiari.
 
Art. 6
Misure di controllo e pagamento degli aiuti

1. Gli adempimenti relativi alla verifica dell'attivita' istruttoria effettuata dai Consorzi di tutela e la determinazione definitiva dell'importo dell'aiuto spettante a ciascun soggetto beneficiario sono eseguiti da un'apposita Commissione ministeriale, nominata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche del mondo rurale e della qualita' - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita', con successivo provvedimento.
2. Ai membri della suddetta Commissione non spetta alcun compenso.
3. Le attivita' della suddetta Commissione sono svolte nell' ambito delle risorse finanziarie, strumentali e di personale gia' previste a legislazione vigente.
4. La Commissione ministeriale, completate tutte le verifiche, redige elenchi separati dei beneficiari per ciascun Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n. 526, articolo 14 comma 15, con l'indicazione dell'importo dell'aiuto definitivo spettante a ogni singolo beneficiario, determinato ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili e dei massimali di cui al precedente articolo 3, calcolato moltiplicando i singoli importi massimi per il rapporto tra le risorse finanziarie disponibili e la somma degli importi massimi degli aiuti e li trasmette ai Consorzi di tutela stessi.
5. I Consorzi di tutela comunicano ai soggetti beneficiari, di cui hanno acquisito la domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 1, l'esito dell'istruttoria amministrativa, con l'indicazione dell'importo definitivo dell'aiuto spettante a ciascun beneficiario e acquisiscono la procura notarile all'incasso dell'aiuto in nome e per conto del beneficiario.
6. Sulla base degli elenchi stilati dalla Commissione ministeriale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita- SAQ VII emana i decreti di impegno degli aiuti a favore dei Consorzi di tutela, che agiscono in nome e per conto dei singoli soggetti beneficiari sulla base delle specifiche procure all'incasso di cui al precedente comma 3.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, verificati i poteri all'incasso, emana i decreti di liquidazione degli aiuti ai Consorzi di tutela.
8. I Consorzi di tutela erogano gli aiuti ai soggetti beneficiari, tramite bonifico bancario, da effettuare entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di accredito degli importi liquidati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
9. I Consorzi di tutela, entro 60 giorni dalla data di accredito degli aiuti, trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la rendicontazione degli aiuti erogati ai soggetti beneficiari, presentando l'estratto conto dei pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, con indicazione della relativa causale e della data di valuta.
10. La Commissione ministeriale verifica la rispondenza tra gli importi liquidati ai Consorzi di tutela e la rendicontazione degli aiuti erogati ai soggetti beneficiari.
 
Art. 7
Cumulo degli aiuti

1. Gli aiuti di importo limitato, di cui al precedente articolo 3, comma 2, non sono cumulabili con gli aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili.
2. La somma dell'importo degli aiuti ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 da ciascun soggetto beneficiario ai sensi del DPCM 3 giugno 2009 e degli aiuti de minimis non deve superare 500.000 euro per i periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.
 
Art. 8
Variazioni di titolarita'

1. Non sono ammesse variazioni relative al soggetto beneficiario titolare dell'aiuto ammesso.
 
Art. 9
Revoca dell'aiuto

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali revochera' l'aiuto assegnato nei seguenti casi:
a) aiuto concesso sulla base di dati, dichiarazioni o notizie false, inesatte o reticenti;
b) mancato rispetto degli adempimenti di legge e/o di quelli disposti nel presente decreto;
c) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento ad altra procedura concorsuale del beneficiario.
2. In tutti i casi di revoca per mancato rispetto degli adempimenti di legge e/o delle disposizioni previste nel presente decreto, il beneficiario dovra' restituire, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, le somme erogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, maggiorate degli interessi legali maturati.
 
Art. 10
Disposizioni finali

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si riserva di erogare gli aiuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), qualora i decreti di liquidazione degli aiuti di cui all'articolo 6, comma 3, siano emanati in data successiva al 31 dicembre 2010.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Galan Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 90
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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