Gazzetta n. 42 del 21 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 dicembre 2010
Disposizioni nazionali in materia di commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ed in particolare l'allegato XIV recante le norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame;
Visto il Regolamento (CE) della Commissione n. 617/2008, del 27 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 ed in particolare l'art. 30, con il quale sono state disposte sanzioni nei confronti degli inadempienti alle norme recate dai sopra richiamati regolamenti comunitari;
Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1986, relativo agli obblighi delle comunicazioni mensili sulla produzione e la commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini di volatili da cortile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236, del 10 ottobre 1986;
Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2001, recante le linee guida da seguire per usufruire della deroga alla timbratura delle uova da cova prevista dalla normativa comunitaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275, del 26 novembre 2001;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4, comma 3;
Considerato che, per effetto dell'innovata normativa comunitaria, occorre rivedere le disposizioni nazionali di recepimento del menzionato Regolamento (CE) n. 617/2008 e, conseguentemente, abrogare i decreti ministeriali del 29 settembre 1986 e del 9 novembre 2001;
Considerato che ogni stabilimento di produzione di uova da cova e/o di pulcini deve essere in possesso di un codice distintivo di registrazione rilasciato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, codice che deve essere stampigliato sulle uova prima della loro immissione in incubazione;
Considerato che le strutture di produzione interessate possono ottenere la deroga alla stampigliatura delle uova da cova previa apposita richiesta da far pervenire al Ministero;
Considerato che le strutture di incubazione sono tenute ad effettuare le comunicazioni mensili concernenti il numero di uova messe ad incubare e il numero dei pulcini nati, suddivisi per specie e categoria e destinati ad essere effettivamente utilizzati, per consentire al Ministero di elaborare le informazioni da trasmettere all'esecutivo comunitario;
Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del sopracitato Regolamento n. 617/2008, occorre attribuire le attivita' di controllo ad appositi organismi, individuati nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome nell'adunanza del 16 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 30, comma 8 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Decreta:

Art. 1
Ambiti di applicazione e definizioni

1. In applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 617/2008 della Commissione, il presente decreto attua le condizioni di produzione, commercializzazione e di trasporto delle uova da cova e dei pulcini di volatili da cortile sul territorio italiano, comprese quelle destinate agli scambi.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, quando previsto, anche alla produzione, commercializzazione e trasporto delle uova da cova e dei pulcini di volatili delle specie minori -quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori (ratiti).
3. Sono svincolati dall'applicazione del presente decreto gli stabilimenti di selezione e gli stabilimenti di moltiplicazione con meno di 100 volatili, nonche' gli incubatoi con una capienza inferiore a 1.000 uova da cova.
4. Le definizioni di uova da cova, pulcini, stabilimento e capacita', come riportato all'art.1 del regolamento (CE) n. 617/2008, sono le seguenti:
Uova da cova: le uova di volatili da cortile dei codici 0407 00 11 e 0407 00 19 della nomenclatura combinata, destinate alla produzione di pulcini, differenziate secondo la specie, la categoria e il tipo ed identificate in conformita' del presente decreto, prodotte nella Comunita' o importate da paesi terzi;
Pulcini: i volatili vivi da cortile, di peso non superiore a 185 grammi, dei codici 0105 11 e 0105 19 della nomenclatura combinata, prodotti nella Comunita' o importati da paesi terzi, delle seguenti categorie:
a) pulcini da utilizzazione: i pulcini di uno dei seguenti tipi:
i) pulcini da carne: i pulcini destinati a essere ingrassati e macellati prima della maturita' sessuale;
ii) pulcini da produzione di uova: i pulcini destinati a essere allevati per la produzione di uova da consumo;
iii) pulcini per uso misto: i pulcini destinati alla produzione di uova o di carne;
b) pulcini da moltiplicazione: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da utilizzazione;
c) pulcini riproduttori: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da moltiplicazione;
Stabilimento: lo stabilimento o la parte di stabilimento di ciascuno dei seguenti settori di attivita':
a) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini riproduttori, di pulcini da moltiplicazione o da utilizzazione;
b) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini da utilizzazione;
c) centro di incubazione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella messa in incubazione, nell'incubazione di uova da cova e nella fornitura di pulcini;
Capacita': il numero massimo di uova da cova che puo' essere collocato contemporaneamente nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa.
 
