IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Milano
Visto il terzo comma dell'art. 410 del codice di procedura civile, come, da ultimo, sostituito dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183; Vista la nota prot. 0003428 del 25 novembre 2010 con cui il Segretariato Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito alle Direzioni provinciali del lavoro le prime istruzioni operative nella fase transitoria connesse all'attuazione di quanto disposto dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183; Atteso in particolare che, con tale nota, e' stato precisato, tra l'altro, che: le Organizzazioni sindacali e le Associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello territoriale di cui al citato terzo comma dell'art. 410 del codice di procedura civile andranno «temporaneamente individuate secondo i criteri gia' forniti da questo Ministero con Circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995 a proposito della ricostituzione dei Comitati provinciali Inps»; il decreto direttoriale di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione andra' adottato entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183; Vista la citata circolare n. 14/95 prot. n. 12035 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni, con i relativi criteri di valutazione, per la determinazione del grado di rappresentativita'; Atteso in particolare che tale circolare ha individuato i seguenti criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentativita': 1) consistenza numerica del sindacato; 2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale; 3) attivita' di tutela di interessi individuali e collettivi con particolare riferimento alla contrattazione collettiva; Considerato che, vista anche la brevita' del termine entro cui procedere all'adozione del decreto direttoriale di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione e la connessa esigenza di garantire la necessaria continuita' dell'azione amministrativa conciliativa, la valutazione della maggiore rappresentativita' a livello territoriale e' stata temporaneamente operata sulla base degli elementi informativi gia' acquisiti dall'Ufficio nell'ambito dell'ultimando procedimento istruttorio propedeutico alla ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Milano di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, cosi' come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ferma restando la possibilita' del successivo avvio di un ulteriore procedimento comparativo, anche alla luce di quanto statuito, al riguardo, dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Puglia sentenza 21 gennaio 1991, n. 59); Tenuto conto degli elementi di valutazione in possesso della scrivente Direzione Provinciale del Lavoro con riferimento all'attivita' di conciliazione delle controversie di lavoro ed alla stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale; Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentativita', anche sulla base della effettiva operativita' delle Associazioni e delle Organizzazioni interessate, garantendo al contempo il principio del pluralismo partecipativo, hanno riguardato: 1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni sindacali, rilevati sulla base dei dati dalle medesime forniti; 2) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale; 3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale; 4) partecipazione alla trattazione dei tentativi di conciliazione delle controversie individuali di lavoro esperite dalla Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del lavoro di Milano, nonche' alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la Direzione Provinciale del lavoro; che, nel procedimento di comparazione propedeutico al giudizio conclusivo, i dati acquisiti in relazione alle diverse Associazioni ed Organizzazioni interpellate sono stati proporzionati in riferimento a ciascuno dei criteri definiti al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentativita'; che si e' successivamente proceduto a determinare la media complessiva dei dati proporzionali cosi' individuati, attribuendo particolare rilevanza - trattandosi di dati rilevabili direttamente dall'Ufficio - al livello di partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa, delle controversie di lavoro ed alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale; Considerato che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative, risultano maggiormente rappresentative a livello territoriale le seguenti Organizzazioni: Organizzazioni sindacali: CGIL; CISL; UIL; UGL. Associazioni Datoriali: ASSOLOMBARDA; CONFAPI Milano; CONFOMMERCIO Milano - Monza e Brianza; UNIONE ARTIGIANI della Provincia di Milano; Viste le designazioni operate delle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali interessate nell'ambito del presente procedimento istruttorio ovvero dell'attuale Commissione di conciliazione;
Decreta:
E' ricostituita la Commissione di conciliazione prevista dall'articolo 410, terzo comma, del codice di procedura civile, composta come segue: Organizzazioni sindacali. Membri effettivi: Igor Giussani (CGIL); Luigi Eforti (CISL); Edoardo Autorino (UIL); Riccardo Uberti (UGL). Membri supplenti: Sergio Postiglione (CGIL); Ambrogia Gatti (CISL); Franca Mazzei (UIL); Enzo Dellantonio (UGL). Associazioni datoriali. Membri effettivi: Luca Pio Guida (ASSOLOMBARDA); Matteo Carbonera (CONFAPI Milano); Manuela Sangiorgio (CONFOMMERCIO Milano - Monza e Brianza); Franco Scarpanti (UNIONE ARTIGIANI della Provincia di Milano). Membri supplenti: Manuela Zocco Ramazzo (ASSOLOMBARDA); Elisa Godino (CONFAPI Milano); Aldo Buongiovanni (CONFOMMERCIO Milano - Monza e Brianza); Pietro Venafro (UNIONE ARTIGIANI della Provincia di Milano). Il Direttore pro tempore della Direzione Provinciale del lavoro di Milano o un proprio delegato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Avverso il presente decreto e' ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, o in alternativa, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla medesima pubblicazione. Milano, 7 gennaio 2011
Il direttore provinciale: Weber |