Gazzetta n. 37 del 15 febbraio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2010, n. 270
Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, gli articoli 13-bis, comma 4, e 17, comma 4-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, gli articoli 4, comma 4, e 21, concernenti rispettivamente le modalita' di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei Ministeri e l'articolazione ordinamentale del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e, in particolare, l'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, che, ad esclusione, tra gli altri, delle Forze armate, impone alle amministrazioni pubbliche di ridimensionare i propri assetti organizzativi risultati all'esito delle riduzioni gia' operate ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, attraverso le ulteriori riduzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore al dieci per cento, nonche' delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale, in modo tale da conseguire una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 1° febbraio 2010, recante l'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, dei relativi compiti nonche' della struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali, compresi relativi Uffici tecnici territoriali e degli Uffici centrali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, e in particolare il libro primo, titolo III, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, e in particolare il libro primo, titoli II e IV, concernenti, rispettivamente, l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa e i compiti della sanita' militare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il libro quarto, titolo II, capo II, concernente gli accertamenti psico-fisici di idoneita' al servizio militare e ai servizi di navigazione aerea, e il libro quinto, titolo I, capo I, concernente la ripartizione delle dotazioni organiche del personale civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005, e successive modificazioni, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
1. In attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 81:
1) al comma 3, la lettera e), e' sostituita dalla seguente:
«e) un dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa con funzioni di relatore.»;
2) il comma 8, e' sostituito dal seguente:
«8. Il membro relatore e' incaricato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa.»;
b) all'articolo 89, comma 1, lettera f), dopo le parole: «anche per l'impiego nei complessi multinazionali», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «. In particolare, in materia di sanita' militare, assicura la direzione e il coordinamento dell'attivita' e dei servizi sanitari militari, nonche' la formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici, mantenendo l'unitarieta' delle funzioni sanitarie, attraverso apposita struttura nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, retta da ufficiale di grado non inferiore a generale ispettore, o grado corrispondente, la cui designazione e' approvata dal Ministro della difesa»;
c) all'articolo 95, comma 1, lettera b), le parole: «generali interessate» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 106, comma 1, e 113, comma 2, secondo le rispettive competenze,»;
d) l'articolo 106, e' sostituito dal seguente:
«Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della difesa). - 1. Il Segretariato generale della difesa, composto da nove strutture di livello dirigenziale generale, e' cosi' ordinato:
a) Ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attivita' del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione;
b) Ufficio generale centro di responsabilita' amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato dell'Esercito o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica per quanto inerente il centro di responsabilita' "segretariato generale";
c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa e impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile, contenzioso in materia di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni generali; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e prevenzione;
d) II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 107 e relativo monitoraggio dei flussi della spesa, nonche' emanazione di direttive in materia di attivita' amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di normative in materia contrattuale; contenzioso non assegnato ai reparti e alle direzioni di cui alle lettere c), h), i), l) ed m), comprese le transazioni, nonche' quello in materia di incidentistica e i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia nell'ambito del segretariato generale;
e) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti la cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale. E' competente altresi' sul controllo delle esportazioni e delle compensazioni industriali;
f) IV Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza sulla politica di acquisizione, attinente le attivita' di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; effettua, sentito il reparto di cui alla lettera d), l'armonizzazione procedurale e la standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore;
g) V Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui sistemi informatici e telematici, attivita' destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresi' gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale, standardizzazione dei materiali e assicurazione di qualita', normazione tecnica; statistica; gestione dell'attivita' degli Enti dell'area tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia Industrie Difesa;
h) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purche' non facenti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma piu' complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonche' alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, e alle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;
i) Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale generale dell'Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;
l) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi. Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;
m) Direzione armamenti aeronautici (ARMAEREO). Di livello dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonche' per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza.
2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere h), i), l) ed m), dipendono otto uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo.
3. Agli uffici, ai reparti e alle direzioni di cui al comma 1, e' demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonche' nell'attivita' di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Ai medesimi uffici, reparti e direzioni e' assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate, nonche' personale civile.
4. Ove il Segretario generale e i Vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente, assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.
5. Con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare, di cui all'articolo 113, comma 4, sono individuati nell'ambito del Segretariato generale centoundici uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze, ivi inclusi quelli di cui al comma 2.»;
e) all'articolo 111, comma 2, le parole: «e' articolato in undici» sono sostituite dalle seguenti: «e' articolato in dieci»;
f) all'articolo 112, comma 2, le parole: «e' articolato in diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «e' articolato in diciassette»;
g) all'articolo 113:
1) al comma 1, le parole: «, in numero di nove,» sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:
a) la Direzione generale per il personale militare;
b) la Direzione generale per il personale civile;
c) la Direzione generale dei lavori e del demanio;
d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali;
e) la Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati.»;
3) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. All'attuazione delle disposizioni di modifica del numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale previsto dal comma 4-bis, si provvede, entro novanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali, e degli uffici centrali.»;
4) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' rideterminato in riduzione in duecentottantasei unita'.»;
h) all'articolo 114, comma 2, le parole: «e' articolata in ventisette» sono sostituite dalle seguenti: «e' articolata in ventisei»;
i) all'articolo 115, comma 2, le parole: «e' articolata in ventuno» sono sostituite dalle seguenti: «e' articolata in venti»;
l) all'articolo 116, comma 2, le parole: «e' articolata in diciannove» sono sostituite dalle seguenti: «e' articolata in diciotto»;
m) all'articolo 120:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «, comprese le predisposizioni e, su richiesta, le implementazioni dei sistemi informatici nelle infrastrutture» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «e' articolata in ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «e' articolata in ventitre»;
n) all'articolo 122:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «materiali di uso ordinario», sono aggiunte le seguenti: «. Cura, inoltre, l'approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici, l'attivita' contrattuale relativa all'erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonche' la gestione amministrativa degli asili nido»;
2) al comma 2, le parole: «e' articolata in quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «e' articolata in tredici»;
o) all'articolo 248:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «o all'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)» sono soppresse;
1.2) le parole: «inoltrate alla Direzione generale della Sanita' militare, secondo le procedure a tal fine stabilite dal Segretariato generale della difesa, sentiti lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiore di Forza armata e i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto. La Direzione generale della Sanita' militare comunica all'INAIL e all'IPSEMA i dati in suo possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare;» sono sostituite dalle seguenti: «inoltrate alle competenti articolazioni del Ministero della difesa, secondo le procedure stabilite dallo Stato maggiore della difesa. Tali articolazioni comunicano all'INAIL i dati in loro possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare;»;
2) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «anche alla Direzione generale della Sanita' militare, secondo le medesime procedure» sono sostituite dalle seguenti: «alle articolazioni»;
p) all'articolo 257:
1) al comma 2, le parole: «del Direttore generale della Direzione generale della sanita' militare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorita' militare individuata dal Capo di stato maggiore della difesa»;
2) al comma 3, le parole: «La Direzione generale della sanita' militare istituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Presso lo Stato maggiore della difesa e' istituito»;
3) al comma 4, le parole: «la Direzione generale della sanita' militare, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa, d'intesa con»;
4) al comma 9, le parole: «la Direzione generale della sanita' militare» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa»;
q) all'articolo 258:
1) al comma 1, le parole: «alla Direzione generale della sanita' militare,» sono sostituite dalle seguenti: «alle articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1,»;
2) al comma 2, le parole: «La Direzione generale della sanita' militare provvede:» sono sostituite dalle seguenti: «Le articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1, provvedono:»;
r) all'articolo 260, comma 4, le parole: «del Direttore generale della Direzione generale della sanita' militare.» sono sostituite dalle seguenti: «dello Stato maggiore della difesa.»;
s) all'articolo 283, comma 1, la parola: «generale» e' soppressa;
t) all'articolo 580, il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 579, comma 3, e i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.»;
u) all'articolo 584, il comma 5, e' sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento e la valutazione, ai fini dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea, delle imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 586, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare.»;
v) all'articolo 957, il comma 5, e' sostituito dal seguente:
«5. Per il personale di cui al comma 2, con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' di cui all'articolo 579, nonche' i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.»;
z) all'articolo 964:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296, e» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,»;
1.2) dopo le parole: «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,»;
1.3) le parole: «e' rideterminata in riduzione in 175 unita',» sono sostituite dalle seguenti: «e' rideterminata in riduzione in 159 unita',»;
2) al comma 2, le parole: «e' rideterminata in riduzione in 37.242 unita',» sono sostituite dalle seguenti: «e' rideterminata in riduzione in 33.402 unita'»;
aa) all'articolo 965:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «164 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «148 unita'»;
2) al comma 2, le parole: «e' comprensivo di due dirigenti generali con incarico» sono sostituite dalle seguenti: «e' comprensivo di un dirigente generale con incarico»;
3) al comma 3:
3.1) le parole: «Il totale di 164 unita' di cui al comma 1, lettera b), tiene conto della riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il totale di 148 unita' di cui al comma 1, lettera b), tiene conto delle riduzioni,»;
3.2) le parole: «dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006 e di ulteriori» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006, di»;
3.3) dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», sono aggiunte le seguenti: «e di ulteriori 16 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,»;
bb) all'articolo 966, comma 1, lettera a):
1) al numero 1), le parole: «5.276 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «5.266 unita'»;
2) al numero 2), le parole: «31.805 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «27.975 unita'»;
cc) all'articolo 967, comma 1, le parole: «dopo l'emanazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore»;
dd) all'articolo 1044:
1) al comma 1, le parole: «I procedimenti di competenza delle Direzioni generali degli armamenti terrestri, degli armamenti navali, degli armamenti aeronautici, di commissariato e dei servizi generali, dei lavori e del demanio e della sanita' militare e» sono sostituite dalle seguenti: «I procedimenti di competenza delle rimanenti Direzioni generali, delle articolazioni del Segretariato generale della difesa,»;
2) al comma 3, le parole: «di competenza della Direzione generale della» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 13-bis, comma 4 e 17, comma
4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n.