Art. 2
Registrazioni

1. Ogni stabilimento deve essere in possesso di un codice distintivo di registrazione che consenta di determinare il settore di attivita' come indicato all'art. 1, comma 4. Il codice e' composto come segue:
per le aziende da riproduzione, dalla sigla IT seguita dal codice ISTAT del comune, dalla sigla della provincia dove l'azienda e' ubicata e da un numero progressivo di tre cifre;
per le aziende da selezione, il codice risponde agli stessi requisiti previsti per le aziende da riproduzione con l'aggiunta finale della lettera «S»;
per le aziende che producono pulcini (incubatoi), il codice e' composto dalla sigla ITC, seguita dal codice ISTAT della provincia e da un numero progressivo di tre cifre.
2. Il codice e' rilasciato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita', direzione generale della competitivita' per lo sviluppo rurale, COSVIR X, di seguito denominato Ministero, che provvede ad aggiornare sul proprio sito www.politicheagricole.gov.it l'elenco delle aziende registrate sul territorio nazionale.
3. Tutti gli stabilimenti, inclusi quelli gia' registrati dal Ministero, per poter operare devono presentare domanda di registrazione al Ministero utilizzando il fac-simile di domanda di cui all'allegato I, avendo cura di indicare il codice identificativo rilasciato dall'autorita' sanitaria locale, al fine di evitare duplicazioni, qualora vi sia corrispondenza con quanto previsto al comma 1. Il predetto modello dovra' essere utilizzato anche in caso di volture, variazioni di indirizzo o per altre modifiche inerenti lo stabilimento interessato.
4. Gli stabilimenti devono comunicare al Ministero, entro dieci giorni dall'avvenimento, la cessazione definitiva o l'interruzione temporanea dell'attivita' produttiva al fine di consentire l'aggiornamento della banca dati.
 
Art. 3
Stampigliatura e imballaggio

1. Gli incubatoi provvedono affinche' le uova immesse nell'incubatrice siano preventivamente stampigliate, con inchiostro di colore nero indelebile, con il codice distintivo dell'allevamento di provenienza, con lettere e cifre alte almeno 2 millimetri e larghe almeno 1 millimetro. Una volta stampigliate, le uova devono essere utilizzate esclusivamente a fini diversi dal consumo umano.
2. I pulcini sono imballati secondo la specie, il tipo e la categoria di pollame, come stabilito dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 617/2008.
 
Art. 4
Deroga alla stampigliatura

1. Le aziende produttrici di uova da cova e di pulcini, registrate ai sensi dell'art. 2, possono essere autorizzate, in deroga alla normale procedura di timbratura delle uova da cova di cui all'art. 3, ad effettuare la marchiatura delle stesse apponendo su ciascun uovo un segno con inchiostro di colore nero indelebile, della superficie di almeno 10 mm quadrati, prima di porre le uova stesse nell'incubatrice. Qualsiasi imballaggio o contenitore utilizzato per il trasporto di tali uova rechera' il numero distintivo dell'azienda produttrice.
2. Le aziende che intendano richiedere l'autorizzazione, di cui al precedente paragrafo, devono presentare domanda in carta semplice al Ministero, secondo il Fac-Simile di cui all'allegato II.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa alle aziende in possesso dei requisiti richiesti e che trasmettono regolarmente le informazioni previste dalla normativa citata nelle premesse e, in particolare, ottemperino agli obblighi concernenti le comunicazioni mensili sulla produzione e la commercializzazione delle uova da cova di cui al successivo art. 7.
4. In qualsiasi momento il Ministero puo' revocare o sospendere temporaneamente la registrazione di cui all'art. 2 ove venga meno, da parte delle aziende interessate, l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.
 
