Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 febbraio 2011
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1º novembre 2010 e scadenza 1º novembre 2015, quinta e sesta tranche.


IL DIRETTORE GENERALE
del tesoro

Visto il decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilita' dell'area euro», convertito nella legge 22 giugno 2010, n. 99, ed in particolare l'art. 2, ove si prevede:
al comma primo, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta l'erogazione di prestiti in favore della Grecia fino al limite massimo complessivo di euro quattordici miliardi e ottocento milioni a condizioni conformi a quelle definite con le deliberazioni assunte dai Capi di Stato e di Governo dell'area euro e dai rispettivi Ministri della finanze ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto-legge;
al comma secondo, che le risorse necessarie per finanziare le operazioni di prestito sono reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse, e che tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge finanziaria;
al comma terzo, che qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti all'erogazione dei prestiti in favore della Grecia nei termini concordati, con i suddetti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione medesima e' autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e' effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento;
Considerato che con proprio decreto n. 43288 in data 26 maggio 2010si e' provveduto, per le finalita' di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, al reperimento delle risorse necessarie per l'erogazione di un primo prestito alla Grecia per l'importo di 2.921.922.720,93 euro;
Considerato che con proprio decreto n. 74528 in data 24 settembre 2010 si e' provveduto, per le finalita' di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, al reperimento delle risorse necessarie per l'erogazione di un secondo prestito alla Grecia per l'importo di 987.150.584,08 euro;
Visto il decreto ministeriale n. 1910 del 13 gennaio 2011, emanato in attuazione dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, con cui e' stata disposta l'erogazione di un terzo prestito in favore della Grecia per l'importo di 1.230.306.334,96 euro, corrispondente ad un importo, al netto delle commissioni a carico della Grecia, di 1.224.154.803,29 euro, mediante anticipazione di tesoreria;
Vista la lettera n. 3007 del 14 gennaio 2011 con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, su richiesta del Dipartimento del tesoro, ha autorizzato la Banca d'Italia ad erogare il suddetto importo netto di 1.224.154.803,29 euro; nonche' la lettera n. 55785/11 del 21gennaio 2011 con cui la Banca d'Italia ha dato riscontro sull'operazione effettuata;
Ritenuto pertanto di dover procedere, in occasione dell'emissione dei titoli di Stato di cui all'art. 1 del presente decreto, al reperimento delle risorse necessarie da destinare alle finalita' di cui all'art. 2 del ripetuto decreto-legge n. 67 del 2010;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8febbraio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 22.419milioni di euro;
Visti i propri decreti in data 10 novembre 2010 e 11 gennaio2011, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del tesoro poliennali 3%, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2015;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche di buoni del Tesoro poliennali, il cui netto ricavo dovra' essere destinato, quanto all'importo di 1.230.306.334,96 euro, alle finalita' di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, e, per la rimanenza, alle ordinarie esigenze di bilancio;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, e per le finalita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito nella legge 22 giugno 2010, n. 99, altresi' citato nelle premesse, e' disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2015, di cui al decreto del 10 novembre 2010, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 10 novembre 2010.
 
Art. 2

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 febbraio 2011, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 novembre 2010.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 10 novembre 2010.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
 
Art. 3

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.
La tranche supplementare verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 10 novembre 2010, in quanto applicabili.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 febbraio 2011.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
 
Art. 4

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 16febbraio 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosette giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 febbraio 2011.
A fronte del versamento del netto ricavo dell'emissione, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascera' apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - unita' di voto parlamentare 4.1.1, capitolo 5100, art. 3; successivamente, previa rettifica di detta quietanza disposta dalla competente ragioneria territoriale dello Stato, la medesima sezione di tesoreria provinciale emettera' un'ulteriore quietanza per l'importo di 1.230.306.334,96 euro, con imputazione al capo X - unita' di voto parlamentare 4.1.1, capitolo 5059.
A fronte del versamento dei dietimi d'interesse dovuti, la menzionata sezione di tesoreria provinciale rilascera' apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 3240 (unita' di voto parlamentare 2.1.3), art. 3.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 
Art. 5

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011,faranno carico al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 novembre 2010, sara' scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata
 
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