214, e' il seguente:
«4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta
atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli
interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di
riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici,
siano attuati esclusivamente mediante modifica o
integrazione delle disposizioni contenute nei
corrispondenti codici e testi unici.».
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il testo degli articoli 4, comma 4 e 21 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.
203, e' il seguente:
«4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.».
«Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in direzioni generali in numero non superiore a undici,
coordinate da un segretario generale.
2. L'articolazione del Ministero e' definita dall'art.
16 del codice dell'ordinamento militare.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
106.
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195.
- Il testo dell'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26
febbraio 2010, n. 25), pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2010, n. 48, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, e' il seguente:
«Art. 2 (Proroga di termini in materia di
comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita'
legale). - 1-8. (Omissis).
8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8,
le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74,
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'art. 41,
comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto art. 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto art.
74.
8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si
provvede con le modalita' indicate al citato art. 74, comma
4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008.
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano
adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30
giugno 2010 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla
predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei
commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano
subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17,
comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, il personale
amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il
Dipartimento della protezione civile, le Autorita' di
bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia
penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle
del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresi'
escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui
all'art. 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale
reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre
2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in
via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure
assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e
8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in
materia di limitazione delle assunzioni.».
- Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' il seguente:
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono
funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche
esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni
con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una riduzione non
inferiore al dieci per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art.
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze
generali di compatibilita' nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a
una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per
cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
15 per cento di quella di livello non generale, con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che
tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122,
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176.
- Il decreto del Ministro della difesa 1° febbraio 2010
(Individuazione degli uffici e dei posti di livello
dirigenziale non generale e dei relativi compiti,
nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni
generali e degli uffici centrali del Ministero della
difesa), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2010, n. 120.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n.
106.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno
2010.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, si vedano le
note alle premesse.
- Per la legge 26 febbraio 2010, n. 25, si vedano le
note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 81, 89, 95, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 120, 122, 248, 257, 258, 260, 283,
580, 584, 957, 964, 965, 966, 967 e 1044 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come
modificati dal presente regolamento:
«Art. 81 (Consiglio superiore delle Forze armate). - 1.
Il Consiglio superiore delle Forze armate, nel presente
articolo denominato "Consiglio", e' sentito per:
a) le questioni di alta importanza relative agli
ordinamenti militari e alla preparazione organica e bellica
delle Forze armate e di ciascuna di esse;
b) le clausole di carattere militare, di particolare
rilevanza, da includere nei trattati e nelle convenzioni
internazionali;
c) gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo
o regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in
materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze
armate, di stato e di avanzamento del personale militare,
di reclutamento del personale militare, di organici del
personale civile e militare;
d) il progetto dello stato di previsione del Ministero
della difesa per ciascun esercizio finanziario.
2. Il Ministro della difesa, o il Sottosegretario di
Stato da lui delegato, ha diritto di partecipare alle
riunioni del consiglio e puo' richiedere, anche su proposta
del Capo di stato maggiore della difesa o del Segretario
generale della difesa, l'iscrizione all'ordine del giorno
dei lavori del consiglio di ogni altra questione di
interesse tecnico, militare o amministrativo; ha diritto di
partecipare alle riunioni il Capo di stato maggiore della
difesa o il Sottocapo dello stato maggiore della difesa se
da lui delegato.
3. Sono membri ordinari del Consiglio, con diritto di
voto:
a) il Segretario generale della difesa, i Capi di stato
maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, i quali possono essere sostituiti
rispettivamente da un vice segretario generale della
difesa, dal Sottocapo di stato maggiore della Forza armata
di appartenenza o dal Capo di stato maggiore del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri;
b) un generale di corpo d'armata delle armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio o trasmissioni, un
ammiraglio di squadra e un generale di squadra aerea in
servizio permanente effettivo, che siano i piu' anziani tra
i parigrado, purche' non rivestano le cariche di Ministro,
Sottosegretario di Stato, Capo di stato maggiore della
difesa o di Forza armata, Segretario generale della difesa,
Comandante generale della Guardia di finanza o delle
Capitanerie di porto, consigliere militare del Presidente
della Repubblica, Capo di Gabinetto del Ministro; gli
stessi, nel rispettivo ordine di anzianita', assumono gli
incarichi di Presidente e Vicepresidente del Consiglio;
c) il Vice comandante generale dell'Arma dei
carabinieri;
d) un magistrato del Consiglio di Stato e un avvocato
dello Stato, i quali possono essere sostituiti da
supplenti;
e) un dirigente di seconda fascia del ruolo dei
dirigenti del Ministero della difesa con funzioni di
relatore.
4. Gli ufficiali generali e ammiragli che hanno sede di
servizio fuori dal territorio nazionale non possono far
parte del Consiglio quali membri ordinari.
5. Sono membri straordinari del Consiglio, con diritto
di voto, e sono convocati in relazione alla materia oggetto
di esame:
a) il Comandante generale della Guardia di finanza e il
Comandante generale delle Capitanerie di porto;
b) il Comandante operativo interforze, i comandanti e
gli ispettori delle Forze armate;
c) il Procuratore generale militare presso la Corte di
Cassazione;
d) i direttori generali e centrali interessati alla
materia in trattazione.
6. Il Presidente del Consiglio puo' altresi' convocare,
per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali
delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione
pubblica, nonche' persone di particolare competenza nel
campo scientifico, industriale ed economico, oltre a
esperti in problemi attinenti alla sfera militare. Essi non
hanno diritto di voto.
7. Il Presidente del Consiglio e' nominato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
della difesa; i Vice presidenti sono nominati con decreto
del Ministro della difesa.
8. Il membro relatore e' incaricato con decreto del
Ministro della difesa, su proposta del segretario generale
della difesa.
9. Il magistrato del Consiglio di Stato, l'avvocato
dello Stato e i loro supplenti sono nominati con decreto
del Ministro della difesa, su designazione,
rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e
dell'Avvocato generale dello Stato.