Art. 5
Documento di accompagnamento
e registrazione

1. Ai sensi degli artt. 5 e 6 del regolamento (CE) n. 617/2008, per la spedizione di ciascuna partita di uova da cova o di pulcini, e' compilato un documento con il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello stabilimento di produzione, il numero distintivo, il numero di uova da cova o di pulcini, la data di spedizione, il nome e l'indirizzo del destinatario. Ogni centro di incubazione registra per specie e per categorie (linee da carne/uova e per produzione/riproduzione) la data di messa in incubazione e il numero di uova messe a incubare, la data della schiusa e il numero dei pulcini nati.
 
Art. 6
Importazione dai Paesi terzi

1. Per le partite di uova da cova e di pulcini importate dai Paesi terzi, il numero distintivo dello stabilimento deve essere sostituito dal nome del paese d'origine. Pertanto le uova possono essere importate soltanto se recano sul guscio, in caratteri di almeno tre millimetri, il nome del paese d'origine e la dicitura «cova». Gli imballaggi devono contenere solamente uova da cova o pulcini di una stessa specie e categoria, dello stesso paese d'origine e di uno stesso speditore e recano almeno le seguenti informazioni:
a) le informazioni che compaiono sulle uova;
b) la specie di pollame da cui provengono le uova;
c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore.
 
Art. 7
Comunicazioni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 617/08 e dell'art. 30, comma 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96, ogni stabilimento di produzione di pulcini comunica mensilmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali, direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, Ufficio POCOI VII, i dati concernenti il numero di uova messe ad incubare e il numero dei pulcini nati, suddivisi per specie e categoria e destinati ad essere effettivamente utilizzati, al piu' tardi quindici giorni dopo il mese di riferimento utilizzando preferibilmente la tabella riassuntiva di cui all'allegato III.
2. Le aziende di allevamento dei riproduttori devono rendere disponibili, ove richiesto, i dati relativi al patrimonio di pollame da selezione e da moltiplicazione.
3. Le comunicazioni devono essere inviate in copia unica per posta elettronica all'indirizzo: pocoi7@politicheagricole.gov.it o, in via alternativa, per fax al n. 06 46656143 o per posta ordinaria all'indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio POCOI VII - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.
 
Art. 8
Controlli

1. In attuazione delle disposizioni dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 617/2008, le attivita' di controllo sulla corretta applicazione del presente decreto sono svolte dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, le quali potranno acquisire le informazioni relative alle ditte operanti sul territorio di propria competenza consultando il sito di cui all'art. 2, comma 2.
2. Annualmente e' trasmessa al Ministero una sintetica relazione sugli esiti dei controlli e le eventuali azioni intraprese in caso di inosservanze alle disposizioni della vigente normativa.
 
Art. 9
Sanzioni

1. In applicazione dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 617/2008, gli stabilimenti che non ottemperano alle disposizioni comunitarie ed a quelle contenute nel presente decreto relative alla produzione, commercializzazione e trasporto delle uova da cova e dei pulcini, in particolare quelle relative alle comunicazioni di cui al precedente art. 7, sono soggetti alle sanzioni pecuniarie e amministrative di cui all'art. 30 della legge 4 giugno 2010, n. 96, i cui proventi sono devoluti alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 10
Disposizioni finali

1. Gli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 3 che, entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente decreto, non provvedono a fare richiesta al Ministero di una nuova registrazione, ai sensi del medesimo articolo, sono cancellati definitivamente dall'elenco nazionale e non possono produrre e commercializzare le uova da cova e i pulcini.
2. Sono abrogati il decreto ministeriale 29 settembre 1986, relativo agli obblighi delle comunicazioni mensili sulla produzione e la commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini di volatili da cortile ed il decreto ministeriale 9 novembre 2001, recante le linee guida da seguire per usufruire della deroga alla timbratura delle uova da cova prevista dalla normativa comunitaria.
3. Ai sensi dell'art. 117, quinto comma della Costituzione, il presente decreto si applica per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto a rendere applicativo il Reg. (CE) n. 617/2008, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia ai corrispondenti articoli del Reg. (CE) n. 617/2008.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 29 dicembre 2010

Il Ministro: Galan

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 87
 
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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