Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 luglio 2010, n. 268
Regolamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell'esercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
Considerate le competenze attribuite dall'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 al Ministero della salute;
Visto l'articolo 11, comma 4, del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale prevede, in caso di differenze sostanziali, la possibilita' che il prestatore di servizi occasionali e temporanei colmi tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale;
Visto l'articolo 22 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento del titolo professionale abilitante all'esercizio di un'attivita' professionale conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea, al compimento di una misura compensativa consistente, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni;
Visto, altresi', l'articolo 23, comma 3, del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale stabilisce che le Autorita' competenti, ai fini della prova attitudinale, predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente;
Considerata, secondo quanto previsto all'articolo 24 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'esigenza di definire, con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Visto l'articolo 25 del succitato decreto 9 novembre del 2007, n. 206, il quale demanda ad apposito decreto ministeriale non regolamentare la determinazione degli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 del decreto medesimo;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 31 ottobre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 febbraio 2009, n. 40, - serie generale - concernente la determinazione degli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007, fermo restando l'attribuzione all'autorita' competente di cui all'articolo 5 del decreto legislativo medesimo della scelta dell'eventuale misura compensativa da applicare al richiedente;
Ritenuto di definire, con riferimento alle professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere, le procedure relative all'esecuzione delle misure compensative, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Sentite le Federazioni degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie dei medici chirurghi, medici specialisti, medici veterinari, farmacisti, odontoiatri, psicologi, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, infermieri;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n .400;
Udito il parere n. 4838/2009 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 dicembre 2009;
Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV /0028150-P- in data 14 giugno 2010 di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Vista la nota prot. DAGL 18.3.4/41/2010 in data 5 luglio 2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica il nulla osta all'ulteriore corso;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto legislativo» il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) «richiedente» il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio, in Italia, delle professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere, il riconoscimento del titolo rilasciato dallo Stato membro di origine attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'accesso o l'esercizio della professione;
c) «Conferenza dei servizi» la Conferenza dei servizi di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la valutazione dei titoli professionali.
d) «Ministero» il Ministero della salute.



Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 3 e 4 della
legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2006, n. 32, S.O. n. 34:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva
2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva
2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva
2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva
2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva
2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati
dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 5, comma 1,
lettera e); 11, comma 4; 22; 23, comma 3; 24; 25; 60, comma
3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
di adesione di Bulgaria e Romania), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2007, n. 261.
«Art. 5 (Autorita' competente). - 1. Ai fini del
riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le
dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) - d) (omissis);
e) il Ministero della salute, per le professioni
sanitarie;».
«4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche
professionali del prestatore e la formazione richiesta
dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza
sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita'
pubblica, il prestatore puo' colmare tali differenze
attraverso il superamento di una specifica prova
attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo
quanto previsto dall'art. 25. La prestazione di servizi
deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla
decisione adottata in applicazione del comma 3.».
«Art. 22 (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento
di cui al presente capo puo' essere subordinato al
compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a
tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del
richiedente, in uno dei seguenti casi:
a) se la durata della formazione da lui seguita ai
sensi dell'art. 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un
anno a quella richiesta in Italia;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o piu'
attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
richiedente, e se la differenza e' caratterizzata da una
formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e
relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle
dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in
possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle
professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
e perito commerciale, consulente per la proprieta'
industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di
maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con decreto dell'autorita' competente di cui
all'art. 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, sono individuate altre professioni
per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in
materia di diritto nazionale costituisce un elemento
essenziale e costante dell'attivita'.
4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale se:
a) riguarda casi nei quali si applica l'art. 18,
lettere b) e c), l'art. 18, comma 1, lettera d), per quanto
riguarda i medici e gli odontoiatri, l'art. 18, comma 1,
lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento
per attivita' professionali esercitate da infermieri
professionali e per gli infermieri specializzati in
possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono
la formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2 e l'art. 18, comma 1, lettera
g);
b) riguarda casi di cui all'art. 18, comma 1, lettera
a), per quanto riguarda attivita' esercitate a titolo
autonomo o con funzioni direttive in una societa' per le
quali la normativa vigente richieda la conoscenza e
l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e
c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono
materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della
professione regolamentata e che in termini di durata o
contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione
ricevuta dal migrante.
6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva
verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata
dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze
acquisite nel corso di detta esperienza professionale in
uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la
differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il
Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti
per materia, osservata la procedura comunitaria di
preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla
Commissione contenente adeguata giustificazione della
deroga, possono essere individuati altri casi per i quali
in applicazione del comma 1 e' richiesta la prova
attitudinale.
8. Il decreto di cui al comma 7 e' efficace tre mesi
dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la
stessa nel detto termine non chiede di astenersi
dall'adottare la deroga.».
«3. Ai fini della prova attitudinale le autorita'
competenti di cui all'art. 5 predispongono un elenco delle
materie che, in base ad un confronto tra la formazione
richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal
richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione
del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra
quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e' una
condizione essenziale per poter esercitare la professione
sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che
desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale e'
stabilito dalla normativa vigente.».
«Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative). - 1.
Con riferimento all'art. 5, comma 1, con decreto del
Ministro competente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con
riferimento alle singole professioni, le procedure
necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione,
l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli
articoli 23 e 11.».
«Art. 25 (Disposizioni finanziarie). - 1. Gli eventuali
oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure
previste dagli articoli 11 e 23 sono a carico
dell'interessato sulla base del costo effettivo del
servizio, secondo modalita' da stabilire con decreto del
Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.».
«3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio
1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'art.
49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del
presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorita'
competente di cui all'art. 5 la scelta della eventuale
misura compensativa da applicare al richiedente.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 (Attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258
S.O. n. 190.
- Si riporta il testo dell'art 17, comma 3, legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988,
n. 214, S.O. n. 86:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 2
Avvio delle procedure

