Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 17 dicembre 2010 |
Disposizioni applicative del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalita' per l'ammissione al Registro Nazionale delle varieta' da conservazione di specie agrarie. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante Disciplina dell'attivita' sementiera e successive modificazione ed integrazioni; Visto in particolare il comma 6 dell'art. 19-bis della sopracitata legge n. 1096/71; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante Modifiche e integrazioni alla legge n. 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attivita' sementiera; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante: «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096» concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi; Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre del 2009 recante «Attuazione della Direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta'»; Visto in particolare l'art. 22 del predetto decreto legislativo n. 149/2009 che prevede l'emanazione di disposizioni applicative per stabilire le modalita' per l'ammissione al Registro Nazionale delle varieta' da conservazione; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»; Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, concernente «Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001»; Visto il Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse agricolo, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 14 febbraio 2008; Vista la legge n. 101/2004 e in particolare l'art. 3, il quale stabilisce che le Regioni e Province autonome provvedono all'esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; Considerata la necessita' di definire le modalita' e i criteri per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalita' per la successiva istruttoria; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 18 novembre 2010; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.
Decreta:
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto da' applicazione all'art. 22 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, relativo all'attuazione della Direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta', con particolare riferimento alle disposizioni applicative per stabilire le modalita' per l'ammissione al registro nazionale. |
| Art. 2
Documentazione necessaria per la presentazione delle domande d'iscrizione
1. L'iscrizione delle varieta' da conservazione al Registro nazionale delle varieta' avviene per iniziativa del Ministero, delle Regioni o su richiesta di enti pubblici, istituzioni scientifiche, organizzazioni, associazioni, singoli cittadini e aziende previo parere favorevole delle Regioni o Province autonome competenti per territorio. 2. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali tramite la regione o la provincia autonoma competente per territorio e deve contenere: a) denominazione botanica e comune della specie; b) nome comune o nome locale della varieta' e ogni eventuale sinonimo; c) descrizione della varieta' risultante da valutazioni ufficiali, non ufficiali o da conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego; d) zona di origine della varieta' come definita all'art. 8 del decreto legislativo n. 149/2009; e) notizie documentate di carattere storico e culturale volte a dimostrare il legame tradizionale tra la coltivazione della varieta' da conservazione e l'ambito locale individuato; f) zona o zone di produzione delle sementi come definite dall'art. 11 del decreto legislativo n. 149/2009; g) superifice della zona di origine nella quale viene effettuata la produzione delle sementi e superfice di coltivazione sulla quale si intede realizzare la produzione; h) zona o zone di commercializzazione delle sementi come definite dall'art. 13 del decreto legislativo n. 149/2009; i) condizioni di coltivazione normalmente adottate con particolare riferimento agli investimenti unitari di semente; j) quantitativo di sementi annualmente prodotte nella zona o nelle zone di origine; k) condizioni tecniche per il mantenimento della varieta', nonche' il responsabile o i responsabili del mantenimento medesimo, ubicazione delle aziende ove il mantenimento viene effettuato. Sia la zona di origine sia la zona di commercializzazione delle sementi devono essere individuate tramite l'indicazione dei pertinenti territori comunali e provinciali. |
| Art. 3 Costi per la registrazione
1. L'iscrizione delle varieta' da conservazione al Registro nazionale e' gratuita, fatti salvi i costi per l'accertamento, ove necessario, della differenziabilita' delle medesime varieta' rispetto a quelle piu' simili. 2. L'accertamento della differenziabilita', su indicazione delle regioni o delle province autonome o del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si rende necessario nel caso in cui la documentazione presentata, con la domanda d'iscrizione, non fornisca elementi sufficienti per l'identificazione della varieta'. |
| Art. 4 Misure particolari
1. La produzione dei prodotti sementieri di varieta' da conservazione e la loro commercializzazione deve avvenire nel rispetto della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria. 2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le varieta' geneticamente modificate di cui all'art. 19, comma 10 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. 3. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da emanarsi previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le disposizioni applicative per l'attuazione dell'esercizio del diritto previsto dall'art. 19-bis, comma 6 della legge 25 novembre 1971, n. 1096. 4. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali comunica alle Regioni e Province autonome, su richiesta delle stesse, le superfici e l'ubicazione delle aree di produzione delle sementi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 29 ottobre 2009 n. 149, effettuate sul territorio di competenza, prima dell'inizio della stagione di produzione. |
| Art. 5 Esame delle domande e conclusione del procedimento
1. L'esame della domanda d'iscrizione delle varieta' da conservazione al Registro nazionale e' effettuato dalle Regioni o Province autonome competenti per territorio. Il parere di cui al precedente art. 2, comma 1 del presente decreto, e' formulato entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. 2. L'ammissione delle varieta' da conservazione al Registro Nazionale, e' effettuata tramite un provvedimento amministrativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dal ricevimento del parere espresso dalle Regioni o Province autonome competenti per territorio. 3. I termini del procedimento amministrativo di cui al presente articolo sono sospesi nel caso in cui sia necessario integrare la documentazione presentata a corredo della domanda d'iscrizione, o nel caso in cui sia necessario dare avvio a prove varietali per l'accertamento del requisito della differenziabilita' della varieta' candidata, rispetto alle altre gia' conosciute. |
| Art. 6 Abrogazioni
E' abrogato il Decreto 18 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 122, del 26 maggio 2008, recante «Disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varieta' da conservazione». |
| Art. 7 Entrata in vigore
Il presente decreto sara' inviato alla registrazione della Corte dei Conti ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 2010
Il Ministro: Galan
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 94 |
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