Gazzetta n. 36 del 14 febbraio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 1 dicembre 2010, n. 269 |
Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101; Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153; Visti in particolare, l'articolo 136 del predetto Testo unico, nella parte in cui prevede che «la licenza e' ricusata a chi non dimostri di possedere la capacita' tecnica ai servizi che intende esercitare» e l'articolo 257, comma 2 del predetto Regolamento di esecuzione, nella parte in cui prevede che la domanda per ottenere la licenza di cui all'articolo 134 del medesimo Testo unico «e' corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, nonche' della documentazione comprovante: a) il possesso delle capacita' tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unita' operative dell'istituto; b) la disponibilita' dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attivita' da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore»; Considerato che l'articolo 257, comma 4 del richiamato Regolamento di esecuzione demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi; Ritenuto che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma regolamentare, di secondo livello rispetto al Regolamento di esecuzione gia' richiamato; Sentita la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui all'articolo 134 del Testo unico ed acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del 14 aprile 2010; Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con s.n. del 24 giugno 2010; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4251/2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 25 ottobre 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 557/PAS.22731.10089.D(1)REG, del 25 novembre 2010;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attivita' di cui all'articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, d'ora in avanti indicato come Regolamento di esecuzione: a) le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 257, comma 2 del Regolamento di esecuzione, per gli istituti di vigilanza privata, individuate negli allegati A, C ed E del presente decreto; b) i requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonche' le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi, di cui all'articolo 257, comma 3, individuati nell'allegato D del presente decreto; c) i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi individuati nell'allegato B del presente decreto; d) le modalita' di dimostrazione della disponibilita' dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti individuate nell'allegato A del presente decreto; e) i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti, nonche' le caratteristiche del progetto organizzativo per gli istituti di investigazione privata e per gli istituti di informazioni commerciali, individuati negli allegati G e H del presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - Si riporta il testo degli articoli 256-bis e 257-bis del citato regio decreto n. 635 del 1940: «Art. 256-bis. - 1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attivita' di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attivita' che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di Polizia. 2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attivita' di vigilanza concernenti: a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorita', ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta; c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonche' la vigilanza nei luoghi in cui vi e' maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi; d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che puo' costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumita' pubblica o della tutela ambientale. 3. Rientra altresi' nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.». «Art. 257-bis. - 1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attivita' di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, e' richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attivita' di investigazione e ricerca. 2. La relativa domanda contiene: a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza e' richiesta e degli altri soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera a), se esistenti; b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257, comma 1, lettera b); c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257, comma 1, lettere c) e d). 3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza. 4. Nulla e' innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attivita' indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice.». Note alle premesse: - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: «Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. - Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, reca: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2008, n. 84, e' stato convertito nella legge 6 giungo 2008, n.101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2008, n. 132. - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e' stato pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1940, n. 149. - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153 (Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2008, n. 234. - Si riporta il testo dell'art. 136 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: «Art. 136. - La licenza e' ricusata a chi non dimostri di possedere la capacita' tecnica ai servizi che intende esercitare. La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio. L'autorizzazione puo' essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.». - Si riporta il testo dell'art. 257 del citato regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: «Art. 257. - 1. La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'art. 134 della legge per le attivita' di vigilanza e per le altre attivita' di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene: a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell'institore o del direttore tecnico preposto all'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonche' degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti; b) la composizione organizzativa e l'assetto proprietario dell'istituto, con l'indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti; c) l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto intende svolgere la propria attivita', precisando la sede legale, nonche' la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti; d) l'indicazione dei servizi per i quali si chiede l'autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare. 2. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 136, comma primo della legge, la domanda e' corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, con l'indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all'attivazione dello stesso, nonche' della documentazione comprovante: a) il possesso delle capacita' tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unita' operative dell'istituto; b) la disponibilita' dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attivita' da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore. 3. Alla domanda occorre altresi' unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovra' risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessita' che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attivita' delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonche' alle locali condizioni della sicurezza pubblica. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all'art. 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacita' tecnica di cui all'art. 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui all'art. 134 della legge, nonche' i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacita', abilitazioni o certificazioni.». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 257 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 257-bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si veda nelle note al titolo.
