Gazzetta n. 36 del 14 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 febbraio 2011
Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la decisione della commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
Vista la decisione della commissione 2008/776/CE del 06 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
Vista la decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui e' identificato il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
Visto il decreto ministeriale 9 Novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-2008);
Visto il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolumita' pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco";
Ritenuto di dover aggiornare le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del Rhynchophorus ferrugineus a quanto disposto dalla decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010;
Considerato che quasi tutte le piante attaccate da Rhynchophorus ferrugineus sono ubicate in ambiente urbano e possono rappresentare un grave pericolo per l'incolumita' dei cittadini;
Ritenuto ai sensi dell'art. 54, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica per la presenza di piante infestate da Rhynchophorus ferrugineus, di coinvolgere i sindaci dei comuni nei quali e' stata accertata la presenza dell'insetto, nell'applicazione sui territori di loro competenza, delle misure fitosanitarie volte al controllo e all'eradicazione di Rhynchophorus ferrugineus;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 20 e 21 ottobre 2010;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 16 dicembre 2010.

Decreta

Art. 1
Scopi generali

1 Il presente decreto ha lo scopo di impedire l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio della Repubblica italiana del Punteruolo rosso della palma, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
2. La lotta contro l'insetto Rhynchophorus ferrugineus e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne l'insediamento e la diffusione.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «organismo nocivo»: il coleottero curculionide Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), in ogni suo stadio di sviluppo;
b) «vegetali sensibili»: le piante il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di: Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.;
c) «zona di produzione»: un singolo appezzamento o un insieme di appezzamenti che puo' essere considerato come una singola unita' produttiva o un'unica realta' aziendale. Questa puo' includere luoghi di produzione gestibili separatamente ai fini della difesa fitosanitaria.
2. In base alle indagini ufficiali di cui all'art. 6 sono definite:
a) «zona infestata»: zona compresa nel raggio di almeno un chilometro dal punto dove la presenza dell'organismo nocivo e' stata confermata e che comprende tutti i vegetali sensibili che presentano suoi sintomi, e, se necessario, tutti i vegetali sensibili che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione;
b) «zona di contenimento»: zona infestata per la quale i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni hanno evidenziato l'impossibilita' dell'eliminazione dell'organismo nocivo e per la quale si ritiene che entro il periodo supplementare di un anno non possa avvenire l'eradicazione come definito al punto 3 dell'Allegato alla decisione della Commissione 2010/467/UE;
c) «zona cuscinetto»: fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata;
d) «zona delimitata»: l'area costituita dall'insieme della «zona infestata», della «zona di contenimento» e della «zona cuscinetto».
 
Art. 3
Divieti

1. E' vietata l'introduzione, la diffusione e la detenzione dell'organismo nocivo nel territorio nazionale.
 
Art. 4
Importazione di vegetali sensibili

I vegetali sensibili possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana unicamente nel caso in cui:
a) sono conformi alle prescrizioni fissate al punto 1 dell'allegato I;
b) al loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana sono sottoposti ad ispezioni da parte dei Servizi fitosanitari regionali di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, conformemente al Titolo VIII dello stesso decreto legislativo, e ne siano dichiarati indenni.
 
Art. 5

Spostamenti di vegetali sensibili all'interno del territorio
nazionale

I vegetali sensibili originari del territorio della Repubblica italiana o importati nel territorio della Repubblica italiana in conformita' dell'articolo 4 possono essere spostati all'interno del territorio della Repubblica italiana unicamente se soddisfano le condizioni fissate all'allegato I, punto 2.
 
Art. 6
Indagini e notifiche

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili che sospettino o accertino la comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni sono obbligati a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005.
2. I Servizi fitosanitari regionali, eseguono annualmente indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo o determinare eventuali indizi di infestazione dei vegetali sensibili attraverso ispezioni sistematiche, con la collaborazione delle amministrazioni comunali per quanto di loro competenza. I risultati di tali indagini sono notificati al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 gennaio di ogni anno unitamente a:
a) una versione aggiornata del piano d'azione adottato a norma del punto 3 dell'allegato II, comprese le misure ufficiali conformemente al punto 2 dell'allegato II.
b) un elenco aggiornato delle zone delimitate, comprese informazioni aggiornate inerenti la loro descrizione e la loro localizzazione cartografica.
3. I Servizi fitosanitari regionali, qualora accertino la comparsa dell'organismo nocivo in zone precedentemente risultate indenni, ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.
4. Il Servizio fitosanitario centrale notifica:
a) alla Commissione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i risultati delle predette indagini annuali;
b) alla Commissione e agli altri Stati membri, entro cinque giorni e per iscritto, la comparsa dell'organismo nocivo in zone precedentemente risultate indenni di cui al comma 3.
 