10. Il Consiglio e' convocato dal Presidente, che ne
fissa l'ordine del giorno, e delibera, purche' sia presente
almeno la meta' dei membri ordinari e straordinari
convocati, a maggioranza dei presenti, con voto palese
espresso in ordine inverso di grado o di anzianita'; in
caso di parita', prevale il voto del Presidente.
11. Il parere su ciascun provvedimento e' dato a mezzo
di verbale di adunanza, in cui deve essere riassunta la
discussione e deve essere indicato il risultato delle
votazioni, inserendo il parere della minoranza o delle
minoranze. Il verbale e' trasmesso al Ministro della difesa
dal Presidente del Consiglio.».
«Art. 89 (Attribuzioni in campo nazionale del Capo di
stato maggiore della difesa). - 1. Il Capo di stato
maggiore della difesa:
a) attua, su direttive del Ministro della difesa, gli
indirizzi politico-militari in merito alla pianificazione,
predisposizione e impiego dello strumento militare;
b) prospetta al Ministro della difesa la situazione
operativa strategica d'interesse nazionale e le prevedibili
evoluzioni;
c) riferisce al Ministro della difesa sull'efficienza
dello strumento militare, indicando le occorrenti risorse
umane, materiali e finanziarie per il conseguimento degli
obiettivi fissati;
d) propone al Ministro della difesa e predispone,
tenuto conto delle esigenze di difesa del Paese e degli
impegni militari assunti in campo internazionale e sentiti
i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di
competenza, la pianificazione generale finanziaria dello
strumento militare, la pianificazione operativa interforze
e i conseguenti programmi tecnico-finanziari;
e) definisce le priorita' operative e
tecnico-finanziarie complessive nonche' i criteri
fondamentali programmatici di lungo periodo per mantenere
lo strumento militare sempre rispondente alle esigenze
operative ed emana le relative direttive ai Capi di stato
maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari, e al
Segretario generale della difesa per le attivita' di
competenza;
f) emana direttive a carattere interforze concernenti
la logistica, i trasporti e la sanita' militare per
assicurare allo strumento militare il piu' alto grado di
integrazione e di interoperabilita', anche per l'impiego
nei complessi multinazionali. In particolare, in materia di
sanita' militare, assicura la direzione e il coordinamento
dell'attivita' e dei servizi sanitari militari, nonche' la
formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato
militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali
che periferici, mantenendo l'unitarieta' delle funzioni
sanitarie, attraverso apposita struttura nell'ambito dello
Stato maggiore della difesa, retta da ufficiale di grado
non inferiore a generale ispettore, o grado corrispondente,
la cui designazione e' approvata dal Ministro della difesa;
g) impartisce direttive ai Capi di stato maggiore di
Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, per quanto di competenza, e al Segretario
generale della difesa per l'attuazione dei programmi
tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa;
h) esercita il controllo operativo dei fondi destinati
al settore dell'investimento e definisce le priorita' delle
esigenze operative e dei relativi programmi, armonizzandole
con le correlate disponibilita' finanziarie;
i) esercita il controllo operativo dei fondi destinati
al settore del funzionamento e definisce i criteri per
l'utilizzazione delle risorse finanziarie in bilancio;
l) emana direttive, per l'impiego operativo dei fondi
destinati al settore investimento, al Segretario generale
della difesa, ai Capi di stato maggiore di Forza armata e
al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per le
aree di rispettiva competenza, in ordine alle priorita' dei
programmi da realizzare e alle conseguenti assegnazioni dei
mezzi finanziari;
m) esercita l'impiego operativo dei fondi destinati ai
settori dell'investimento e del funzionamento in ordine ai
singoli enti direttamente dipendenti, assegnando le
relative risorse finanziarie;
n) provvede, per esigenze straordinarie, non
programmate e di elevata priorita', connesse alla
necessita' di elevare il grado di addestramento e di
prontezza operativa di unita', altamente specializzate per
la condotta di operazioni speciali nell'ambito dei compiti
istituzionali delle Forze armate, all'impiego operativo dei
fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi di
stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;
o) sulla base delle direttive del Ministro della
difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata,
il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il
Segretario generale della difesa:
1) fissa gli obbiettivi operativi delle Forze armate;
2) definisce gli obiettivi e sviluppa la ricerca
informativa delle Forze armate e sovrintende alle relative
attivita', avvalendosi di un apposito reparto avente
specifiche competenze in materia di informazione e
sicurezza che assume le funzioni di cui all'art. 8 della
legge 3 agosto 2007, n. 124;
3) dirige, coordina e controlla le attivita' di tutela
del segreto militare e di polizia militare in ambito Forze
armate;
4) predispone i piani operativi generali e contingenti,
le linee guida del necessario supporto logistico e di
mobilitazione, emana le conseguenti direttive ai Capi di
stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri e al Segretario generale della
difesa per la elaborazione dei piani settoriali di
competenza;
5) emana direttive concernenti la configurazione
complessiva della struttura ordinativa e dei relativi
organici, lo schieramento la prontezza operativa e
l'impiego operativo delle Forze armate, tenuto conto anche
degli impegni derivanti da accordi e trattati
internazionali;
6) impartisce direttive per assicurare la difesa
integrata del territorio e dello spazio aereo nazionale,
nonche' delle linee di comunicazione marittime e aeree;
p) sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e
il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per
quanto di competenza:
1) propone al Ministro della difesa le linee generali
dell'ordinamento di ciascuna Forza armata;
2) propone al Ministro della difesa la ripartizione
delle risorse di personale militare e civile da assegnare
agli organismi tecnico-operativi nonche' quella del
personale militare da assegnare agli organismi
tecnico-amministrativi e tecnico-industriali della difesa;
3) emana disposizioni, a carattere interforze,
concernenti la disciplina e le attivita' generali e
territoriali delle Forze armate e determina le
circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti ed enti
aventi connotazione interforze;
4) emana direttive concernenti la mobilitazione e le
relative scorte;
5) emana disposizioni di carattere generale sugli
obiettivi del reclutamento, della selezione, della
formazione e dell'addestramento delle Forze armate;
q) promuove lo studio e l'aggiornamento, anche su
proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, delle
normative relative al reclutamento, alla selezione, alla
formazione, all'organico, allo stato giuridico, alla
disciplina, all'avanzamento, al trattamento economico e
alla mobilitazione del personale delle Forze armate;
r) ha alle dirette dipendenze i comandi, gli enti e gli
istituti interforze della difesa, dei quali determina gli
ordinamenti e gli organici nei limiti delle ripartizioni
delle dotazioni organiche complessive;
s) emana direttive concernenti l'impiego del personale
militare in ambito interforze, internazionale e presso
altri dicasteri e stabilisce i criteri generali concernenti
l'impiego del personale militare e civile in ambito Forza
armata;
t) in materia di nomine e attribuzione di incarichi:
1) e' sentito dal Ministro della difesa in merito alla
nomina del Segretario generale della difesa e del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
2) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la
nomina dei Capi di stato maggiore di Forza armata;
3) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la
destinazione dei generali di corpo d'armata e gradi
corrispondenti negli incarichi di Forza armata su proposta
dei rispettivi Capi di stato maggiore e del Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri;
4) propone al Ministro della difesa, d'intesa con il
Segretario generale della difesa e sentiti i Capi di stato
maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, per quanto di competenza, gli ufficiali
generali e ammiragli di grado non inferiore a generale di
divisione e gradi corrispondenti da destinare agli
incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale;
5) indica al Ministro della difesa, sulla base delle
proposte dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di
competenza, gli ufficiali da destinare all'impiego in
ambito internazionale e presso altri dicasteri;
6) designa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza
armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
per quanto di competenza, gli ufficiali da impiegare negli
incarichi interforze, previa comunicazione al Ministro
della difesa delle designazioni relative agli ufficiali
generali e ammiragli. Per l'area tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale, la designazione ha luogo d'intesa con
il Segretario generale della difesa;
u) definisce i programmi e impartisce direttive
riguardanti l'addestramento e le esercitazioni interforze,
nonche' il perfezionamento, a carattere interforze, della
formazione professionale e culturale del personale delle
Forze armate;
v) approva i piani operativi proposti dai Capi di stato
maggiore di Forza armata e dal Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;
z) dispone per l'impiego del Corpo delle infermiere
volontarie;
aa) emana direttive per la gestione del patrimonio
infrastrutturale nazionale e NATO e gestisce quello di
competenza;
bb) sviluppa, sulla base delle direttive del Ministro
della difesa, le attivita' di comunicazione, di pubblica
informazione e di promozione a favore delle Forze armate.
