Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 4 febbraio 2011 |
Decadenza della societa' Aquilia S.r.l. dalla concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111. |
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IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il D.M. 1° marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa; Vista la convenzione di concessione n. 3140 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della Aquilia S.r.l. nei locali siti in via Nizzeti, 50/51 - Tremestieri Etneo (CT); Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita' stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»; Visto l'art. 17, comma 1, della citata convenzione il quale prevede la «...revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessione, nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione di concessione, emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio;»; Vista la nota prot. n. 2010/38874/Giochi/SCO del 22 ottobre 2010 con la quale il predetto concessionario e' stato invitato a regolarizzare la posizione contabile ed a rinnovare la polizza fideiussoria; Considerato che, con la predetta nota, e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera d), a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti; Considerato che il concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, non ha provveduto al rinnovo della polizza fideiussoria e non ha fornito alcuna giustificazione;
Dispone per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della convenzione di concessione n. 3140 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la societa' Aquilia S.r.l., con sede legale in via Antonio Di Sangiuliano, 285 - Catania, operante nel comune di Tremestieri Etneo (CT) via Nizzeti, 50/51. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso, dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 febbraio 2011
Il direttore: Tagliaferri |
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