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| Art. 2 Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata
1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo e tecnico-operativo ed i requisiti minimi di qualita' degli istituti di vigilanza privata, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attivita' di cui all'articolo 1, le caratteristiche minime del regolamento tecnico dei servizi, nonche' i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati A, B, C, D, E, F e F1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. 2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle classi funzionali di attivita' che si intendono svolgere, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali per i quali la licenza e' richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni: a) classi funzionali: classe A: attivita' di vigilanza (anche con utilizzo di unita' cinofile) di tipo: ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio. Altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali; classe B: ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme; classe C: servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate; classe D: servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione; classe E: servizi di custodia e deposito valori; b) livelli dimensionali: livello 1: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a sei e non superiore a 25; livello 2: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 26 e non superiore a 50; livello 3: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 51 e non superiore a 100; livello 4: servizi che comportano un impiego di guardie giurate superiore a 100. c) ambiti territoriali (individuati con riferimento alle tabelle ISTAT sulla popolazione residente): ambito 1: istituti che intendono operare uno o piu' servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio provinciale o parte di esso, a condizione che questa parte sia definita da confini coincidenti con l'intero territorio di un comune, con popolazione sino a 300.000 abitanti; ambito 2: istituti che intendono operare uno o piu' servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio provinciale con popolazione superiore a 300.000 abitanti; ambito 3: istituti che intendono operare uno o piu' servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini coincidenti almeno con l'intero territorio di un comune, con popolazione sino a 3 milioni di abitanti; ambito 4: istituti che intendono operare uno o piu' servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti e sino a 15 milioni di abitanti; ambito 5: istituti che intendono operare uno o piu' servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 15 milioni di abitanti. 3. Per gli istituti che intendono operare nell'ambito di piu' classi funzionali di attivita' di cui al comma 1, si applicano le caratteristiche minime ed i requisiti minimi previsti per ciascuna classe; il livello dimensionale dovra' essere graduato in relazione ai requisiti minimi richiesti per ciascuna classe funzionale e dell'ambito territoriale. |
| Art. 3 Requisiti e qualita' dei servizi
1. I requisiti minimi di qualita' dei servizi, in relazione alla loro tipologia, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, sono riportati nell'allegato D del presente decreto, di cui e' parte integrante. 2. Ai fini della definizione delle classi funzionali, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e dei requisiti minimi di qualita' dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie con le modalita' operative a fianco di ciascuna indicate: a) vigilanza ispettiva: e' il servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti; b) vigilanza fissa: e' il servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui e' demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti; c) vigilanza antirapina: e' il servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia di materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio; d) vigilanza antitaccheggio: e' il servizio svolto presso negozi, supermercati, ipermercati, grandi magazzini e simili, finalizzato alla prevenzione del reato di danneggiamento, furto, sottrazione ovvero di appropriazione indebita dei beni esposti alla pubblica fede; e) telesorveglianza: e' il servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata. Sono esclusi dall'applicazione delle definizioni del presente decreto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedano l'esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso; f) televigilanza: e' il servizio di controllo a distanza di un bene mobile od immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata. Gli istituti di vigilanza possono allertare, sulla base di specifiche intese e nei casi e con le modalita' consentite, previa verifica dell'effettivita' ed attualita' del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati; g) intervento sugli allarmi: e' un servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della recezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile; h) scorta valori: e' il servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprieta' dello stesso istituto di vigilanza o di terzi; i) trasporto valori: e' il servizio di trasporto e contestuale tutela di denaro o altri beni e titoli di valore, effettuato con l'utilizzo di veicoli dell'istituto di vigilanza idoneamente attrezzati, condotti e scortati da guardie giurate, secondo quanto previsto dall'allegato D al presente regolamento; j) deposito e custodia valori: e' il servizio di deposito e custodia di beni, connessa o meno alla lavorazione degli stessi, affidati da terzi all'istituto di vigilanza, in locali e mezzi forti idoneamente attrezzati con sistemi ed impianti realizzati in conformita' alle norme UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili. 3. Ai fini del presente regolamento, rientrano altresi' nei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, le altre attivita' di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle attivita' di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezza complementare di cui al comma 1 del presente articolo, che siano previste da specifiche norme di legge o di regolamento, per le quali le disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente ai servizi o attivita' svolti da istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che non siano altrimenti disciplinati. |
