Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2011 (vai al sommario)
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DECRETO 24 gennaio 2011
Scioglimento del consiglio comunale di Ardara.


IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, recante norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari, come modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8;
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 sopra citata, il quale prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali;
Rilevato che il consiglio comunale di Ardara (provincia di Sassari) e' stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giampaolo Nuvoli;
Atteso che il Comune di Ardara, con nota prot. n. 85 del 13 gennaio 2011, ha comunicato il decesso del citato amministratore;
Visto l'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale al primo comma stabilisce che «in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco»;
Atteso che si e' determinata l'ipotesi prevista dal combinato disposto dall'art. 53, comma 1, e dall'art. 141, comma 1, lett. b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2/14 del 18 gennaio 2011, adottata su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Ardara;
Ritenuto di dover provvedere in merito,

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Ardara e' sciolto.
 
Art. 2

Per effetto dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio e la giunta del Comune di Ardara rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.
Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Cagliari, 24 gennaio 2011

Il presidente: Cappellacci
 
Allegato

Allegato al decreto n. 7 del 24 gennaio 2011

Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Scioglimento del Consiglio comunale di Ardara

Il consiglio comunale di Ardara (Provincia di Sassari ) e' stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona della Sig. Giampaolo Nuvoli.
Il citato amministratore, in data 13 gennaio 2011, e' deceduto.
Tale fattispecie e' disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale, al primo comma, stabilisce che «In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco».
Ricorrendo l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dal combinato disposto dall'art. 53, comma 1 e dall'art.141, comma 1, lettera b), n.1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Ardara dando atto che il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

L'Assessore: Rassu
 
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