Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 gennaio 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Ionescu Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Ionescu Simona, nata a Bucarest (Romania) il 30 aprile 1964, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale romeno ai fini dell'accesso all'albo dei chimici - sezione A - e l'esercizio della medesima professione in Italia;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Preso atto che e' in possesso del titolo accademico di «Diploma de Inginer, profilul Chimie, specializarea Tehnologie chimica organica» conseguito presso l'«Institutul Politehnic Bucuresti» nel giugno 1990;
Considerato che in Italia il professionista iscritto alla sezione A dell'albo dei chimici opera in campo sanitario;
Considerato che in Romania, ai sensi della legge n. 460/2003, il professionista chimico che intenda esercitare in campo sanitario deve aver ottenuto, successivamente al conseguimento del titolo accademico, il certificato di accreditamento da parte del Ministero della Salute Pubblica e il certificato per esercitare rilasciato dall'Ordine nazionale per i Biologi, i Biochimici e i Chimici, al quale sia iscritto;
Preso atto che la sig.ra Ionescu non ha documentato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla detta legge romena e che pertanto non puo' esercitare la professione di chimico nel suo Paese di origine nel campo sanitario;
Ritenuto pertanto che la richiedente non possa essere iscritta alla sezione A dell'albo italiano dei chimici per quanto sopra esposto;
Considerato che il conseguimento del solo titolo accademico consente alla sig.ra Ionescu di esercitare in Romania nel campo non sanitario;
Vista la attestazione della Autorita' competente romena che ha confermato che il titolo accademico in questione configura una formazione regolamentata, come prevista dall' art. 3 comma 1 lettera e) della direttiva comunitaria sopra citata;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 9 novembre 2010;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata;
Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» e l'iscrizione all'albo nella Sezione B, per cui non e' necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla Sig.ra Ionescu Simona, nata a Bucarest (Romania) il 30 aprile 1964, cittadina romena, e' riconosciuto il titolo accademico/professionale di «Diploma de Inginer, profilul Chimie, specializarea Tehnologie chimica organica», quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «chimici» - Sezione B.
La domanda di iscrizione nella sezione A dell'albo dei chimici e' rigettata.
Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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