Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 gennaio 2011
Riconoscimento, al sig. Braga Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il proprio decreto datato 2 settembre 2010, con il quale si riconosceva il titolo professionale, conseguito dal sig. Braga Francesco, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'art. l, comma 6 e successive integrazioni;
Visto l'art. 1 co. 2 del citato d. lgs. n. 286/1998, modificato dalla l. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del d. lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
Rilevato che l'amministrazione procedente nelle conferenze di servizi del 9 marzo e del 22 aprile 2010, indette ai sensi dell'art. 14 del1a legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di acquisire la posizione degli ordini professionali e delle altre amministrazioni interessate sulla questione della applicabilita' della direttiva 2005/36/CE nonche' del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 nel caso in cui un titolo professionale consista nel mero riconoscimento della equipollenza di una laurea ottenuta in Italia da un cittadino italiano, a seguito della pronuncia 7496/2009 del Consiglio di Stato (che aveva sottoposto alla Corte di Giustizia la richiesta di interpretazione pregiudiziale-in un caso analogo) e che al fine di addivenire ad un nuovo orientamento aveva sospeso tutte le richieste di riconoscimento presentate da Avvocati sia comunitari che non comunitari in qualsiasi fase si trovassero, comprese anche quelle richieste che riguardavano pratiche gia' esaminate precedentemente e per le quali erano gia' stati espressi i relativi pareri;
Rilevato altresi' che in un primo momento l'amministrazione procedente era addivenuta alla considerazione che il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali dovrebbe poggiare sul dato essenziale ed oggettivo che le stesse costituiscano elementi di valutazione di una formazione professionale effettivamente acquisita nel paese di provenienza e che quindi il mero atto amministrativo dell'equipollenza della laurea italiana non poteva essere valutato come elemento costituente formazione professionale aggiuntiva;
Considerato altresi' che nella conferenza del 20 luglio 2010 a seguito della posizione assunta dall'Avvocato generale della Corte di Giustizia CE ha assunto una posizione, peraltro sostenuta dalla Commissione, secondo la quale al fine di poter procedere al riconoscimento di un titolo professionale acquisito in uno stato membro, e' necessario che l'interessato abbia almeno acquisito una formazione aggiuntiva rispetto a quella ottenuta nel paese in cui intende stabilirsi;
Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonche' della circostanza che il decreto in esame e' attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d. Igs. n. 206/2007;
Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;
Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea in giurisprudenza, del periodo di tirocinio biennale e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia Ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;
Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacita' professionale del richiedente;
Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non puo' consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003 n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), puo', d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacita' professionale pratica dell'interessato;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010, nel corso della quale si e' ritenuto - con il conforme parere del rappresentante di categoria - di dover applicare a casi analoghi a quello del sig. Braga una prova attitudinale consistente in un esame scritto ed in unica prova orale su due materie;
Considerato che il richiedente sig. Braga Francesco nato a Piacenza il 25 luglio 1980, cittadino italiano e' in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, «Laurea in Giurisprudenza», conseguito presso l' Universita' Bocconi di Milano il 12 dicembre 2003 e il «Master in Law» conseguito presso la «Boston University» di Boston il 20 maggio 2007;
Considerato inoltre che l'istante e' iscritto presso la «Supreme Court, Appellate Division Third Judical Department» di New York dal 28 maggio 2008;
Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dall'attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 18 gennaio 2007;
Ritenuto peraltro di non attribuire ulteriore rilevanza al certificato di attivita' presso uno studio legale prodotto dall'interessato ai fini di una ulteriore diminuzione della misura compensativa, in quanto si tratta, se pure per un periodo di tempo prolungato, di attivita' analoga a quella che puo' essere svolta durante la pratica forense, gia' tenuta in considerazione per una diminuzione della misura stessa;
Ritenuto inoltre necessario un accertamento, attraverso la prova scritta, della effettiva capacita' di redigere un atto giudiziario in autonomia da parte del richiedente, in considerazione del fatto che la redazione di tali atti in relazione al diritto italiano rappresenta un aspetto essenziale della professione per la quale viene chiesto il riconoscimento in Italia;
Considerato che nella conferenza del 13 aprile la domanda era stata accolta con l'applicazione della misura compensativa della sola prova orale in quanto il sig. Braga aveva dimostrato di aver conseguito la compiuta pratica;
Preso atto che per mero errore materiale la pratica non e' stata rivalutata, alla luce del nuovo orientamento, nella conferenza del 20 luglio 2010 e che quindi non e' stata cambiata la tipologia della nuova misura compensativa da una prova solo orale a quella consistente in un esame scritto su una sola materia e orale su due, di cui una e' deontologia e ordinamento professionale;
Ritenuto pertanto che detto decreto debba essere sostituito integralmente dal seguente provvedimento;
Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010, nel corso della quale e' stato rilevato l'errore materiale su riferito e in considerazione che nelle conferenze seguenti al 13 aprile 2010 sono stati stabiliti criteri generali di individuazione delle misure compensative differenti rispetto a quelli applicati in precedenza, sulla base di una approfondita comparazione delle materie la cui conoscenza scritta c/o orale si ritiene essenziale al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia rispetto ai diversi percorsi accademico-professionali seguiti sia in ambito comunitario che non comunitario dai richiedenti;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
Visto l'art. 49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Il decreto dirigenziale del 2 settembre 2010, con il quale si riconosceva il titolo professionale conseguito dal sig. Braga Francesco, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato, per i motivi su esposti e' revocato;
Al sig. Braga Franceso nato a Piacenza il 25 luglio 1980, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati» in Italia.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale Forense, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 21 gennaio 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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