Gazzetta n. 42 del 21 febbraio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010. (Ordinanza n. 3922).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 18 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3908 del 24 novembre 2010;
Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si sono verificate esondazioni dei corsi d'acqua, allagamenti e danni alla viabilita', alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonche' una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto necessario adottare sollecitamente ogni ulteriore e occorrente misura di carattere straordinario e urgente volta al superamento della grave situazione determinatasi in provincia di Salerno in conseguenza dell'esondazione dei corsi d'acqua, degli allagamenti e danni alla viabilita', alle abitazioni e alle infrastrutture, sicche' risulta assolutamente necessario dare corso con la massima tempestivita' a lavori di ripristino delle normali condizioni di vita;
Acquisita l'intesa delle della regione Campania;
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. L'Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della regione Campania, Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa, in aggiunta alle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3908/2010, provvede:
a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalla infrastrutture;
b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria della viabilita', degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati interventi anche non infrastrutturali ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi colpiti dagli eventi calamitosi;
c) alla predisposizione per piani stralcio e sulla base di risorse finanziarie gia' disponibili a tal fine, ovvero che si rendessero eventualmente disponibili anche a titolo di cofinanziamento da parte delle Amministrazioni competenti, del Piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumita', comprensivo della quantificazione dei relativi oneri. Possono essere ricompresi nel Piano, ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla ordinanza n. 3908/2010, ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunita' europea, dalle Amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o societa' erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio.
2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale esclusivamente degli uffici tecnici della Regione, nonche' della collaborazione degli enti locali territoriali e non territoriali, e delle amministrazioni periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 2

1. Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, e' stanziata la somma di 5.000.000,00 a valere sul Fondo della protezione civile opportunamente integrato con decreto del Ministro dell'economia n. 93132 del 15 dicembre 2010.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilita' speciale di cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3908/2010.
3. Il Commissario delegato puo' utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonche' ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
4. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 3

1. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il Piano di cui all'art. 1 e il crono programma delle attivita' previste nel Piano stesso. Ogni quattro mesi, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonche' indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
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