Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 gennaio 2011
Riconoscimento, al sig. Badita Cristinel Alin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Badita Cristinel Alin, nato il 14 gennaio 1969 a Targu Jiu (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di inginer - profilul mecanic, specializarea masini si instalatii miniere, conseguito presso la «Universitatea Tehnica din Petrosani» nel giugno 1994, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settori industriale, dell'informazione e civile ambientale, e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Considerato che secondo la attestazione della autorita' competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera e) della direttiva 2005/36/CE;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010 in cui con il conforme parere scritto, del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settori dell'informazione e civile ambientale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal sig. Badita non e' stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;
Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale, e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Badita Cristinel Alin, nato il 14 gennaio 1969 a Targu Jiu (Romania), cittadino romeno, e' riconosciuto il titolo professionale di inginer - profilul mecanic, specializarea masini si instalatii miniere, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.
L'istanza relativa all'iscrizione all'albo ingegneri sezione A - settori dell'informazione e civile ambientale, e' respinta.
Il riconoscimento, ai fini dell'iscrizione alla sezione settore industriale, e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi sei.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulla seguente materia scritta e orale: impianti chimici.
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia come sopra individuata.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia individuata ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.
Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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