IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 168 del citato Codice della Strada, ed in particolare il comma 6, che rimette a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il recepimento di direttive comunitarie in materia di norme di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose; Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art, 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose ed in particolare l'art. 5 che rimette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il recepimento delle direttive comunitarie concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico recanti modifiche agli allegati dell'ADR, del RID e dei regolamenti allegati all'ADN; Vista la direttiva 2010//61/UE della Commissione del 2 settembre 2010, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 233 del 3 settembre 2010;
Adotta il seguente decreto
Art. 1
1. Le lettere a) e b), del comma 2, dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35 sono sostituite dalle seguenti: a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2011, restando inteso che i termini «parte contraente» sono sostituiti dai termini «Stato membro», come opportuno; b) nell'allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2011, restando inteso che «Stato contraente del RID» e' sostituito da «Stato membro», come opportuno» Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 gennaio 2011
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 1, foglio n. 56. |