Art. 7
Misure fitosanitarie in zone delimitate e piani d'azione

1. Quando dai risultati delle indagini o notifiche di cui all'articolo 6, o da informazioni di qualsiasi altra origine, si rilevano indizi della presenza dell'organismo nocivo nel territorio di competenza, il Servizio fitosanitario regionale deve tempestivamente:
a) fissare una zona delimitata a norma del punto 1 dell'allegato II;
b) elaborare e attuare un piano d'azione in tale zona delimitata, a norma del punto 3 dell'allegato II, comprese le misure ufficiali, conformemente al punto 2 dell'allegato II.
2. Dell'istituzione delle zone delimitate di cui all'art. 2 con relativa cartografia e piani di azione viene data contestuale comunicazione al Servizio fitosanitario centrale, che ne informa la Commissione e gli altri Stati membri entro un mese dalla notifica effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera b).
3. I Servizi fitosanitari regionali garantiscono che il piano d'azione e le misure tecniche di cui al punto b) del paragrafo 1 dell'articolo 7, siano attuate da dipendenti pubblici tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati e/o da agenti o operatori qualificati, oppure almeno sotto la diretta supervisione degli enti ufficiali competenti.
4. I Servizi fitosanitari regionali possono derogare all'obbligo di fissare una zona delimitata di cui alla lettera a), comma 1, nei casi in cui dai controlli e dalle notifiche di cui all'articolo 6, oppure da informazioni di qualsiasi altra origine, sia comprovato che:
a) i vegetali risultati infestati facciano parte unicamente di una partita di vegetali sensibili e siano ubicate al centro di una zona con un raggio di 10 km nella quale l'organismo specifico non era stato precedentemente riscontrato;
b) la partita sia stata introdotta all'interno della zona interessata da non piu' di 5 mesi e fosse gia' infestata al momento dell'introduzione; e
c) prendendo in considerazione principi scientifici validi, la biologia dell'organismo, il livello di infestazione, il periodo dell'anno e la particolare distribuzione dei vegetali sensibili nella Repubblica italiana, non si sia manifestato alcun rischio di diffusione dell'organismo specifico dal momento dell'introduzione della partita contaminata nella zona in questione.
In tali casi i Servizi fitosanitari regionali elaborano un piano d'azione conformemente al punto 3 dell'allegato II, ma possono decidere di non definire una zona delimitata e di limitare le misure ufficiali di cui al punto 3 dell'allegato II alla distruzione del materiale infestato, attuando al contempo un programma di controllo intensificato in una area di almeno 10 km attorno alla zona infestata nonche' misure volte a tracciare il relativo materiale vegetale;
5. I Servizi fitosanitari regionali attuano le misure fitosanitarie nelle zone delimitate sulla base dei piani di azione regionali predisposti in conformita' con il piano di azione nazionale che e' approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all'art. 52 del D.Lgs. 214/2005.
 
Art. 8
Attuazione del piano d'azione

1. I Servizi fitosanitari regionali, quando accertano la presenza dell'organismo nocivo prescrivono ai proprietari le misure fitosanitarie da attuare, le quali sono adottate in conformita' al piano di azione.
2. I Servizi fitosanitari regionali, notificano alle Amministrazioni comunali interessate, oltre al piano di azione regionale anche le misure di cui al comma 1, ai fini della valutazione di pericolo per la pubblica incolumita' di cui all'art. 54, comma 2 del decreto legislativo. n. 267 del 18 agosto 2000.
3. Le amministrazioni comunali, qualora ravvisino situazioni di pericolo per la pubblica incolumita' o pericolo di scadimento della qualita' del patrimonio ambientale urbano derivanti dalla presenza di vegetali di palma infestate sui territori di loro competenza, provvedono all'attuazione degli interventi ritenuti piu' idonei secondo i piani di azione stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
 
Art. 9
Azioni divulgative e formative

1. I Servizi fitosanitari regionali, danno massima divulgazione della pericolosita' dell'insetto, della conoscenza dei sintomi e delle tecniche di lotta e prevenzione.
2. I Servizi fitosanitari regionali predispongono piani formativi finalizzati a qualificare gli operatori che devono attuare le misure tecniche previste dal piano di azione.
 
Art. 10
Misure finanziarie

1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili.
2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia e per l'ambiente ed il paesaggio possono stabilire interventi di sostegno connessi all'attuazione del presente provvedimento.
 
Art. 11
Sanzioni

1. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto e' punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.
 
Art. 12
Disposizioni finali

1. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 Novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE.
Il presente decreto ha carattere d'urgenza ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2011