Cura le relazioni pubbliche dello Stato maggiore della
difesa e coordina, nel loro complesso, quelle delegate
ovvero di specifica competenza dei Capi di stato maggiore
di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri. Emana le direttive in materia di
documentazione storica. Intrattiene rapporti con gli organi
di informazione, in coordinamento con i competenti uffici
del Ministero;
cc) promuove lo sviluppo della politica ambientale
della difesa con l'emanazione di direttive interforze, in
un quadro di stretta armonizzazione delle esigenze
nazionali e NATO.».
«Art. 95 (Attribuzioni in campo nazionale dei Capi di
stato maggiore di Forza armata). - 1. I Capi di stato
maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare:
a) formulano, sulla base delle direttive del Capo di
stato maggiore della difesa e della situazione
politico-militare, le proposte di competenza per la
pianificazione operativa e finanziaria delle rispettive
Forze;
b) si avvalgono delle direzioni di cui all'art. 106,
comma 1 e 113, comma 2, secondo le rispettive competenze,
per l'ottimale realizzazione dei programmi
tecnico-finanziari approvati, di cui seguono, fornendo
anche specifiche indicazioni, lo stato di avanzamento,
tenendone informati il Capo di stato maggiore della difesa
e il Segretario generale della difesa;
c) provvedono, sulla base delle direttive del Capo di
stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei
fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei
programmi di rispettiva competenza;
d) provvedono all'impiego operativo dei fondi del
settore funzionamento in ordine agli enti e reparti della
rispettiva Forza armata, nel rispetto delle previsioni di
cui all'art. 49 del codice, disponendo per l'assegnazione
delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione
dei fondi; per gli enti di cui all'art. 49 del codice,
l'impiego operativo dei fondi si esercita attraverso la
simultanea approvazione dei programmi di lavoro annuali e
dei relativi stanziamenti di bilancio fatta salva la
facolta' di modificazione dei programmi stessi;
e) provvedono alla diretta amministrazione dei fondi
del settore funzionamento finalizzati ad assicurare
l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle
infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti
direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati
dal Ministro;
f) sono, sulla base delle direttive del Capo di stato
maggiore della difesa, organi centrali di sicurezza della
rispettiva Forza armata;
g) determinano, nei limiti delle dotazioni organiche
complessive e relativamente alla propria Forza armata, in
base alla ripartizione interforze del Capo di stato
maggiore della difesa e approvata dal Ministro della difesa
e nel quadro delle direttive ricevute:
1) l'ordinamento, gli organici e il funzionamento dei
comandi, reparti, unita', istituti ed enti vari emanando le
relative disposizioni nei settori di attivita'
tecnico-operativa;
2) le esigenze di personale civile per i comandi,
reparti, unita', istituti, scuole ed enti vari,
concordandone la designazione con la competente Direzione
generale;
3) le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti,
unita', istituti, scuole ed enti vari;
4) le modalita' attuative della mobilitazione e delle
relative scorte;
h) emanano, nei limiti delle dotazioni organiche
complessive e relativamente alla propria Forza armata, in
base alla ripartizione interforze indicata dal Capo di
stato maggiore della difesa e approvata dal Ministro della
difesa e nel quadro delle direttive ricevute:
1) le direttive per il reclutamento, la selezione, la
formazione e l'addestramento del personale e ne dispongono
e controllano l'attuazione avvalendosi dei dipendenti
organismi e della competente Direzione generale per la
selezione del solo personale di truppa in servizio di leva
obbligatorio;
2) le direttive per l'impiego del personale della
rispettiva Forza armata;
i) designano, dandone preventiva comunicazione al Capo
di stato maggiore della difesa, gli ufficiali generali e
ammiragli di grado non superiore a generale di divisione o
grado corrispondente da destinare nei vari incarichi della
propria Forza armata;
l) provvedono alla trattazione delle materie relative
all'impiego del personale ufficiale, dei sottufficiali e
dei militari di truppa della Forza armata, ferme restando
le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa, e
pongono in essere i relativi atti amministrativi anche per
quanto concerne l'eventuale contenzioso;
m) assicurano, per l'esecuzione di operazioni ed
esercitazioni nazionali ovvero multinazionali interforze,
la disponibilita' qualitativa e quantitativa delle Forze
stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa,
individuando i relativi reparti;
n) definiscono l'attivita' addestrativa ed esercitano,
anche avvalendosi dei comandi operativi dipendenti, le
funzioni delegate di comando operativo inerenti alle
operazioni ed esercitazioni di Forza armata;
o) esercitano le attribuzioni connesse all'attivita'
logistica, emanando le necessarie direttive e norme
tecniche applicative agli organi dipendenti e competenti in
materia di organizzazione, direzione e controllo dei
relativi servizi, con riguardo ai sistemi d'arma, mezzi,
materiali ed equipaggiamenti, alla conseguente relativa
conservazione, distribuzione, aggiornamento, mantenimento
in efficienza, manutenzione, revisione, riparazione,
dichiarazione di fuori uso e di dismissione dal servizio;
p) esercitano le attribuzioni relative alla gestione,
controllo, determinazione e ripianamento delle dotazioni,
delle scorte e dei materiali di consumo nonche' alla
gestione dei fondi occorrenti per l'espletamento delle
correlate attivita' logistiche e tecnico-amministrative.».
«Art. 111 (Ufficio centrale del bilancio e degli affari
finanziari). - 1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli
affari finanziari, in particolare:
a) provvede alla formulazione, sulla base delle
direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli
organi programmatori, dello schema dello stato di
previsione della spesa del Ministero e alle relative
proposte di variazioni;
b) predispone gli atti relativi all'attribuzione degli
stanziamenti in base alle indicazioni del Capo di stato
maggiore della difesa;
c) svolge attivita' di consulenza finanziaria ed
economica sulla gestione dei fondi, di controllo e raccordo
con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto
attiene alla contabilita' economica analitica nonche' studi
e applicazioni in materia di bilancio fornendo le
indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del
bilancio consuntivo;
d) promuove direttive di carattere generale, in
relazione all'esercizio del bilancio e ai risultati delle
verifiche amministrative e contabili;
e) svolge attivita' di carattere amministrativo in
merito alla cooperazione internazionale per quanto di
competenza e alle problematiche di natura fiscale in ambito
intracomunitario;
f) svolge attivita' di carattere amministrativo
concernenti i servizi generali per le esigenze degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro, della magistratura
militare, dell'Ordinariato militare, dell'Ufficio centrale
per le ispezioni amministrative, nonche' relative al
proprio funzionamento;
g) provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli
a favore degli enti programmatori, ferme restando le
attribuzioni del Segretario generale fissate con l'art. 6,
commi 4 e 5 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, e a curare
il coordinamento generale del bilancio di cassa della
Difesa.
2. L'Ufficio centrale e' diretto da un ufficiale
generale o grado corrispondente delle Forze armate e
dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio
e' articolato in dieci uffici dirigenziali non generali, i
cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di
natura non regolamentare.».
«Art. 112 (Ufficio centrale per le ispezioni
amministrative). - 1. L'Ufficio centrale per le ispezioni
amministrative, in particolare:
a) provvede al servizio delle ispezioni amministrative
e contabili, con azione sia diretta che decentrata,
promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilita'
e i conseguenti provvedimenti;
b) cura i rapporti con il Ministero dell'economia e
delle finanze per l'attivita' a questo devoluta nel campo
ispettivo;
c) svolge le verifiche finalizzate all'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni sui rapporti di lavoro a
tempo parziale, di cui all'art. 1, commi da 56 a 65, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. L'Ufficio centrale e' diretto da un dirigente civile
del ruolo dei dirigenti del Ministero e dipende
direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio e'
articolato in diciassette uffici dirigenziali non generali,
compresi quelli costituenti il nucleo ispettivo, i cui
compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura
non regolamentare.».
