Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2011 (vai al sommario)
UNIVERSITA' ALDO MORO DI BARI
DECRETO RETTORALE 31 gennaio 2011
Modificazioni allo statuto.


IL RETTORE

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 11;
Vista la delibera del Senato Accademico del 3 novembre 2010, con cui sono state approvate le modifiche agli articoli 48 e 51 dello Statuto e le relative norme di adeguamento e scadenze temporali;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, assunta al protocollo generale in data 25 gennaio 2011, con cui il Ministero ha comunicato di non avere rilievi di legittimita' o di merito;

Decreta:

Art. 1

L'art. 48 dello Statuto di Ateneo e' cosi modificato:
«Art. 48 - Dipartimento. - 1. Il Dipartimento e', di norma, la struttura organizzativa dell'attivita' di ricerca di professori di ruolo e ricercatori afferenti ad uno o piu' settori scientifico-disciplinari appartenenti alla medesima area CUN. E' fatta salva la possibilita' di afferenza al Dipartimento per i professori di ruolo e i ricercatori di aree diverse, nella misura massima del 15% dei componenti.
2. Al fine di consentire intersezioni scientifiche e disciplinari convergenti sul medesimo ambito tematico, il Dipartimento puo' in alternativa essere la struttura organizzativa di uno o piu' settori di ricerca appartenenti ad aree CUN diverse, omogenei per fini o per metodi.
3. I professori di ruolo e i ricercatori universitari di un Dipartimento Universitario afferiscono, di norma, allo stesso Dipartimento ad Attivita' Integrata costituito dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari. In tali Dipartimenti Universitari confluiscono uno o piu' Dipartimenti ad Attivita' Integrata.
4. Il Dipartimento puo' articolarsi in Sezioni.
5. Il Dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca, ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore di ruolo e ricercatore e la sua facolta' di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, erogati a livello locale, nazionale e internazionale.
In particolare il Dipartimento:
a) formula richiesta motivata e documentata di attivazione di indirizzi e scuole di dottorato di ricerca;
b) organizza, in conformita' alla disciplina regolamentare, indirizzi e scuole di dottorato di ricerca e partecipa alle relative attivita' didattiche affidate alla responsabilita' del collegio dei docenti di cui all'art. 50;
c) propone il finanziamento di borse di dottorato e post-dottorato, anche riservate a studenti stranieri;
d) concorre alle attivita' didattiche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali al fine del miglior svolgimento delle stesse;
e) organizza le attivita' di ricerca ed e' responsabile della gestione amministrativa dei relativi programmi;
f) organizza, altresi', le attivita' di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto la guida di un professore o ricercatore quale responsabile;
g) avanza richieste di posti di ruolo di professori e di ricercatori che vengono trasmesse alle Facolta', sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinche' le Facolta' le coordinino con le esigenze della didattica;
h) sulla base del piano di sviluppo della ricerca e di programmi di supporto alla didattica, avanza proposte alle Facolta' sulla destinazione di posti di ruolo ai settori scientifico-disciplinari e puo' esprimere parere sui candidati alla copertura dei posti di ruolo presso la Facolta';
i) esprime parere sui provvedimenti, di competenza della Facolta', relativi alla gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori;
j) esprime parere sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle Facolta';
k) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
6. Il Dipartimento avanza richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, che delibera in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca previa valutazione da parte del Senato Accademico, di risorse logistiche e finanziarie per il proprio funzionamento. Avanza, altresi', richiesta di personale tecnico-amministrativo necessario al conseguimento dei propri obiettivi.
7. Ciascun professore e ricercatore opta per un Dipartimento nei limiti delle previsioni di cui al primo comma. Nell'ipotesi di Dipartimento di cui al comma 2, i rispettivi atti costitutivi devono prevedere l'elenco dei settori scientifico-disciplinari degli optanti. Afferenze di professori di ruolo e ricercatori non appartenenti a uno dei settori scientifico-disciplinari sono consentite previa modifica degli obiettivi scientifici e integrazione dell'elenco dei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento.
8. Il professore di ruolo o ricercatore che non esercita l'opzione, e' assegnato d'ufficio dal Senato Accademico. La richiesta di trasferimento ad altro Dipartimento, congruamente motivata, e' presentata al Senato Accademico che delibera, sentito il Dipartimento a cui il professore di ruolo o ricercatore intende afferire.
Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce il periodo minimo di permanenza nel Dipartimento prescelto o assegnato.
9. I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria e amministrativa. Ad essi e' assegnato idoneo personale tecnico-amministrativo adeguato alle attivita' di ricerca e di didattica previste.
10. La ubicazione dei Dipartimenti, ove possibile, e' collegata con quella delle strutture didattiche interessate.
11. Al Dipartimento e' assegnato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un segretario amministrativo che in attuazione delle direttive degli organi di governo dei Dipartimento, collabora con il direttore al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.
12. La costituzione di un Dipartimento, proposta dai docenti interessati, e' deliberata dal Senato Accademico, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza. Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di ruolo e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici e i settori scientifico-disciplinari, individuate le risorse disponibili e delineato l'eventuale piano di sviluppo.
13. Non e' consentita l'attivazione di un Dipartimento con un numero di professori di ruolo e ricercatori inferiore a 40 di cui almeno 1/3 professori. Un Dipartimento e' disattivato ove il numero di professori di ruolo e ricercatori che vi afferiscono diviene inferiore a 40 per tre anni accademici consecutivi, ovvero il numero dei professori di ruolo diviene inferiore a 1/5 per tre anni accademici consecutivi.».
 
Art. 2

L'art. 51 dello Statuto di Ateneo e' cosi modificato:
«Art. 51 - Dipartimenti interuniversitari. - 1. E' consentita la costituzione di Dipartimenti interuniversitari tra l'Universita' di Bari, le altre Universita' federate, nonche' ulteriori Istituzioni universitarie, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.».
 
Art. 3

Il Titolo X - Disposizioni finali e transitorie, dello Statuto di Ateneo, e' integrato con le seguenti:
«Norme di adeguamento e scadenze temporali relative agli articoli 48 e 51.
1. Le strutture dipartimentali si adeguano alle presenti disposizioni entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle modificazioni dello Statuto dell'Universita'.
2. Le strutture dipartimentali che insistono nelle sedi decentrate ove sono costituite Facolta', si adeguano alle presenti disposizioni entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore delle modificazioni dello Statuto dell'Universita'.
3. Decorso il termine di cui ai commi precedenti, le strutture che non si siano adeguate alle nuove disposizioni sono disattivate e i docenti coinvolti dovranno optare per altro Dipartimento.
4. Il rispetto del numero minimo di docenti afferenti previsto per i Dipartimenti dovra' essere verificato all'atto della costituzione, non computandosi nel numero i docenti che cessino dal servizio, per raggiunti limiti di eta' ed indipendentemente da eventuali prosecuzioni del rapporto, entro il 31 ottobre 2012.
5. Nelle more della costituzione dei Dipartimenti ad Attivita' Integrata presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico di Bari", ai fini della determinazione della composizione dei Dipartimenti Universitari, di norma si fa riferimento alle Unita' Operative Complesse.».
Bari, 31 gennaio 2011

Il rettore: Petrocelli
 
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