| Art. 4 Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali 1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualita' degli istituti di investigazione privata e di quelli di informazioni commerciali, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attivita' di cui all'articolo 1, i requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati G e H del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. 2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle tipologie di attivita' che si intendono svolgere e per le quali la licenza e' richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni: a) investigatore privato titolare di istituto; b) informatore commerciale titolare di istituto; c) investigatore autorizzato dipendente; d) informatore autorizzato dipendente. 3. Sussistendo i requisiti di cui agli allegati G, H e F2 del presente decreto, la licenza per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell'attivita', autorizza il titolare - in possesso del tesserino previsto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 254, comma 3, del Regolamento di esecuzione - ad operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie dovra' essere notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza secondo le procedure individuate dall'articolo 257-ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 254 e 257-ter, comma 5 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: «Art. 254. - 1. Le guardie particolari vestono l'uniforme, o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal prefetto su domanda del datore di lavoro dal quale dipendono. 2. Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'art. 230 del presente regolamento. 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari degli istituti di investigazione privata ed agli investigatori dipendenti, i quali sono tenuti a dimostrare la propria qualita', ad ogni richiesta da parte di chiunque vi abbia interesse, mediante l'esibizione di un tesserino conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, nel quale sono riportate le generalita', gli estremi della licenza e l'indicazione dell'istituto cui appartengono. 4. Nei confronti del personale ammesso ai servizi di cui all'art. 260-bis, comma 2 trovano applicazione le disposizioni sull'uniforme vigenti nello Stato di stabilimento.». «5. Ai fini dell'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonche' la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all'art. 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto puo' chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attivita' qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'art. 257-quater.».
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| Art. 5 Qualita' dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale
1. Ai fini della definizione delle tipologie di attivita', di cui all'articolo 4, comma 2, e dei requisiti minimi di qualita' dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attivita' d'indagine, esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l'esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente: a) investigazione privata: a.I): attivita' di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse; a.II): attivita' di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a cio' delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attivita' aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedelta' professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti; a.III): attivita' d'indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a cio' delegati volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente; a.IV): attivita' di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o societa' di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilita' professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle societa' di assicurazioni; a.V): attivita' d'indagine difensiva, volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice; a.VI): attivita' previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, tra l'altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione TULPS: attivita' di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente. b) informazioni commerciali: b.I): attivita', richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle societa' anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonche' delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al punto b.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l'interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalita' di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilita', affidabilita' o capacita' economica dell'interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l'opera intellettuale/professionale dell'uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 259-ter del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: «Art. 257-ter. - 1. Qualora nulla osti al rilascio della licenza, l'ufficio comunica all'interessato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il provvedimento e' rilasciato, previa esibizione della documentazione comprovante: a) l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nel numero e con le professionalita' occorrenti; b) il versamento al prefetto competente per il rilascio della licenza della cauzione o delle garanzie sostitutive ammesse dalla legge e dal presente regolamento, di ammontare commisurato al progetto organizzativo di cui all'art. 257 ed a quanto previsto dall'art. 260-bis. Per le imprese gia' assentite in altro Stato membro dell'Unione europea, il prefetto tiene conto della cauzione, ovvero delle altre garanzie sostitutive ammesse dalla legge, eventualmente gia' prestate nello Stato di stabilimento, purche' idonee, per ammontare e modalita' di pagamento, al soddisfacimento delle esigenze di cui all'art. 137 della legge. 2. La licenza contiene le indicazioni di cui al comma 1 dell'art. 257, lettere a), c) e d), ovvero quelle di cui all'art. 257-bis, comma 2, lettere a) e c), e le prescrizioni eventualmente imposte a norma dell'art. 9 della legge, nonche' l'attestazione dell'avvenuta comunicazione al prefetto della tabella delle tariffe dei servizi offerti. 