Gazzetta n. 42 del 21 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 dicembre 2010
Termini e condizioni di partecipazione all'obbligo di contenimento di consumi di gas per l'anno termico 2010/2011.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 3 dicembre 2008 che aggiorna la procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli;
Visti i risultati dell'applicazione del decreto 11 settembre 2007, successivamente integrato dai decreti ministeriali 14 dicembre 2007, 30 ottobre 2008 e 17 dicembre 2009 recanti ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas con modifiche al disposto del precedente decreto 11 settembre 2007, che non sono stati in linea con l'attesa adesione volontaria al contenimento dei consumi di gas su richiesta in caso di applicazione di procedure di emergenza, ma tuttavia costituiscono un possibile contributo utile a far fronte a situazioni di emergenza del sistema del gas naturale;
Considerato che, a causa della interruzione dell'approvvigionamento di gas all'Italia attraverso il gasdotto Transitgas a decorrere dal 23 luglio 2010 non si e' potuto completare il riempimento programmato degli stoccaggi e che nel mese di dicembre 2010, a causa di condizioni climatiche rigide e della assenza delle importazioni di gas dal Nord Europa si e' avuto un consistente svaso dagli stoccaggi;
Considerato che, pur essendo stato riattivato da alcuni giorni il gasdotto Transitgas, non vi e' tuttora certezza che la sua operativita', per motivi di sicurezza, possa essere mantenuta anche successivamente alla fine del mese di febbraio 2010;
Ritenuto opportuno limitare all'adesione volontaria ed al periodo dal 31 gennaio 2011 al 3 aprile 2011, per il solo anno termico 2010/2011, il ricorso al contenimento dei consumi di gas da parte dei soggetti obbligati a norma del decreto ministeriale 11 settembre 2007;
Ritenuto possibile estendere, per il periodo sopra indicato, la possibilita' di partecipazione al contenimento dei consumi di gas da parte delle imprese industriali, anche in forma aggregata, al fine di assicurare la tempestiva attuazione, secondo necessita', di un contenimento dei consumi per ristabilire il necessario equilibrio tra fabbisogno e disponibilita' del sistema nazionale del gas in caso dovessero presentarsi condizioni critiche di esercizio;
Ritenuto necessario ed urgente, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, precisare i termini e le condizioni della partecipazione all'obbligo, da parte dei soggetti obbligati, per l'anno termico 2010/2011;

Decreta:

Art. 1
Termini e condizioni di partecipazione all'obbligo di contenimento di
consumi di gas per l'anno termico 2010/2011.

1. Le disposizioni di cui nel presente decreto si applicano per il periodo dal 31 gennaio 2011 al 3 aprile 2011 dell'anno termico 2010/2011 che decorre dal 1 ottobre 2010 ed ha termine il 30 settembre 2011.
2. L'obbligo del contenimento dei consumi di gas per i clienti finali e' operante, in funzione della modalita' di adesione volontaria al contenimento di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto ministeriale 11 settembre 2007, durante cinque settimane, anche non consecutive, comprese tra il 31 gennaio ed il 3 aprile 2011, limitatamente al contenimento dei consumi per il quale gli stessi clienti hanno manifestato l'adesione.
I clienti finali delle classi c), d), e), ed f) di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 11 settembre 2007, adempiono all'obbligo unicamente mediante la contribuzione a titolo oneroso per essi prevista, stabilita per ciascuna classe in base alle determinazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'«Autorita'») di cui all'art. 6 del decreto 11 settembre 2007 e da emanare entro il termine di cui al comma 9.
3. Le disposizioni previste dal decreto ministeriale 11 settembre 2007 relativamente alle imprese di vendita, quale soggetto che puo' procedere ad aggregare i clienti finali soggetti all'obbligo, o clienti volontari che aderiscono al contenimento dei consumi con modalita' non individuale, sono estese, per il periodo dal 31 gennaio 2011 al 3 aprile 2011, a raggruppamenti volontari e temporanei di clienti finali, e di loro consorzi, che abbiano i requisiti previsti dal medesimo decreto, al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su periodi temporali differenti.
4. Un raggruppamento volontario e temporaneo, per essere riconosciuto ai fini del contenimento dei consumi di gas, e' tenuto ad essere rappresentato da un soggetto, con mandato irrevocabile, che sia responsabile dei rapporti con il Ministero e con l'Autorita', nonche' dell'obbligo di trasmettere, entro il 28 gennaio 2011, all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalita' e contenuti dalla stessa precisate, la lista contenente i codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti rappresentati ai fini dell'adesione volontaria al contenimento del consumo di gas ed il quantitativo globale di gas per il quale viene manifestata l'adesione, che non potra' essere inferiore a 200.000 Smc/giorno.
5. Il soggetto mandatario di cui al comma 4 assume ogni responsabilita' del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati, anche ai fini dei relativi premi per ottemperanza e penali per inadempienza conseguenti al risultato complessivo. A tal fine lo stesso mandatario concorda, a mezzo di specifici accordi, sia le modalita' di partecipazione dei singoli clienti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad ottemperanze od inadempienze.
6. Le imprese di vendita ed i soggetti di cui al comma 4 che aggregano clienti finali realizzano un profilo globale di contenimento dei consumi con valori che possono variare in ciascuna settimana del periodo di cui al comma 2, purche' compresi in una banda di variazione del 5% rispetto al valor medio sull'intero periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 3 aprile 2011.
7. L'adesione volontaria dei clienti finali di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 2008 e' da considerare quale opportunita' per detti clienti di conseguire compensi per la partecipazione volontaria al contenimento dei consumi di gas, e per le imprese di vendita e gli altri soggetti di cui al comma 4, di ottenere i previsti compensi per i risultati ottenuti dall'aggregazione dei clienti finali stessi. A tal fine, i clienti finali offrono la propria disponibilita' alle imprese di vendita, o ai soggetti che possono rappresentarli di cui al comma 4, che prestano su base non obbligatoria ogni possibile assistenza ed azione per il perfezionamento dell'adesione e per i successivi adempimenti.
8. L'individuazione del comportamento ottemperante od omissivo rispetto alla richiesta di contenimento di cui all'art. 5, comma 4, lettera a) del decreto 11 settembre 2007 e' eseguita con riferimento ai prelievi dei 30 giorni precedenti contabilizzati come precisato nello stesso decreto e, nella generalita' dei casi, ai prelievi medi dei giorni feriali ricadenti in ciascuna settimana di contenimento effettivo. Per i soli clienti che operano con cicli continui nei sette giorni della settimana, il riferimento settimanale sara' esteso a tutti i giorni della settimana.
9. I valori dei corrispettivi, delle penali per inadempienza, dei premi per ottemperanza e degli incentivi per le imprese di vendita e per il soggetto mandatario sono stabiliti con delibera dell'Autorita', entro il termine del 14 gennaio 2011, da emanare con carattere di urgenza e indifferibilita', aggiornando ed integrando le valorizzazioni gia' introdotte con le delibere gia' emesse in materia di contenimento dei consumi di gas.
10. Entro il termine di cui al comma 4 le imprese di vendita e gli altri soggetti indicati all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, trasmettono all'impresa maggiore di trasporto, secondo le modalita' ivi indicate, gli elenchi dei clienti finali di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b) ed all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007.
11. Per quanto non specificato dal presente decreto valgono le disposizioni del decreto ministeriale 11 settembre 2007, in quanto applicabili.
 
Art. 2

Adempimenti per il funzionamento della procedura di contenimento dei
consumi di gas

1. Le imprese di vendita ed i soggetti mandatari di cui al comma 5 dell'art. 1, ai fini della identificazione dei clienti finali soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi, utilizzano il data-base di classificazione dei punti di riconsegna nella versione presente sul sito internet delle imprese di trasporto al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le imprese di distribuzione forniscono alle imprese di vendita, su supporto informatico ed entro 3 giorni dalla richiesta, ove non gia' presenti sul proprio sito internet, l'elenco dei punti di riconsegna ai clienti finali allacciati alla propria rete e misurati giornalmente.
3. L'impresa maggiore di trasporto prevede nella sua procedura operativa, che pubblica sul suo sito internet entro il 14 gennaio 2011, in aggiunta alle informazioni utili alla compilazione degli elenchi dei clienti di cui all'art. 1, comma 5, di cui sopra ed all'art. 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto ministeriale 11 settembre 2007, anche la raccolta di informazioni utili alla compilazione degli elenchi dei clienti finali di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) dello stesso decreto ministeriale, inoltrando i relativi elenchi alla Direzione entro il 28 gennaio 2011.
 
Art. 3

Differimento di termini previsti dal decreto ministeriale 11
settembre 2007

1. Sono introdotti i seguenti differimenti di termini rispetto a quelli previsti nel decreto ministeriale 11 settembre 2007:
inoltro all'impresa maggiore di trasporto, da parte delle imprese di vendita, delle informazioni di cui all'art. 7 comma 1, al pari di quelle previste all'art. 1, comma 4 del presente decreto: 28 gennaio 2011;
inoltro alla Direzione ed all'Autorita', da parte delle imprese di vendita, della relazione di cui all'art. 7, comma 3: 28 gennaio 2011;
aggiornamento da parte delle imprese di vendita, di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, di contratti gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto per la fornitura a clienti finali soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), dello stesso decreto 11 settembre 2007 in esito dell'informativa delle prescrizioni sul contenimento dei consumi: 21 gennaio 2011;
aggiornamento, da parte delle imprese di vendita, di contratti di cui all'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale 11 settembre 2007, ed ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 8, dello stesso decreto ministeriale 11 settembre 2007, in esito di attivita' di cui all'art. 1, comma 9: 21 gennaio 2011.
 
Art. 4
Adempimenti in materia di verifica di ottemperanza

1. Al fine di semplificare gli adempimenti in materia di verifica di ottemperanza di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, nel caso di clienti finali soggetti all'obbligo che aderiscono individualmente, i premi e le penali individuati a carico di ciascuno sono applicati dall'impresa di vendita fornitrice al momento della verifica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Roma, 28 dicembre 2010

Il Ministro: Romani
 
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