1. Il richiedente trasmette al Ministero - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie la domanda in bollo di riconoscimento del titolo di formazione professionale sanitaria conseguito in un Paese membro dell'Unione europea e la dichiarazione di prestazione di servizi occasionale e temporanea di cui all'articolo 10 del decreto legislativo.
2. Alla stessa Direzione generale e' trasmessa la domanda in bollo di riconoscimento relativa ai titoli professionali sanitari di cui al comma 1 conseguito in ambito non comunitario, nei casi disciplinati dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, alle quali sono applicabili le disposizioni del presente decreto per effetto dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo.
 
Art. 3
Procedura amministrativa per il riconoscimento
delle qualifiche professionali

1. Il Ministero - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie procede all'istruttoria delle domande di riconoscimento nei casi di cui al precedente articolo 2, secondo quanto stabilito nell'articolo 16 del decreto legislativo, indicendo apposita Conferenza dei servizi.
2. La Conferenza valuta ciascuna istanza di riconoscimento, fatti salvi i casi in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dello stesso articolo 16, ed esprime parere motivato, sentito un rappresentate nazionale dell'Ordine o Collegio professionale interessato, redigendo apposito verbale.
3. Il riconoscimento del titolo professionale e' disposto con decreto dirigenziale, che e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. La Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, nei casi in cui il riconoscimento del titolo, in conformita' al parere espresso dalla Conferenza dei servizi, e' subordinato al superamento delle misure compensative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo, consistenti, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni, adotta il decreto dirigenziale di determinazione delle misure compensative. Copia del predetto decreto e' trasmessa al richiedente ai fini dell'avvio delle procedure relative alla prova d'esame o al tirocinio di adattamento.
5. Il decreto di riconoscimento e' rilasciato solo a seguito del superamento della prova attitudinale o del tirocinio.
 
