IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Chieti
Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile; Visto l'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale stabilisce che la rappresentativita' delle organizzazioni titolari a nominare i commissari non e' piu' da verificarsi su base nazionale, ma a livello territoriale; Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 11/I/0003428 del 25 novembre 2010 contenenti le direttive in merito alla ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione con particolare riguardo alla necessita' di dover procedere alla costituzione della nuova Commissione entro l'8 gennaio 2011; Visto il D.D. n. 1 del 21 gennaio 1974 con il quale e' stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro; Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1° settembre 1987, nonche' la circolare n. 45/95 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentativita' delle OO.SS. dei lavoratori e delle Associazioni di categoria dei datori di lavoro; Preso atto che, ai sensi dell'art. 410 del c.p.c., come modificato dall'art. 31 della legge n. 183/2010, la Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro risulta cosi' composta: 1) da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro; 2) da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori; 3) il direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato o da un Magistrato collocato a riposo, in qualita' di Presidente; Esperiti gli atti istruttori finalizzati alla determinazione della rappresentativita' a livello provinciale, compreso il settore del pubblico impiego, delle OO.SS. dei lavoratori e delle Associazioni datoriali sulla base di appositi elementi oggettivi di valutazione; Ritenuto opportuno, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentativita' delle predette organizzazioni ed associazioni, individuare tali elementi oggettivi di valutazione secondo i criteri di seguito specificati: a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole Organizzazioni sindacali ed Associazioni datoriali; b) partecipazione effettiva alla stipula di contratti collettivi, integrativi ed aziendali; c) partecipazione alla trattazione di controversie collettive, plurime ed individuali di lavoro private e pubbliche; d) importanza, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative esistenti nel territorio provinciale; e) partecipazione alle procedure di attivazione e gestione degli ammortizzatori sociali; f) partecipazione all'attivita' di assistenza sociale; g) partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso pubbliche amministrazioni; h) consistenza delle diverse attivita' produttive nel territorio provinciale; Tenuto conto dei dati acquisiti dall'attivita' istituzionale propria della Direzione provinciale del lavoro di Chieti nelle materie di competenza; Ritenuto che la vigente normativa in materia, oltre ad affermare il principio della maggiore rappresentativita', accoglie il principio costituzionale del pluralismo partecipativo al fine di garantire il piu' ampio ventaglio di opinioni e tesi anche se con sacrificio della normale corrispondenza proporzionale tra rappresentanti e rappresentati; Acquisiti gli atti istruttori necessari ed effettuate le valutazioni comparative sulla base delle istruzioni generali fornite dal Ministero del lavoro e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettivita' dell'azione sindacale e della presenza pluricategoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;
Decreta:
E' ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Chieti, cosi' composta: 1) Presidente: direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato; 2) Rappresentanti dei lavoratori quali membri effettivi: DE ARCHANGELIS Enea (CGIL), DI FRANCESCANTONIO Dante (CISL), DI MARZIO Rossano (UIL), SIMONETTI Ilvano (UGL); 3) Rappresentanti dei lavoratori quali membri supplenti: TRIBUZIO Donato (CGIL), PRIMAVERA Beniamino (CISL), BARBAPICCOLA Antonio (UIL), DI FIORE Giuseppe (UGL); 4) Rappresentanti dei datori di lavoro quali membri effettivi: CERVELLINI Massimo (Associazione Industriali), PALENA Gianleucio (Confcommercio), PETREI Bruno ( Federazione Provinciale Coltivatori Diretti), GIACCHETTI Camillo (CNA); 5) Rappresentanti dei datori di lavoro quali membri supplenti: DE LELLIS Luca (Associazione Industriali), RENZETTI Achille (Confcommercio), D'AMARIO Fabio (Federazione Provinciale Coltivatori Diretti), AMOROSO Giuseppe (CNA). Il presente decreto e' immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 444/1994. Avverso il presente decreto, che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione. Chieti, 7 gennaio 2011
Il direttore provinciale: Di Muzio |