Gazzetta n. 36 del 14 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 gennaio 2011
Decadenza della societa' COMES S.r.l. dalla concessione n. 3759 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalla corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111.


IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Vista la convenzione di concessione n. 3759 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della Societa' COMES S.r.l. nei locali siti in PORTO EMPEDOCLE (AG), S.S.115 - VIA VARIANTE NORD, 115;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto l'articolo 13, comma 2, della citata convenzione il quale stabilisce che "Il concessionario ha facolta' di prestare la garanzia, purche' nelle forme previste al comma 1, per un periodo pari a tre anni, con validita' di un ulteriore anno rispetto al triennio e con il conseguente obbligo di sostituirla, entro i sei mesi precedenti la fine del triennio, con una nuova garanzia avente validita' analoga."
Visto l'articolo 13, comma 8, della citata convenzione il quale stabilisce che "Qualora l'ammontare delle garanzie si dovesse ridurre, per effetto di quanto disposto dalla convenzione di concessione, il concessionario e' tenuto a reintegrarlo entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorrente dal momento in cui AAMS rende nota al concessionario l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione, nel termine suddetto, la concessione e' soggetta a provvedimento di decadenza."
Visto l'articolo 17, comma 2, lettera d), della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche "nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita' stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa";
Vista la nota prot. n. 2010/13203/Giochi/SCO del 15 aprile 2010 con la quale il predetto Concessionario e' stato invitato al reintegro della garanzia a seguito della escussione avvenuta con nota n. 16204 del 30 marzo 2010 da parte del competente Ufficio regionale della Sicilia - sezione distaccata di Messina;
Vista la nota prot. n. 2010/18338/Giochi/SCO del 27 maggio 2010 con la quale il predetto Concessionario e' stato invitato alla regolarizzazione della rilevante esposizione debitoria presentata dalla concessione n. 3759, allegando copia dei prospetti contabili;
Considerato che la garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione aveva validita' fino al 6 ottobre 2010;
Vista la nota prot. n. 2010/18399/Giochi/SCO del 27 maggio 2010 con la quale il predetto Concessionario e' stato nuovamente invitato al reintegro della garanzia ed alla contestuale estensione del periodo di validita' della stessa;
Vista la nota prot. n. 2010/31082/Giochi/SCO del 17 settembre 2010 con la quale, non essendo pervenuta nessuna delle documentazioni richieste, e' stato comunicato al predetto Concessionario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 8 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione e distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale dal giorno 22 settembre 2010, prevista dai citati articoli 13 e 17;
Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha adempiuto a nessuna delle richieste sopra indicate e non ha fornito alcuna giustificazione;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:
della convenzione di concessione n° 3759 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con societa' COMES S.r.l, con sede legale in VIA ELEONORA D'ANGIO' 23 - CATANIA (CT), operante nel comune di PORTO EMPEDOCLE (AG), S.S.115 - VIA VARIANTE NORD, 115.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana.
Roma, 28 gennaio 2011

Il direttore per i giochi: Tagliaferri
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone