IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Milano
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, cosi' come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88; Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, riguardante le procedure e i criteri di costituzione dei Comitati Provinciali I.N.P.S.; Visto l'art. 7, comma 10, della legge 30 luglio 2010 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», che ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei Comitati Provinciali I.N.P.S. di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, cosi' come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88; Vista la nota Ministeriale prot. n. 12/I/0027148 del 26 aprile 2010 della Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale il Direttore Generale attribuisce al Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Milano l'incarico di istituire il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Monza; Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Divisione III - n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni per la costituzione dei Comitati Provinciali dell'INPS in attuazione della legge n. 88/89; Vista la nota Ministeriale - Segretariato Generale - Div. I - prot. n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 con la quale vengono fornite linee d'indirizzo alle Direzioni Provinciali, al fine di uniformare l'applicazione dell'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e viene altresi' precisato che, in attuazione di tale disposizione, i Comitati Provinciali dell'INPS dovranno essere ridotti da venti a quattordici componenti come di seguito specificato: n. 7 rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui n. 1 in rappresentanza dei dirigenti d'azienda; n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro; n. 2 rappresentanti dei lavoratori autonomi; il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente; il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente; il Dirigente della sede provinciale INPS territorialmente competente; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/95 prot. n. 12035 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni, con i relativi criteri di valutazione, per la determinazione del grado di rappresentativita'; Considerato in particolare che tale circolare ha individuato i seguenti criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentativita': 1) consistenza numerica del sindacato; 2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale; 3) attivita' di tutela di interessi individuali e collettivi con particolare riferimento alla contrattazione collettiva; Considerato che sono state interpellate le seguenti Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale: CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro; CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; UIL Unione Italiana del Lavoro; UGL Unione Generale del Lavoro; CISAL Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori; CONFSAL Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori; CIDA Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda e Alte Professionalita'; MANAGERITALIA Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professionisti del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato; CONFINDUSTRIA Confederazione Generale dell'Industria Italiana; CONFAPI Confederazione Italiana delle Piccole e Medie Industrie; ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili; CONFCOMMERCIO Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attivita' Professionali e del Lavoro Autonomo; CONFESERCENTI Confederazione Italiana Esercenti Attivita' Commerciali Ausiliarie del Turismo; ABI Associazione Bancari d'Italia; ANIA Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici; CONFARTIGIANATO Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato; CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato; CASARTIGIANI Confederazione Artigiana Sindacati Autonomi; CLAAI Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane; COLDIRETTI Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti; CIA Confederazione Italiana Agricoltori (ex Confcoltivatori); Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70 ed acquisiti dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, dalla Direzione Provinciale INPS di Monza i dati di valutazione atti a dedurre l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attivita' produttive nel territorio provinciale di riferimento e la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate; analizzati, altresi', i dati contenuti nel Report dell'ASL di Monza, relativi all'anno 2010, «Infortuni sul lavoro e malattie professionali nell'Asl di Monza e Brianza», che rispecchiano in maniera dettagliata il contesto economico del territorio della provincia di Monza; Rilevato che, da tali dati, visti anche gli elementi informativi forniti dalle Associazioni ed Organizzazioni Sindacali, i settori economici maggiormente interessati all'attivita' dell'Istituto ed in particolare alle funzioni del Comitato Provinciale sono quelli industriale e commerciale per quanto riguarda i datori di lavoro; quelli commerciale, artigianale e agricolo per quanto riguarda i lavoratori autonomi, e quelli industriale, commerciale, artigianale e agricolo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti; Considerato che la composizione del Comitato Provinciale INPS deve rispondere all'esigenza di assicurare la presidenza delle Speciali Commissioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai rappresentanti indicati nel terzo comma della medesima disposizione; Tenuto conto degli elementi di valutazione in possesso della scrivente Direzione Provinciale del Lavoro con riferimento all'attivita' di conciliazione delle controversie di lavoro; Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentativita', anche sulla base della effettiva operativita' delle Associazioni e delle Organizzazioni interessate, garantendo al contempo il principio del pluralismo partecipativo, hanno riguardato: 1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni sindacali, rilevati sulla base dei dati dalle medesime forniti e correlati anche alla rilevanza ed al livello di sviluppo oltre che all'indice di occupazione delle forze lavoro impiegate nelle diverse attivita' produttive; 2) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale; 3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale; 4) partecipazione alla trattazione dei tentativi di conciliazione delle controversie individuali di lavoro esperite dalla Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del lavoro di Milano, nonche' alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la Direzione Provinciale del lavoro; Considerato che, per quanto attiene ai rappresentanti dei datori di lavoro, il criterio di rappresentativita' deve essere individuato in ogni specifico settore economico, che si esprime attraverso interessi collettivi diversi, nella specialita', nella qualita' e nella rilevanza degli stessi; Precisato che, nel procedimento di comparazione propedeutico al giudizio conclusivo, individuati i settori economici meritevoli di rappresentanza, i dati acquisiti in relazione alle diverse Associazioni ed Organizzazioni interpellate sono stati proporzionati in riferimento a ciascuno dei criteri definiti al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentativita'; che si e' successivamente proceduto a determinare la media complessiva dei dati proporzionali cosi' individuati, attribuendo particolare rilevanza al livello di partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa, delle controversie di lavoro; Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali; Per i lavoratori dipendenti: CGIL; CISL; UIL; CISAL; CIDA. Per i datori di lavoro: CONFCOMMERCIO; CONFINDUSTRIA. Per i lavoratori autonomi: CONFARTIGIANATO; COLDIRETTI; Viste le designazioni delle Organizzazioni sindacali interessate;
Decreta:
E' costituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Monza il Comitato Provinciale dell'Istituto di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, cosi' come rimodulato dall'art. 7, comma 10, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, composto come segue: Membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti: 1) Pirovano Dario (CGIL); 2) Zappa Carlo (CGIL); 3) Buzzi Aristide Stefano (CISL); 4) Meroni Ambrogio (CISL); 5) Pressato Gastone Paolo (UIL); 6) Mellere Dora (CISAL); 7) Eliantonio Oscar (CIDA). Membri in rappresentanza dei datori di lavoro: 1) Poppi Marco (CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia Milano Monza Brianza); 2) Galdini Simonetta (Confindustria Monza e Brianza). Membri in rappresentanza dei lavoratori autonomi: 1) Tonini Vittorio (APA CONFARTIGIANATO); 2) Locatelli Enzo (Federazione Interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi). Il Direttore pro tempore della Direzione Provinciale del Lavoro di Milano o un proprio delegato. Il Direttore pro tempore della Ragioneria Provinciale di Stato Milano o un proprio delegato. Il Direttore pro tempore della sede Provinciale dell'INPS di Monza o un proprio delegato. Il Comitato composto come sopra ha la durata di quattro anni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Avverso il presente decreto e' ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, o in alternativa, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla medesima pubblicazione. Milano, 30 dicembre 2010
Il direttore provinciale: Weber |