Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 gennaio 2011
Autorizzazione alla societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» a svolgere le attivita' di controllo per la DOC «Alba».


IL DIRETTORE GENERALE
della Vigilanza per la qualita' e la tutela del coinsumatore

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;
Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Alba» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Vista la nota prot. 417/2010 del 25 novembre 2010 presentata dal Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero con la quale e' stata individuata la societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», inserita nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Alba»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, con nota prot. n. 741/DB1100 del 12 gennaio 2011 nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1

1. La societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», con sede in Roma, via Piave, 24, e' autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Alba» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.
 
Art. 2

1. La societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo autorizzata», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la regione, gli uffici competenti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo;
b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilita', per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformita' ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.
 
Art. 3

1. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
2. La struttura di controllo autorizzata non puo' modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed e' tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.
3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonche' nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonche' di svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.
 
Art. 4

1. La presente autorizzazione puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validita' triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.
Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
Il presente decreto ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: La Torre
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone