Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 29 dicembre 2010 |
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione del 24 novembre 2006, che stabilisce le modalita' relative all'aiuto per i bachi da seta. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il titolo I, capo IV, sezione VII, articoli 111 (aiuti al settore della bachicoltura) e 112 (modalita' di applicazione); Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; Visto il regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, del 2 maggio 1972, che stabilisce norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta; Visto il regolamento (CEE) n. 1496/77 della Commissione, del 4 luglio 1977, relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore dei bachi da seta; Visto il regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le modalita' relative all'aiuto per i bachi da seta; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)» cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1982, n. 182, concernente l'erogazione di un aiuto comunitario per telaino di seme bachi per la campagna di commercializzazione 1982-83; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Considerato l'esiguo numero di operatori del settore del baco da seta e l'attuale ridotta capacita' produttiva della bachicoltura italiana; Ritenuto necessario semplificare e razionalizzare le modalita' nazionali di attuazione del regime di aiuto a favore degli allevatori di bachi da seta; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2010;
Decreta:
Art. 1 Finalita'
1. Il presente decreto disciplina l'aiuto previsto per l'allevamento dei bachi da seta di cui ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (CEE) n. 922/1972 del Consiglio, nonche' le norme di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione. |
| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Regolamento della Commissione», il regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006; b) «Regolamento unico OCM», il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli; c) «AGEA Coordinamento», l'Organismo di coordinamento - AGEA deputato alla gestione del regime di aiuto a favore degli allevatori di bachi da seta; d) «Organismo pagatore», - Organismo pagatore - AGEA, nonche' gli organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi delle vigenti norme; e) «Organismi riconosciuti», gli organismi, pubblici o privati, riconosciuti, ai sensi dell'art. 5 del regolamento della Commissione, ai fini della produzione e della consegna dei telaini di seme di bachi da seta, nonche' del ritiro dei bozzoli ottenuti dagli allevamenti dei bachi da seta. |
| Art. 3 Campagna di commercializzazione
1. La campagna di commercializzazione inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo, come stabilito all'art. 3, lettera b), punto ii), del regolamento unico OCM. |
| Art. 4 Concessione dell'aiuto
1. L'aiuto e' accordato agli allevatori di bachi da seta alle condizioni previste all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 922/1972 del Consiglio e all'art. 2 del regolamento della Commissione. 2. L'ammontare dell'aiuto e' fissato all'art. 111, paragrafo 3. del regolamento unico OCM. |
| Art. 5 Domanda di aiuto
1. L'aiuto e' concesso agli allevatoti di bachi da seta che presentano domanda all'Organismo pagatore entro i termini previsti dall'art. 3, paragrafo 1. del regolamento della Commissione. 2. AGEA Coordinamento fissa le modalita' di presentazione della domanda d'aiuto sulla base di quanto disposto all'art. 4 del regolamento della Commissione. |
| Art. 6 Organismi riconosciuti
1. Gli Organismi di cui all'art. 6, primo e secondo trattino del regolamento della Commissione e dell'art. 2, paragrafo 2. del regolamento (CEE) n. 922/72, sono riconosciuti dalle regioni. 2. Il riconoscimento di cui al comma 1. concerne: a) Organismi autorizzati alla consegna dei telaini; b) Organismi autorizzati al ritiro dei bozzoli maturi. Gli Organismi di cui alla lettera a) devono soddisfare le condizioni ed i requisiti minimi di seguito elencati: 1) impiego di uova debitamente certificate esenti da malattie ereditarie e dotate di vitalita'; 2) utilizzo di camere di incubazione idonee per l'allevamento; 3) disporre di attrezzatura idonea al mantenimento di adeguate condizioni igienico-sanitarie. Gli Organismi di cui alla lettera b) devono soddisfare le condizioni ed i requisiti minimi di seguito elencati: 1) impiego di strumentazione idonea per la pesatura dei bozzoli maturi cerniti aventi caratteristiche previste all'art. 2, lettera b) del regolamento della Commissione; 2) utilizzo di locali idonei per il ricovero dei bozzoli; 3) disporre di strutture idonee per il trattamento dei bozzoli ai fini della conservazione o, in alternativa, assumere l'impegno a commercializzare gli stessi bozzoli entro 10 giorni dall'imbozzolamento o a destinarli alla riproduzione mediante conferimento al centro di produzione seme-bachi dell'unita' di ricerca di apicoltura e bachicoltura presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) o ad altro organismo riconosciuto dallo stesso C.R.A. 3. Gli Organismi di cui ai commi 1 e 2 devono tenere una contabilita', conformemente all'art. 5, paragrafo 1. primo e secondo trattino del regolamento della Commissione e devono rilasciare agli allevatori gli attestati previsti all'art. 6, primo e secondo trattino del regolamento della Commissione. 4. Per il mantenimento del riconoscimento gli organismi di cui ai commi 1 e 2 devono presentare alle regioni, prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di riconoscimento, nonche' l'impegno ad assoggettarsi ai controlli previsti dalle norme comunitarie e nazionali che disciplinano il settore in causa. |
| Art. 7 Erogazione dell'aiuto
1. L'Organismo pagatore provvede alla erogazione dell'aiuto previsto dal regolamento della Commissione. |
| Art. 8 Controlli
1. AGEA Coordinamento assicura la realizzazione di un programma di controlli conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali, al fine di garantire la regolare erogazione dell'aiuto in causa. |
| Art. 9 Comunicazioni
1. AGEA Coordinamento provvede alle comunicazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1496/77 della Commissione del 4 luglio 1977. |
| Art. 10 Disposizioni finali
1. Il presente decreto ministeriale si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2011/2012. 2. Il decreto ministeriale 21 giugno 1982 e' abrogato.
Roma, 29 dicembre 2010
Il Ministro: Galan Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 95 |
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