Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 19 gennaio 2011 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualita'» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame Cremona». |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli; Visto il Regolamento (CE) n. 1362/2007 del 23 novembre 2007, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Salame Cremona»; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 24 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2008, con il quale l'organismo «Istituto Parma Qualita'» con sede in Langhirano, via Roma n. 82/b-c, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame Cremona»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 24 gennaio 2008, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Considerato che il Consorzio di tutela del Salame Cremona IGP ha comunicato di confermare «Istituto Parma Qualita'» quale organismo di controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta «Salame Cremona» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Salame Cremona» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Istituto Parma Qualita'» la predisposizione del piano dei controlli; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2008, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Parma Qualita'»;
Decreta:
Art. 1
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualita'» con decreto 24 gennaio 2008, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame Cremona», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1362 del 23 novembre 2007 e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso. |
| Art. 2
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2008. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2011
Il direttore generale: La Torre |
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