IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Campobasso
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi Direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle soppresse competenti Commissioni provinciali; Viste le circolari del Ministero del lavoro e della P.S. - Direzione generale rapporti di lavoro n. 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 e n. 39 del 18 marzo 1997; Considerata la necessita' di aggiornare le tariffe minime per il lavoro di facchinaggio da applicare nella provincia di Campobasso; Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettivita' - periodo gennaio 2011-gennaio 2013; Sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori gia' rappresentate nella disciolta Commissione provinciale di facchinaggio, cosi come indicato nella circolare ministeriale V/25157/70 - DOC del 2 febbraio 1995, nonche' quelle associazioni divenute maggiormente rappresentative, nella apposita riunione tenutasi il 28 gennaio 2011;
Decreta:
Le tariffe minime per i lavori di facchinaggio nel territorio della provincia di Campobasso, vengono cosi' rideterminate: I - Tariffa oraria: € 15,10 II - Maggiorazioni: a - lavoro notturno 30% b - lavoro festivo diurno 40% c - lavoro festivo notturno 50% III - Straordinario: a - feriale diurno 15% b - feriale notturno 20% c - festivo diurno 20% d - festivo notturno 20% Le tariffe sopra indicate hanno validita' biennale con decorrenza 1° gennaio 2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Campobasso, 31 gennaio 2011
Il direttore provinciale: Dian |