Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 gennaio 2011
Riconoscimento, al sig. Ottaviani Giovanni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Ottaviani Giovanni, nato il 13 gennaio 1963 a Leoncio Martinez (Edo. Miranda Venezuela), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente sig. Ottaviani e' in possesso del titolo accademico di «Abogado» conseguito presso la «Universidad Santa Maria» di Caracas nel settembre 1988;
Considerato che ha documentato di essere iscritto al «Colegio de Abogados» del Distrito Capital di Caracas nel maggio 1989;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Rilevato che comunque permangono sostanziose differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Al sig. Ottaviani Giovanni, nato il 13 gennaio 1963 a Leoncio Martinez (Edo. Miranda Venezuela), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato;
b) Unica prova orale su 6 materie: prima prova su deontologia e ordinamento professionale. seconda prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 11 gennaio 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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