Gazzetta n. 36 del 14 febbraio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2010
Proroga, ai sensi dell'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di analisi per l'infanzia.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 1l della legge 5 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 1l della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;
Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
Vista la relazione sull'attivita' svolta nel triennio 2007-2009 dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dal Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia prodotta, in data 13 maggio 2010, dal Dipartimento per le politiche della famiglia per i quali, conseguentemente, si valuta positivamente la perdurante utilita' e si propone la proroga per un biennio;
Ritenuto che l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, organismi operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, non rientrano nelle ipotesi di esclusione della proroga previste nel predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Preso atto delle specifiche professionalita' e dei compiti estremamente tecnici attribuiti ai componenti degli organismi sopra citati;
Rilevata dunque la necessita' di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. I seguenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia sono ritenuti utili e sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.
2. La partecipazione agli organismi di cui al precedente comma e' onorifica e puo' dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto.
3. In sede di rinnovo della composizione degli organismi collegiali di cui al comma 1, nel caso di designazione di nuovi componenti per i quali e' prevista la stipula di un contratto, si applica l'art. 68, comma 2, ultima parte, del decreto-legge n. 112 del 2008 che prevede l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo.
4. La spesa degli organismi di cui al comma 1 e' ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006. Per l'anno 2010, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del citato art. 68 ed il 31 dicembre 2010.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 26 novembre 2010

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 157
 
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