3. Se la licenza e' richiesta per l'esercizio dell'attivita' in piu' province, essa e' rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'istituto ha sede, previa comunicazione ai prefetti competenti per territorio. La preventiva comunicazione non e' richiesta per le attivita' prive di caratterizzazione territoriale, quali quelle di teleallarme, video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile, nonche' per quelle di vigilanza per specifici eventi, ovvero di investigazione e ricerche, i cui incarichi siano stati conferiti nel luogo in cui gli istituti hanno sede, ne' per i servizi occasionali o transfrontalieri di cui all'art. 260-bis. Sono fatte salve le altre comunicazioni per finalita' di controllo. 4. Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all'art. 257, comma 1, lettera d), e' comunicata al prefetto. Al prefetto e' altresi' comunicata ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell'assetto proprietario dell'istituto ed e' esibita, almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarita' contributiva, la certificazione attestante l'integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonche' la certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l'integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente. 5. Ai fini dell'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonche' la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all'art. 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto puo' chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attivita' qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'art. 257-quater.».
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| Art. 6 Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate
1. Restano fermi i requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie giurate individuati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 138, comma 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 2. Il riconoscimento della nomina a guardia giurata e' subordinato all'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza prevista dagli articoli 133 o 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: «Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.». - Si riporta il testo degli articoli 133 e 134 del regio decreto18 giugno 1931, n. 773: «Art. 133 (Art. 134 T.U. 1926). - Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.». «Art. 134 (Art. 135 T.U. 1926). - Senza licenza del prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'art. 11 del presente testo unico, nonche' dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale.».
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| Art. 7 Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali
1. Le modificazioni alle tabelle allegate al presente decreto sono disposte con Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 260-quater del regolamento di esecuzione e sentito l'Ente nazionale di unificazione.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 260-quater del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: «Art. 260-quater.- 1. E' istituita presso il Ministero dell'interno la Commissione consultiva centrale per le attivita' di cui all'articolo 134 della legge. Essa e' presieduta da un prefetto ed e' composta: a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente; b) da un questore; c) da tre esperti designati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui almeno uno appartenente alla Polizia di Stato ed uno all'Arma dei carabinieri; d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; e) da non piu' di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di vigilanza comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro; f) da non piu' di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali delle guardie particolari comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di quattro; g) da non piu' di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli istituti di investigazione privata e di quelli per la raccolta delle informazioni commerciali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel limite massimo di due; h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati dalle associazioni rappresentative del sistema bancario, del sistema delle assicurazioni private e del sistema della grande distribuzione. 2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Il presidente ed i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. 4. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni della Commissione anche congiuntamente ai titolari, senza esercitarne le funzioni. 5. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi di decreto ministeriale previsti dal presente titolo e puo' essere consultata, a richiesta delle amministrazioni interessate, su tutte le questioni di carattere generale concernenti le attivita' di cui agli articoli 133 e 134 della legge. 6. Nell'ambito della Commissione possono essere costituite sotto-commissioni tecniche o "gruppi di lavoro" ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di qualificazione professionale degli operatori nei diversi settori della sicurezza privata. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
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| Art. 8 Disposizioni transitorie e finali
1. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono, entro diciotto mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualita' dei servizi alle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati. 2. Per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori privati e degli informatori commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' per le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera j), la fase transitoria e' fissata in trentasei mesi. 3. In caso di richiesta di estensione di licenza le disposizioni del presente decreto sono immediatamente esecutive. 4. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ad operare in diverse province sulla scorta di piu' autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, debbono unificare le attivita' in un'unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l'istituto ha eletto la sede principale. 5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti derivanti dall'applicazione del presente decreto e delle relative tabelle tecniche con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entrera' in vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° dicembre 2010
Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 21, foglio n. 72 |
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