Gazzetta n. 40 del 18 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 febbraio 2011
Semplificazione della rilevazione degli aggi e dei compensi ai sensi dell'articolo 23, comma 21-septies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.


IL MINISTRO

Visto l'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente la retribuzione ad aggio per i rivenditori dei generi di monopolio;
Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, concernente l'elevazione dell'aggio ai rivenditori dei generi di Monopolio;
Visto l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 concernente la disciplina dell'imposta di bollo sulla vendita dei valori bollati;
Visto l'art. 1, comma 1-bis, del decreto - legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica;
Visto l'art. 215 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, concernente la disciplina dello smercio delle carte - valori;
Visto l'art. 11, del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, concernente l'Imposta sulle assicurazioni, sul gas metano e altre entrate;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, concernente il compenso ai raccoglitori delle giocate del lotto;
Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali «Solidarieta' nazionale», «Lotteria di Merano» e «Italia» approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni 19 dicembre 1983 concernente l'aumento dell'aggio spettante ai rivenditori secondari di carte valori postali;
Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministero delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183, e in particolare l'art. 7;
Visto l'art. 2 del Regolamento recante norme concernenti il contributo dovuto allo Stato dai raccoglitori del gioco del lotto e la determinazione dell'aggio per i medesimi, adottato con decreto del Ministero delle finanze 13 dicembre 1999, n. 474;
Visti gli articoli 1 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, come modificato dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009, n. 186, concernenti il compenso spettante ai tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche;

Decreta:

Art. 1
Ambito applicativo

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei confronti dei soggetti che effettuano le operazioni elencate al successivo art. 2 e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 
Art. 2
Operazioni ammesse

1. Ai fini della presente disposizione rientrano nella semplificazione contabile le operazioni di seguito indicate:
a) cessione di generi di monopolio, relativamente all'importo dell'aggio spettante per la vendita;
b) cessione di valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonche' delle tasse di concessione Governativa, relativamente all'importo dell'aggio spettante per la vendita;
c) gestione del lotto e delle lotterie, relativamente all'importo del margine spettante per il servizio di raccolta delle giocate e della vendita dei biglietti;
d) servizio di incasso delle tasse automobilistiche ed attivita' analoghe, relativamente all'importo del compenso spettante per la prestazione del servizio.
 
Art. 3
Modalita' e periodicita' di registrazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli aggi ed i compensi comunque denominati indicati all'art. 2 possono essere rilevati contabilmente in un'unica registrazione riassuntiva, relativa a tutte le operazioni svolte nell'anno, distinti per tipologia, fornitore ovvero gestore informatico.
2. La registrazione unica degli importi di cui all'art. 2 e' eseguita entro il 31 gennaio dell'anno successivo con riferimento alle operazioni poste in essere nel periodo contabile precedente.
 
Art. 4
Documentazione

1. Ai fini della corretta registrazione degli aggi e dei compensi comunque denominati indicati all'art. 2, comma 1, i soggetti di cui all'art. 1 utilizzano la seguente documentazione:
a) per gli aggi di cui alla lettera a), le fatture rilasciate dai depositi fiscali per i generi dagli stessi distribuiti;
b) per gli aggi, il margine ed i compensi di cui alle lettere b), c) e d), idonea documentazione fiscalmente valida rilasciata dai fornitori o dai gestori informatici incaricati della gestione del prodotto o del servizio.
2. La registrazione unica di tutti gli aggi, del margine e dei compensi riferibili alle operazioni svolte nell'anno non modifica i termini di emissione e conservazione della documentazione fiscale di cui al precedente art. 2.
3. Per le registrazioni sopra indicate i rivenditori possono utilizzare anche qualsiasi ulteriore ed idonea documentazione rilasciata dai soggetti indicati al comma 1, dalla quale siano desumibili inequivocabilmente gli aggi ovvero i compensi spettanti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2011

Il Ministro: Tremonti
 
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