Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 17 gennaio 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Vardhami Aida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della Sig.ra Vardhami Aida, nata a Shkoder (Albania) il 14 settembre 1966, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Inxhinier Elektronik» di cui e' in possesso, conseguito in Albania ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Ingegnere»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. l, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche cd integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Inxhinier Elektronik», conseguito presso «Universita' di Tirana Enver Hoxha» nel luglio 1989; Preso atto che nella conferenza del 4 dicembre 2009 la sig.ra Vardhami ha ottenuto il riconoscimento per la sezione A con misure compensative e che nella stessa conferenza era stata valutata anche la possibilita' per raccoglimento nella sezione B con un tirocinio di 6 mesi; Vista la domanda di riesame presentata in data 31 agosto 2010 con la quale la sig.ra Vardhami ha richiesto di rivalutare la pratica per la sezione B possibilmente con la misura di un tirocinio di adattamento; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2010; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella conferenza sopra citata; Visto l'art. 49 comma del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato; Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/98 e successive integrazioni per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Roma a tempo indeterminato;
Decreta:
Alla Sig.ra Vardhami Aida, nata 3 Shkoder (Albania) il 14 settembre 1966, cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di «inxhinier Elektronik» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri», sez. B, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi.
Roma, 17 gennaio 2011
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A
Tirocinio di adattamento: e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere , scelto dall'istante tra i professionisti che esercitano nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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