Gazzetta n. 37 del 15 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 gennaio 2011
Decadenza della societa' Agenzia Ippica Raffaello S.r.l. dalla concessione n. 1446 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n. 169.


IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n. 169, concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto interdirigenziale n. 2006/16109/Giochi/UD del 16 maggio 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli;
Vista la convenzione di concessione n. 1446 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Societa' AGENZIA IPPICA RAFFAELLO S.r.l. nei locali siti in PESCARA (PE), VIA RAFFAELLO SANZIO, 123
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto l'art. 13, comma 2, della citata convenzione il quale stabilisce che "Il concessionario ha facolta' di prestare la garanzia, purche' nelle forme previste al comma 1, per un periodo pari a tre anni, con validita' di un ulteriore anno rispetto al triennio e con il conseguente obbligo di sostituirla, entro i sei mesi precedenti la fine del triennio, con una nuova garanzia avente validita' analoga.";
Visto l'art. 13, comma 8, della citata convenzione il quale stabilisce che "Qualora l'ammontare delle garanzie si dovesse ridurre, per effetto di quanto disposto dalla convenzione di concessione, il concessionario e' tenuto a reintegrarlo entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorrente dal momento in cui AAMS rende nota al concessionario l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione, nel termine suddetto, la concessione e' soggetta a provvedimento di decadenza.";
Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche "nel caso di mancato versamento delle
somme dovute nei tempi e con le modalita' stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa";
Considerato che la garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione aveva validita' fino al 6 ottobre 2010;
Vista la nota prot. n. 2010/18401/Giochi/SCO del 27 maggio 2010 con la quale il predetto Concessionario e' stato invitato alla estensione del periodo di validita' della stessa;
Vista la nota prot. n. 2010/18342/Giochi/SCO del 27 maggio 2010 con la quale il predetto Concessionario e' stato invitato alla regolarizzazione della rilevante esposizione debitoria presentata dalla concessione n. 1446, allegando copia dei prospetti contabili;
Vista la nota prot. n. 2010/27693/Giochi/SCO del 12 agosto 2010 con la quale il predetto Concessionario e' stato invitato al reintegro della garanzia a seguito della escussione totale avvenuta con nota n. 24227 dell'8 luglio 2010 da parte del competente Ufficio Regionale Marche Abruzzo Molise - sezione distaccata di Pescara, la quale recupera solo parzialmente il debito presentato dal concessionario;
Vista la nota prot. n. 2010/31079/Giochi/SCO del 17 settembre 2010 con la quale, non essendo pervenuta nessuna delle documentazioni richieste, e' stato comunicato al predetto Concessionario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 8 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione e distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale dal giorno 20 settembre 2010, prevista dai citati articoli 13 e 17;
Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha adempiuto a nessuna delle richieste sopra indicate e non ha fornito alcuna giustificazione;

Dispone
per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:
della convenzione di concessione n. 1446 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli stipulata con la societa' AGENZIA IPPICA RAFFAELLO S.r.l., con sede legale in VIA RAFFAELLO SANZIO, 123 - PESCARA (PE), operante nel comune di PESCARA (PE), VIA RAFFAELLO SANZIO, 123.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2011

Il direttore: Tagliaferri
 
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