Gazzetta n. 30 del 7 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 gennaio 2011
Riconoscimento, al sig. Rachid Chabki, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la domanda del sig. Rachid Chabki, cittadino marocchino, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diploma di fine corso di formazione - acconciatura donna-uomo - rilasciato dalla Scuola privata «ASMAA» di acconciatura di Casablanca (Marocco) della durata di 1 anno per 1800 ore con tirocinio, unitamente all'esperienza professionale maturata in qualita' di lavoratore dipendente, per l'esercizio dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attivita' di acconciatore" e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa, in virtu' della completezza della formazione professionale documentata;
Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confesercenti- FIEPET e della Confartigianato;
Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1

1. Al sig. Rachid Chabki, cittadino marocchino, nato a Casablanca (Marocco) in data 9 settembre 1974, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 18 gennaio 2011

Il direttore generale: Vecchio
 
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