«Art. 113 (Principi e disposizioni comuni alle
direzioni generali). - 1. Le Direzioni generali del
Ministero della difesa sono organizzate secondo criteri di
omogeneita' funzionale, e le relative strutture ordinative
e competenze sono disciplinate con decreti del Ministro
della difesa.
2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:
a) la Direzione generale per il personale militare;
b) la Direzione generale per il personale civile;
c) la Direzione generale dei lavori e del demanio;
d) la Direzione generale di commissariato e di servizi
generali;
e) la Direzione generale della previdenza militare,
della leva e del collocamento al lavoro dei volontari
congedati.
3. I dirigenti generali delle Direzioni generali
interessate da eventuali atti di riorganizzazione di cui
all'art. 10, comma 3 del codice adottano i conseguenti
provvedimenti organizzativi.
4. All'attuazione delle disposizioni di modifica del
numero massimo dei posti di livello dirigenziale non
generale previsto dal comma 4-bis, si provvede, entro
novanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, con uno
o piu' decreti del Ministro della difesa di natura non
regolamentare adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti alla
individuazione degli uffici e dei posti di livello
dirigenziale non generale e dei relativi compiti,
nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni
generali, compresi gli uffici tecnici territoriali, e degli
uffici centrali.
4-bis. Il numero massimo dei posti di livello
dirigenziale non generale, in attuazione dell'art. 2, commi
da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, e' rideterminato in riduzione in
duecentottantasei unita'.».
«Art. 114 (Direzione generale per il personale
militare). - 1. La Direzione generale per il personale
militare, in particolare:
a) cura il reclutamento, lo stato giuridico,
l'avanzamento, la disciplina, la documentazione
caratteristica e matricolare, le provvidenze, il
trattamento economico, le politiche per le pari
opportunita', la concessione e perdita di ricompense,
distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei
sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata
e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della
Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei
carabinieri;
b) provvede al recupero crediti;
c) tratta l'infortunistica ordinaria e speciale NATO;
d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i
giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il
recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata
in materia.
2. La Direzione generale e' diretta da un ufficiale
generale o grado corrispondente delle Forze armate ed e'
articolata in ventisei uffici dirigenziali non generali, i
cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di
natura non regolamentare.».
«Art. 115 (Direzione generale per il personale civile).
- 1. La Direzione generale per il personale civile, in
particolare:
a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'impiego,
la formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la
disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare,
le provvidenze, le politiche per le pari opportunita', il
trattamento economico e previdenziale del personale civile
della Difesa, dei professori delle accademie e istituti
militari di formazione e dei magistrati militari;
b) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i
giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il
recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata
in materia.
2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente
civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e'
articolata in venti uffici dirigenziali non generali, i cui
compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura
non regolamentare.».
«Art. 116 (Direzione generale della previdenza
militare, della leva e del collocamento al lavoro dei
volontari congedati). - 1. La Direzione generale della
previdenza militare, della leva e del collocamento al
lavoro dei volontari congedati, in particolare:
a) provvede alle attivita' connesse con la sospensione
e l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva
di cui all'art. 1929 del codice;
b) svolge attivita' per il sostegno alla ricollocazione
professionale dei volontari congedati;
c) cura il trattamento di pensione normale e
privilegiato ordinario, nonche' il trattamento
previdenziale spettante al personale militare;
d) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi
di servizio computabili ai fini pensionistici;
e) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento
della dipendenza delle infermita' da causa di servizio
riguardante il personale militare;
f) provvede alla trattazione delle materie relative al
reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la
disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare
e il trattamento economico del personale del servizio
dell'assistenza spirituale, del personale militare
dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano
militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare
della Croce rossa italiana;
g) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i
giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il
recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata
in materia.
2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente
civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e'
articolata in diciotto uffici dirigenziali non generali, i
cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di
natura non regolamentare.».
«Art. 120 (Direzione generale dei lavori e del
demanio). - 1. La Direzione generale dei lavori e del
demanio, in particolare:
a) cura la progettazione, la realizzazione e la
manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo,
ordinarie e speciali;
b) provvede all'acquisizione, utilizzazione,
amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari;
c) e' competente in materia di servitu' e di vincoli di
varia natura connessi a beni demaniali militari;
d) liquida i danni a proprieta' private;
e) cura la formazione, quando effettuata presso gli
organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato
militare e civile per le unita' operative e per gli organi
addestrativi, logistici e territoriali;
f) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i
giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il
recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata
in materia.
2. La Direzione generale e' diretta da un ufficiale del
genio dell'Esercito italiano o del genio Aeronautico,
ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri dell'Esercito
italiano o del genio navale della Marina militare - settore
infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree
equivalenti, di grado non inferiore a generale di brigata o
grado corrispondente delle Forze armate, ed e' articolata
in ventitre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
sono definiti con decreto ministeriale di natura non
regolamentare.».
«Art. 122 (Direzione generale di commissariato e di
servizi generali). - 1. La Direzione generale di
commissariato e di servizi generali, in particolare:
a) sovrintende alle attivita' di studio e sviluppo
tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento,
trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione,
riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della
normativa tecnica relativa ai viveri, al vestiario, ai
materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi,
nonche' ad altri materiali di uso ordinario. Cura, inoltre,
l'approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici,
l'attivita' contrattuale relativa all'erogazione
dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonche' la
gestione amministrativa degli asili nido;
b) assolve alle incombenze amministrative relative al
servizio dei trasporti interessanti le Forze armate, alle
gestioni affidate ai consegnatari-cassieri, alle esigenze
di manovalanza e trasporti degli organi centrali, nonche'
all'acquisizione di altri servizi;
c) cura la formazione, quando effettuata presso gli
organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato
militare e civile per le unita' operative e per gli organi
addestrativi, logistici e territoriali;
d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i
giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il
recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata
in materia.
2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente
civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e'
articolata in tredici uffici dirigenziali non generali, i
cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di
natura non regolamentare.
3. Dalla Direzione generale dipendono tre uffici
tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale
retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e
accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di
impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria
nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico
dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla
certificazione di qualita' dei fornitori e alla
dichiarazione di conformita' dei prodotti per la
presentazione al collaudo.
4. La Direzione generale del commissariato e dei
servizi generali provvede, altresi', all'amministrazione
dei capitoli di bilancio relativi alle spese generali per
gli enti e i Corpi militari, alle spese per la propaganda
per le Forze armate, alle spese di rappresentanza, per
riviste e per cerimonie, nonche' alle spese connesse al
funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza delle
norme di contabilita' di Stato.».
«Art. 248 (Comunicazioni, denunce e segnalazioni). - 1.
Le comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per
le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di
dati o informazioni concernenti la tutela della sicurezza e
della salute del personale militare dell'Amministrazione
della difesa, ivi compresi gli infortuni sul lavoro,
previste a carico del datore di lavoro dal decreto
legislativo n. 81 del 2008, fatto salvo quanto previsto ai
commi da 2 a 4, sono sostituite da analoghe comunicazioni o
segnalazioni inoltrate alle competenti articolazioni del
Ministero della difesa, secondo le procedure stabilite
dallo Stato maggiore della difesa. Tali articolazioni
comunicano all'INAIL i dati in loro possesso relativi agli
infortuni e alle malattie professionali del personale
militare; i predetti dati sono:
a) adeguatamente aggregati e resi coerenti con le
esigenze di elaborazione dei predetti Enti assicuratori;
b) comunicati per via telematica e con cadenza annuale;
c) comunicati in forma anonima e per fini statistici.
2. L'obbligo del datore di lavoro di comunicare
annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, previsto dall'art. 18, comma
1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, e'
sostituito da analoga comunicazione inoltrata dal datore di
lavoro alla struttura ordinativa di cui all'art. 252.