Art. 4
Oggetto e svolgimento della prova attitudinale

1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilita' necessarie per l'esercizio della professione.
2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale ovvero in una prova orale, da svolgersi in lingua italiana.
3. La prova attitudinale verte sulle materie individuate nel decreto dirigenziale di cui al precedente articolo 3, comma 4, tra quelle costituenti l'ordinamento didattico vigente concernente la professione sanitaria di riferimento, le quali, sulla base del confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente e la cui conoscenza e' condizione essenziale per poter esercitare in Italia la relativa professione.
4. La prova scritta consiste in un questionario di domande a risposta multipla.
5. La prova pratica consiste in una dimostrazione di competenze e abilita' inerenti l'esercizio della professione, riferite a casi operativi.
6. Alla prova orale il candidato puo' accedere previo superamento della prova scritta.
7. La prova attitudinale si svolge presso le Universita' o sedi decentrate dei corsi di laurea ovvero presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico da individuarsi attraverso apposita convenzione tra la struttura ed il Ministero.
8. Della data, del luogo e dell'ora della prova e' data comunicazione al richiedente almeno venti giorni prima dell'espletamento della prova stessa.
9. Il candidato deve presentarsi munito di valido documento di riconoscimento ed esibire adeguata documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri previsti dal decreto ministeriale 31 ottobre 2008 per l'espletamento della prova attitudinale.
10. Nei casi di esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, la prova attitudinale e' disposta con le modalita' previste dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.
 
Art. 5
Commissione d'esame

1. La Commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale e' nominata con decreto dirigenziale in relazione al numero dei candidati e delle materie oggetto di esame.
2. Fanno in ogni caso parte della commissione un rappresentante del Ministero, due docenti della struttura sede della prova e un rappresentante designato dall'Ordine o Collegio di competenza.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo o un collaboratore amministrativo del Ministero.
 
Art. 6
Valutazione della prova attitudinale

1. La prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana, si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame ha espresso parere favorevole e dichiarato idoneo il richiedente.
2. Il giudizio della Commissione e' adeguatamente motivato.
3. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione del richiedente senza valida giustificazione, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
4. In caso di mancata presentazione per valida giustificazione, il candidato e' ammesso a sostenere la prova attitudinale, su richiesta dell'interessato, nella prima sessione utile.
5. A seguito del superamento della prova attitudinale, il Ministero rilascia al richiedente il decreto dirigenziale di riconoscimento del titolo professionale.
 
Art. 7
Oggetto e svolgimento del tirocinio di adattamento

1. Il tirocinio di adattamento di cui all'articolo 23 del decreto legislativo, consistente in un percorso formativo della durata non superiore a tre anni, accompagnato eventualmente da una formazione complementare, e' svolto presso le Universita' o sedi decentrate dei corsi di laurea, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o presso una struttura ospedaliera del Servizio sanitario nazionale, sotto la supervisione e responsabilita' di un referente di tirocinio, individuato dalla struttura sede di tirocinio.
2. Il tirocinio di adattamento, la cui durata e' stabilita dal decreto di cui al precedente articolo 3, comma 4, conformemente alla valutazione della Conferenza dei servizi, verte sui settori scientifici disciplinari afferenti le materie dell'ordinamento didattico vigente relativo alla professione sanitaria di riferimento.
3. Al termine del periodo stabilito, la struttura sanitaria presso cui il tirocinio si e' svolto predispone una relazione finale di valutazione, da trasmettere al Ministero - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, entro il termine massimo di quindici giorni, nella quale si certifica che il tirocinante ha colmato le lacune formative ovvero che necessita di ulteriore periodo di tirocinio.
4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio puo' essere ripetuto.
5. In caso di valutazione favorevole, il Ministero rilascia al richiedente il decreto dirigenziale di riconoscimento del titolo professionale conseguito nello Stato di origine.
 
Art. 8
Obbligo del tirocinante

1. Il tirocinante, sotto la guida del referente di tirocinio di cui al precedente articolo 7, comma 1, svolge l'attivita' tecnico-pratica, all'interno dell'area di specifica competenza della figura professionale, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed e' tenuto all'osservanza del codice deontologico.
 
Art. 9
Disposizioni per i cittadini extracomunitari

1. Ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo, le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario.
2. Nei casi in cui il riconoscimento del titolo e' subordinato al superamento della misura compensativa, compete all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo, la scelta della misura compensativa.
 
Art. 10
Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo, posti a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo, sono corrisposti nella misura e con le modalita' stabilite dal decreto ministeriale 31 ottobre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 - serie generale - del 18 febbraio 2009.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro: Fazio

Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 307
 
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