Il Ministro: Galan
 
Allegato I
1. Prescrizioni specifiche relative all'importazione
Fermo restando quanto disposto dall'allegato III, parte A, punto 17 e dall'allegato IV, parte A, sezione I, punti 34, 36.1 e 37 del decreto legislativo n. 214/2005, i vegetali sensibili originari di paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato, come previsto dal comma 1, lettera d). dell'art. 36 del suddetto decreto, che indica alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali sensibili, compresi quelli raccolti in habitat naturali sono stati coltivati:
a) per tutto il loro ciclo di vita in un paese in cui non si conoscono manifestazioni dell'organismo nocivo; oppure
b) per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il Servizio nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenni, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; e alla rubrica «Paese di origine» indica la denominazione della zona indenne; oppure
c) durante un periodo di almeno un anno prima dell'esportazione sono stati coltivati in un luogo di produzione:
i) registrato e controllato dal Servizio nazionale per la protezione dei vegetali nel paese di origine e
ii) in cui i vegetali si trovano in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo o sono stati utilizzati trattamenti preventivi adeguati;
iii) in cui non sono state rilevate manifestazioni dell'organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi o immediatamente prima dell'esportazione.
2. Condizioni per gli spostamenti
Tutti i vegetali sensibili originari della Repubblica italiana o importati in Italia in conformia' con l'art. 4 possono essere spostati all'interno della Comunita' Europea soltanto se sono accompagnati da un Passaporto delle piante CE compilato ed emesso in conformita' alla direttiva 92/105/CEE della Commissione e sono stati coltivati:
a) per tutto il loro ciclo di vita in una regione, Stato membro o in un Paese terzo dove non si conoscono manifestazioni dell'organismo nocivo;
oppure
b) per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il Servizio Fitosanitario regionale o il Servizio nazionale per la protezione dei vegetali di un Paese terzo hanno riconosciuto indenni conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie;
oppure
c) in un luogo di produzione dove durante un periodo di due anni prima dello spostamento:
i) i vegetali sensibili sono stati tenuti in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure sottoposti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati; e
ii) non sono state riscontrate manifestazioni dell'organismo nocivo nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;
oppure
d) se importati in conformita' del punto 1, lettera c), del presente allegato, sono stati coltivati dal momento dell'introduzione nel territorio della Repubblica Italiana in un luogo di produzione in cui, durante un periodo di almeno un anno prima dello spostamento:
i) i vegetali sensibili erano situati in sito a protezione fisica totale con reti metalliche per impedire l'introduzione e/o la diffusione dell'organismo specifico; e
ii) non sono state riscontrate manifestazioni dell'organismo specifico nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;
 
Allegato II
1. Fissazione delle zone delimitate
La delimitazione esatta delle zone di cui al comma 2 dell'Art. 2 deve basarsi su principi scientifici validi, sulla biologia dell'organismo nocivo, sul livello di contaminazione, sul periodo dell'anno e sulla particolare distribuzione dei vegetali sensibili nella regione interessata.
Se la presenza dell'organismo specifico e' confermata al di fuori della zona infestata la delimitazione delle zone andra' modificata di conseguenza.
Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o siano vicine dal punto di vista geografico si dovra' definire una zona delimitata piu' ampia che includa le varie zone delimitate e le zone tra di esse.
In base ai controlli annuali di cui al comma 2 dell'Art. 6, se l'organismo specifico non e' identificato nella zona delimitata per un periodo di tre anni tale zona e' abolita e non sono piu' necessarie le misure previste al punto 2 del presente allegato.
2. Misure ufficiali nelle zone delimitate
Delle misure ufficiali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), da adottare nelle zone delimitate fanno parte almeno:
a) adeguate misure volte all'eliminazione dell'organismo specifico comprendenti:
i) distruzione, oppure, se del caso, risanamento meccanico completo dei vegetali sensibili infestati;
ii) misure volte a prevenire la diffusione dell'organismo specifico durante gli interventi di distruzione o disinfestazione mediante l'applicazione di trattamenti chimici nelle immediate vicinanze;
iii) trattamento adeguato dei vegetali sensibili infestati;
iv) se del caso, impiego di tecniche di cattura massale con trappole a feromone nelle zone infestate;
v) se del caso, sostituzione di vegetali sensibili con vegetali non sensibili;
vi) qualsiasi altra misura che possa contribuire all'eliminazione dell'organismo specifico;
b) misure relative al monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell'organismo specifico tramite ispezioni e metodi adeguati, comprese le trappole a feromone almeno nelle zone infestate;
c) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi particolarita' o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, impedire o ritardare l'attuazione delle misure, in particolare quelle relative all'accessibilita' e all'eliminazione adeguata di tutti i vegetali sensibili, infestati o sospetti, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprieta' pubblica o privata o dalla persona o ente che ne e' responsabile.
3. Elaborazione e attuazione dei piani d'azione
Il piano d'azione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), contiene una descrizione dettagliata delle misure ufficiali da adottare al fine di eliminare l'organismo specifico. Comprende inoltre un termine entro cui attuare ciascuna di tali misure. Il piano d'azione tiene conto della norma internazionale per le misure fitosanitarie - ISPM n. 9 e si basa su un approccio integrato conformemente ai principi fissati dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie - ISPM n. 14.
Nelle zone di contenimento di cui all'Art. 2, comma 2, lettera b) il piano d'azione e la relativa attuazione si concentrano innanzitutto sul contenimento e sulla soppressione dell'organismo specifico nella zona infestata, mantenendo l'eliminazione come obiettivo di piu' lungo termine.
Il piano d'azione riguarda almeno le misure ufficiali di cui al punto 2. Esso prende in considerazione tutte le misure elencate al punto 2, lettera a), e illustra i motivi che hanno portato alla selezione delle misure da attuare, descrivendo la situazione, i dati scientifici e i criteri alla base della scelta di tali provvedimenti.
 
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