L'organismo di cui all'art. 252 che riceve le
comunicazioni, provvede a richiedere alla struttura
sindacale competente per territorio, la nomina di un
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
per quegli Enti nei quali non risulta eletto o designato
alcun Rappresentante per la sicurezza locale.
3. Restano ferme, con riferimento al solo personale
civile dell'Amministrazione della difesa, gli obblighi di
comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o
all'Istituto di previdenza per il settore marittimo di cui
al comma 1. Le medesime comunicazioni o segnalazioni di cui
al precedente periodo sono comunque inoltrate alle
articolazioni di cui al comma 1.
4. L'obbligo del datore di lavoro di denunciare
all'autorita' locale di pubblica sicurezza ogni infortunio
sul lavoro che ha per conseguenza la morte o l'inabilita'
al lavoro per piu' di tre giorni, previsto dall'art. 54 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e' assolto, nell'ambito dell'Amministrazione della
difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al
personale civile che al personale militare, con analoga
comunicazione inoltrata, ove presente, al competente
Comando dei carabinieri dell'organizzazione di polizia
militare di Forza armata e al servizio di vigilanza di cui
agli articoli 260 e seguenti.».
«Art. 257 (Funzioni di medico competente). - 1.
Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui all'art.
253, le funzioni di medico competente sono svolte in piena
autonomia, prioritariamente, dagli ufficiali medici, in
servizio, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 38,
comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma
1, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008,
da parte degli ufficiali medici delle Forze armate, e'
riconosciuto con provvedimento dell'autorita' militare
individuata dal Capo di stato maggiore della difesa.
3. Presso lo Stato maggiore della difesa e' istituito
un apposito registro dei medici competenti
dell'Amministrazione della difesa, provvedendo
all'iscrizione, alla sospensione o alla cancellazione degli
ufficiali medici in servizio, individuati ai sensi dei
commi 1 e 2. La stessa Direzione generale provvede,
inoltre, alle incombenze di cui all'art. 38, comma 3, del
decreto legislativo n. 81 del 2008.
4. Per l'aggiornamento professionale degli ufficiali
medici in servizio che svolgono le funzioni di medico
competente, lo Stato maggiore della difesa, d'intesa con il
Segretariato generale della difesa, gli Stati maggiori di
Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, puo' attivare apposite convenzioni con le
universita' italiane, per l'ammissione dei citati ufficiali
alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina
del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in
igiene e medicina preventiva. A tal fine, si ricorre alla
riserva di posti annualmente a disposizione
dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'art. 757
del codice. Gli ufficiali medici specializzandi in base
alle convenzioni di cui al presente comma, possono
frequentare, in qualita' di tirocinanti e nell'ambito dei
crediti formativi universitari previsti, le strutture
sanitarie degli enti militari dislocati presso le sedi di
appartenenza svolgendo, in accordo con le attivita'
teoriche e pratiche proprie del corso di specializzazione,
le funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
5. Se il datore di lavoro non ha disponibilita' alcuna,
nel proprio ambito, di personale di cui al comma 1, il
competente organismo di Forza armata ovvero dell'area
tecnico-operativa interforze o dell'area
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale autorizza
l'impiego di un ufficiale medico di altro ente o comando
ovvero il ricorso alle prestazioni di un medico competente
esterno all'Amministrazione, secondo le procedure
amministrative vigenti.
6. In deroga a quanto previsto dall'art. 25, comma 1,
lettere c) e l) del decreto legislativo n. 81 del 2008,
l'ufficiale medico che assolve le funzioni di medico
competente, di cui al commi 1, ovvero il medico di cui al
comma 5:
a) custodisce le cartelle sanitarie e di rischio di cui
alla lettera c) dell'art. 25 del decreto legislativo n. 81
del 2008, esclusivamente, presso il luogo di custodia
individuato dal datore di lavoro, con l'adozione delle
misure necessarie a salvaguardare la riservatezza dei dati
in esse contenuti;
b) se l'organizzazione antinfortunistica di riferimento
comprende reparti dislocati anche oltre l'ambito comunale,
visita gli ambienti di lavoro a cadenza che stabilisce,
d'intesa con il datore di lavoro, in base alla valutazione
dei rischi; l'indicazione di una periodicita' diversa
dall'annuale deve essere annotata nel documento di
valutazione dei rischi.
7. Nelle realta' comprensoriali, ove insistono piu'
organismi dell'amministrazione della difesa, ancorche'
appartenenti a differenti aree funzionali, puo' essere
nominato un unico ufficiale medico competente, con
l'incarico di operare a favore dei singoli datori di
lavoro. Analogamente, puo' essere nominato un unico
ufficiale medico competente se al medesimo datore di lavoro
fanno capo piu' reparti dislocati anche oltre l'ambito
comunale.
8. Le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati
alle verifiche previste dall'art. 41, comma 4, del decreto
legislativo n. 81 del 2008, sono effettuati dai servizi
sanitari delle Forze armate, ai sensi dell'art. 929 del
codice e del libro IV, titolo II, capo II del presente
regolamento.
9. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori
dell'Amministrazione della difesa, lo Stato maggiore della
difesa:
a) effettua attivita' di studio e ricerca in materia di
medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore
degli organismi delle aree tecnico-operativa,
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa,
per incrementare le misure sanitarie finalizzate a
prevenire danni alla salute del personale militare e civile
dell'Amministrazione della difesa;
b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia
di medicina occupazionale, tenendo conto della necessita'
di salvaguardare l'operativita' e l'efficienza delle Forze
armate;
c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei
rischi per la salute elaborando, altresi', protocolli
standardizzati per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
militari e civili dell'amministrazione della difesa,
tenendo conto dei rischi tipici dell'attivita' svolta.».
«Art. 258 (Comunicazioni, segnalazioni e documenti). -
1. Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda
sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti
la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in
servizio dai lavoratori militari, previste a carico del
medico competente dall'art. 40 del decreto legislativo n.
81 del 2008, e dall'art. 139 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite
da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai
servizi di vigilanza di cui all'art. 260; le similari
comunicazioni ovvero trasmissioni di documenti che il
decreto n. 81 prevede a favore dell'Istituto superiore di
prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro sono
sostituite, a cura del medico competente, limitatamente al
personale militare, con analoghe comunicazioni o
trasmissione di documenti alle articolazioni di cui
all'art. 248, comma 1, secondo le procedure stabilite dagli
organi di vertice di Forza armata e del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, per l'area tecnicooperativa, e
dal Segretariato generale della difesa, per le aree
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.
2. Le articolazioni di cui all'art. 248, comma 1,
provvedono:
a) alla raccolta dei dati e all'esame degli stessi;
b) alla loro comunicazione all'Istituto superiore di
prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro.».
«Art. 260 (Istituzione dei servizi di vigilanza). - 1.
La vigilanza sul rispetto delle norme di legge nell'ambito
delle attivita' e dei luoghi di cui all'art. 259 e'
effettuata, ai sensi di quanto disposto dal decreto
legislativo n. 81 del 2008, e secondo le procedure e le
disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758, dal personale militare e civile dell'Amministrazione
della difesa individuato secondo i criteri recati dal
presente capo.
2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa, in applicazione della
normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro, sono istituiti appositi servizi di vigilanza che
operano nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna
Forza armata e dell'Arma dei carabinieri, nonche'
nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di
vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale.
3. Ai servizi di vigilanza istituiti nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa e' attribuita, in via
esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva
tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista
dall'art. 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008,
nonche' ogni altra competenza in materia attribuita alla
Azienda sanitaria locale dal citato decreto, a eccezione di
quanto stabilito al comma 4.
4. Avverso i giudizi del medico competente, il
lavoratore militare o civile dell'Amministrazione della
difesa puo' presentare ricorso alla commissione
medico-legale, comprendente almeno un medico competente,
individuata con provvedimento dello Stato maggiore della
difesa.».
«Art. 283 (Tenuta del registro e modalita'
d'iscrizione). - 1. Il registro delle navi e galleggianti
in servizio governativo non commerciale e' tenuto, anche in
via informatica, presso la Direzione degli armamenti navali
(NAVARM) del Ministero della difesa.
