Gazzetta n. 37 del 15 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 gennaio 2011
Concessione del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni, per i dipendenti della societa' «San Srl». (Decreto n. 56559).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Visto l'accordo governativo del 7 dicembre 2010, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la societa' SAN Srl, e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 129 unita' lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 9 dicembre 2010;
Vista l'istanza con la quale la societa' SAN S.r.l., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 129 unita' lavorative per il periodo dal 9 dicembre 2010 all'8 giugno 2010;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 129 unita' lavorative, per il periodo dal 9 dicembre 2010 all'8 giugno 2011;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 129 unita' lavorative, della societa' SAN Srl, per il periodo dal 9 dicembre 2010 all'8 giugno 2011, unita' di: Orio al Serio (Bergamo); Genova; Lamezia Terme (Catanzaro); Forli' (Forli-Cesena); Montichiari (Brescia); San Giovanni a Teatino (Chieti); Ciampino (Roma).
Matricola INPS: 2303024866.
Pagamento diretto: SI.
 
Art. 2

La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 
Art. 3

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 4

La societa' e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: Sacconi
 
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