2. Il registro di cui al comma 1 e' suddiviso in
sezioni ripartite per navi e galleggianti, corrispondenti
alle singole amministrazioni dello Stato che richiedono
l'iscrizione.
3. L'iscrizione delle navi e dei galleggianti puo'
essere effettuata per singolo naviglio o collettivamente
per gruppi con caratteristiche identiche.
4. L'iscrizione nel registro e' effettuata su domanda
dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda e'
corredata dei certificati degli enti tecnici competenti in
materia di classificazione e certificazione delle navi
secondo le vigenti disposizioni di legge. A conclusione
dell'istruttoria da parte di NAVARM, per l'accertamento dei
requisiti, l'iscrizione e' disposta con decreto del
Ministero della difesa, nel quale e' riportata
l'indicazione dei dati identificativi del naviglio e del
tipo di navigazione al quale e' abilitato secondo la
procedura di certificazione.
5. Il procedimento di cui al comma 4 si conclude entro
quattro mesi dalla data di ricezione della domanda di
iscrizione, salva l'esigenza di ulteriore istruttoria, da
esperirsi entro i due mesi successivi.
6. Ai fini dell'iscrizione nel registro, sono richiesti
i seguenti dati identificativi:
a) tipo e classe del naviglio, ove prevista;
b) tipo di abilitazione alla navigazione, secondo
quanto previsto dall'art. 302 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
c) distintivo ottico;
d) nome dell'unita'.».
«Art. 580 (Accertamento dell'idoneita' al servizio
militare). - 1. L'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare e' effettuato mediante visite mediche generali e
specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali,
esclusivamente a cura dei competenti organi sanitari
militari.
2. Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento.
3. L'accertamento nei riguardi dei candidati che
partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle Forze
armate e' effettuato entro il termine stabilito dal bando
di concorso in relazione ai tempi necessari per la
definizione della graduatoria.
4. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate
le direttive tecniche riguardanti l'accertamento e la
valutazione, ai fini dell'idoneita' ai servizi di
navigazione aerea, delle imperfezioni e infermita' di cui
all'art. 586, predisposte dallo Stato maggiore della
difesa, su proposta del capo di stato maggiore
dell'Aeronautica militare.».
«Art. 957 (Reclutamento degli atleti). - 1. Il
reclutamento degli atleti ha luogo, per ciascuna Forza
armata, mediante pubblico concorso per titoli:
a) nei limiti delle consistenze del personale
volontario di truppa in ferma prefissata previsto dall'art.
799 del codice, per l'Esercito italiano, la Marina militare
e l'Aeronautica militare;
b) nel limite delle vacanze organiche del ruolo
appuntati e carabinieri, per l'Arma dei carabinieri.
2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1:
a) per i gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare, i giovani che,
anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in
ferma prefissata di un anno, sono in possesso dei requisiti
previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma
prefissata quadriennale, e per i quali non si applicano i
limiti di altezza previsti per il reclutamento;
b) per il gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri
coloro che riuniscano i requisiti necessari per l'accesso
al ruolo appuntati e carabinieri.
3. Gli aspiranti di cui al comma 2 devono aver
conseguito, nella disciplina prescelta, risultati
agonistici di livello almeno nazionale certificati dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle federazioni
sportive nazionali, la cui valutazione e' devoluta alla
commissione esaminatrice di cui all'art. 961, sulla base
dei parametri fissati nel bando di concorso.
4. I vincitori del concorso:
a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina
militare o all'Aeronautica militare sono immessi in
servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con
determinazione del Direttore generale della Direzione
generale per il personale militare e sono avviati a uno
specifico corso formativo in qualita' di volontari in ferma
prefissata quadriennale, volto a far acquisire le
conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti
militari di base;
b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri sono
ammessi a uno specifico corso formativo in qualita' di
allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze
necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di
polizia, al termine del quale sono immessi in ruolo secondo
l'ordine della graduatoria finale, con il grado di
carabiniere, con determinazione del Comandante generale o
di autorita' da questi delegata.
5. Per il personale di cui al comma 2, con decreto del
Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' di cui all'art. 579, nonche' i criteri per
delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della
difesa, sentita ciascuna Forza armata.
6. Il personale appartenente ai ruoli marescialli,
ispettori, sergenti, sovrintendenti, volontari in servizio
permanente e appuntati e carabinieri puo' essere inserito
nei rispettivi centri sportivi se e' in possesso degli
stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.».
«Art. 964 (Determinazione della dotazione organica). -
1. In attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera a), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 74, commi 1,
lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e dell'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, la
dotazione organica complessiva dei dirigenti di prima e di
seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1
- dirigenti, e' rideterminata in riduzione in 159 unita',
comprensive di quarantaquattro posti di funzione di livello
dirigenziale non generale, di cui venticinque presso
stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento,
arsenali e reparti di manutenzione, sette nell'area della
giustizia militare e dodici negli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della difesa.
2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in
applicazione dell'art. 74, comma 1, lettera c), del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la dotazione
organica complessiva del personale civile non dirigenziale
del Ministero e' rideterminata in riduzione in 33.402
unita', in modo da realizzare la riduzione del dieci per
cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti
di organico di tale personale.
3. Negli articoli 965 e 966 e', rispettivamente,
stabilita la ripartizione:
a) delle posizioni dirigenziali di prima e di seconda
fascia, di cui al comma 1;
b) delle unita' organiche di personale di cui al comma
2, per le diverse aree.».
«Art. 965 (Ripartizione delle dotazioni organiche dei
dirigenti). - 1. La dotazione organica complessiva dei
dirigenti del Ministero della difesa di cui all'art. 964,
comma 1 e' cosi' ripartita:
a) dirigenti di prima fascia: 11 unita';
b) dirigenti di seconda fascia: 148 unita'.
2. Il numero di cui al comma 1, lettera a), e'
comprensivo di un dirigente generale con incarico
attribuito ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 10, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e tiene conto della riduzione
di una unita' dirigenziale generale civile, operata in
attuazione dell'art. 1, commi 404, lettera a) e 897, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di due unita' in
attuazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
3. Il totale di 148 unita' di cui al comma 1, lettera
b), tiene conto delle riduzioni, di 4 unita' dirigenziali
civili di seconda fascia operata in esecuzione dell'art. 1,
comma 897 della legge n. 296 del 2006, di 30 unita'
dirigenziali civili di seconda fascia, operata in
attuazione dell'art. 1, commi 404, lettera a), della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 74, commi 1, lettera
a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e di ulteriori 16 unita' dirigenziali civili di
seconda fascia, operata ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis,
lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, e comprende 44 posti di funzione di livello
dirigenziale non generale, di cui 25 presso stabilimenti,
centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e
reparti di manutenzione, 7 nell'area della giustizia
militare e 12 negli uffici di diretta collaborazione del
Ministro della difesa.».
«Art. 966 (Ripartizione delle dotazioni organiche del
personale civile di livello non dirigenziale). - 1. La
dotazione organica complessiva del personale civile di
livello non dirigenziale del Ministero della difesa, di cui
all'art. 964, comma 2 e' cosi' ripartita:
a) Aree:
1) area 3^: 5.266 unita';
2) area 2^: 27.975 unita';
3) area 1^: 63 unita';
b) professori e ricercatori:
1) professori ordinari e straordinari: 24 unita';
2) professori associati: 31 unita';
3) ricercatori: 6 unita';
c) comparto ricerca: 37 unita'.».
«Art. 967 (Ripartizione del personale civile nelle
strutture centrali e periferiche del Ministero della
difesa, nei profili professionali e nelle fasce
retributive). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, da adottare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui
all'art. 113, comma 4 e al termine della procedura di
individuazione dei profili professionali di cui all'art. 7,
comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, i
contingenti di personale appartenenti alle qualifiche
dirigenziali, alle aree prime, seconda e terza e ai
livelli, come determinati dall'art. 964, sono ripartiti
nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui
si articola l'Amministrazione, nonche' nei profili
professionali e nelle fasce retributive.».
«Art. 1044 (Procedimenti di competenza di altre
direzioni generali). - 1. I procedimenti di competenza
delle rimanenti Direzioni generali, delle articolazioni del
Segretariato generale della difesa, del commissariato
generale per le onoranze ai caduti in guerra, e i relativi
termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:
a) contrattualistica; bandi di gara:
1) asta pubblica nazionale: 180 giorni;
2) asta pubblica internazionale: 180 giorni;
3) licitazione privata nazionale: 180 giorni;
4) licitazione privata internazionale: 180 giorni;
5) appalto concorso nazionale: 180 giorni;
6) appalto concorso internazionale: 180 giorni;
7) trattativa privata nazionale: 180 giorni;
8) trattativa privata internazionale: 180 giorni;
b) contrattualistica; servizi in economia: 90 giorni
dalla richiesta di preventivo o dalla lettera di invito;
c) contrattualistica; stipula, approvazione ed
esecuzione del contratto:
1) decisione su richiesta di proroga dei termini: 60
giorni dalla data di ricezione della richiesta avanzata
dalla ditta contraente;
2) provvedimenti in via di autotutela a fronte di
inadempienze: risoluzione, esecuzione in danno,
applicazione di penalita': 90 giorni dalla data in cui la
controparte e' tenuta a presentare le proprie
giustificazioni;
3) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni dal
momento in cui una parte aderisce alla proposta di
transazione della controparte;
4) procedura di riconoscimento di debito: 180 giorni
dalla data in cui viene contestata all'Amministrazione
della difesa l'esistenza di debito;
5) decisioni in merito alla disapplicazione delle
penalita': 180 giorni dalla data di ricezione della domanda
avanzata dalla ditta contraente o dalla data di
approvazione del collaudo per i lavori del genio;
6) collaudo: 180 giorni dalla data della comunicazione
al contraente del luogo e del giorno in cui verra'
effettuato il collaudo;
7) comunicazione del certificato di collaudo nel caso
di mancato intervento al collaudo: 60 giorni dalla data di
redazione del certificato del collaudo;
8) determinazione dell'Amministrazione in merito
all'accettazione o al rifiuto di quanto sottoposto al
collaudo: 60 giorni dalla data di presentazione del
certificato di collaudo all'organo a cui compete
l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto al
collaudo;
9) svincolo della cauzione: 90 giorni dalla data di
ricezione della richiesta della ditta contraente;
10) svincolo della cauzione per lavori del genio: 120
giorni dalla data di ricezione della richiesta della ditta
contraente;
11) revisione prezzi: 90 giorni dalla data di
comunicazione dell'inizio dell'istruttoria;
12) pagamenti: 180 giorni dalla data dell'avvenuta
accettazione dei beni o della verifica dei servizi, ovvero
dal ricevimento della fattura se successivo; nei contratti,
lettere di ordinazione o obbligazioni commerciali,
comunque, dovra' essere espressamente specificato che il
termine viene concordato tra le parti; inoltre, i termini
dei pagamenti sono sospesi durante i periodi di carenze di
disponibilita' finanziarie non imputabili agli organi
dell'Amministrazione;
13) determinazione di rigetto delle riserve: 180 giorni
dalla data di approvazione del collaudo;
14) atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi del
contratto: 180 giorni;
d) vendita di materiali della Difesa fuori uso: 180
giorni dalla pubblicazione del bando di gara per le
procedure a evidenza pubblica ovvero dalla data della
lettera di invito per le procedure in economia;
e) cessione di materiali della Difesa: 150 giorni dalla
data di ricezione della richiesta;
f) prestiti di materiali della Difesa ad altre
amministrazioni dello Stato e a privati al di fuori dei
casi di pubblica calamita': 150 giorni dalla data di
ricezione della richiesta;
g) autorizzazione a conferire con il Ministro della
difesa o autorita' delegata: 150 giorni;
h) autorizzazione a conferire con altre autorita' di
vertice: 120 giorni;
i) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90
giorni.
2. I termini dei procedimenti di cui al comma 1,
lettera a), decorrono dalla data di pubblicazione del bando
di gara; per i procedimenti di licitazione privata, nel
caso di non pubblicazione del bando, il dies a quo coincide
con la data della richiesta dell'offerta.
3. Gli ulteriori procedimenti in materia di sanita'
militare e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i
seguenti:
a) assegnazione ciclo di cure fangobalneotermali e
inalatorie: 180 giorni;
b) assegnazione ciclo di cure idroponiche e
complementari: 180 giorni;
c) approvazione convenzioni con medici civili quali
membri per il collegio medico legale: 150 giorni;
d) autorizzazioni al rimborso spese di degenza, cura e
concessioni protesi per infermita' dipendenti da causa di
servizio: 80 giorni;
e) approvazioni convenzioni mediante licitazione o
trattativa privata con alberghi o stabilimenti con
procedura accentrata: 180 giorni; il termine decorre dalla
data di spedizione della lettera di invito, per licitazione
privata, e dal giorno della richiesta dell'offerta, per la
trattativa privata;
f) approvazioni convenzioni mediante licitazione o
trattativa privata con alberghi o stabilimenti con
procedura delegata: 180 giorni; il termine dalla data di
ricezione della documentazione trasmessa da parte degli
enti stipulanti;
g) emissione parere medico legale senza l'intervento
del collegio medico legale: 90 giorni dalla data di
ricezione della pratica medico legale;
h) emissione parere medico legale del collegio medico
legale: 180 giorni dalla data di ricezione della pratica
medico legale;
i) approvazione convenzioni con medici civili esterni
alla Difesa per esigenze medico sanitarie e professionisti
laureati: 180 giorni dalla data di individuazione del
contraente da parte dell'ente stipulante;
l) autorizzazioni all'eccedenza di spesa per onoranze
funebri: 60 giorni dalla data di ricezione della
documentazione;
m) autorizzazioni al rimborso di spese per assistenza
medico legale: 120 giorni dalla data di ricezione della
documentazione;
n) approvazione convenzioni con universita' e istituti
di ricerca per l'effettuazione di indagine per la tutela
della salute del personale militare: 150 giorni dalla data
della proposta dell'ente da convenzionare.
4. Il termine indicato per i procedimenti di cui al
comma 3, lettere a) e b) decorre dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello durante il quale l'interessato presenta
la relativa domanda all'ente che lo amministra.
5. Gli ulteriori procedimenti di competenza della
Direzione generale dei lavori e del demanio e i relativi
termini per ciascuno indicati, sono i seguenti:
a) risarcimento danni da esercitazioni: 180 giorni;
b) erogazioni di contributi alle regioni oberate da
vincoli e da attivita' militari, liquidazione indennizzi a
privati e contributi ai comuni: 180 giorni;
c) concessioni di pascolo, sfalcio erba e sfruttamento
agricolo per la manutenzione dei terreni in uso
all'Amministrazione della difesa: 180 giorni;
d) concessione di suolo, di uso di aviorimesse e altri
edifici in ambito aeroportuale e co-uso di beni immobili:
180 giorni.».



 
Art. 2
Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

1. Gli articoli 117, 118, 119 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati; le relative soppressioni intervengono a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
2. In conseguenza delle abrogazioni di cui al comma 1, le competenze, le strutture organizzative e il personale dirigenziale e non dirigenziale delle direzioni generali soppresse, cosi' come rideterminati in riduzione dall'articolo 1, sono ridistribuiti con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, nell'ambito del Segretariato generale della difesa e delle direzioni generali, nonche', per le competenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), in materia di sanita' militare, nell'ambito delle strutture organizzative dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 269



Note all'art. 2:
- Gli articoli 117, 118, 119 e 121, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, abrogati
dal presente regolamento, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 2 dell'art. 2,
recavano, rispettivamente:
«Direzione generale degli armamenti terrestri»,
«Direzione generale degli armamenti navali»,
«Direzione generale degli armamenti aeronautici»,
«Direzione generale della sanita' militare».
- Per il testo dell'art. 113, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si vedano
le note all'art. 1.



 
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