Gazzetta n. 42 del 21 febbraio 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
DECRETO 10 dicembre 2010 |
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di riscrse finanziarie. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede che gli aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza possono essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile; Ritenuto necessario ripartire tra le Regioni i fondi disponibili per l'annualita' 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; Tenuto conto che le modalita' di ripartizione dei finanziamenti per l'annualita' 2010 sono stabilite dalla richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907;
Decreta:
Art. 1
La ripartizione delle risorse, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, tra le regioni per l'annualita' 2010, determinata sulla base dei criteri riportati nell'allegato 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2010, n. 3907, e' indicata nella tabella 1 di seguito riportata, per le voci di cui all'art. 2 comma 1, lettera a) e lettere b) + c). La quota del fondo relativa alle province autonome di Trento e Bolzano, ammontante ad euro 225.979, e' acquisita al bilancio dello Stato come previsto dal comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza citata. Tabella 1: Ripartizione del Fondo tra le Regioni per l’annualità 2010 ------------------------------------------------------------------------ Regione n° comuni Finanziamento Finanziamento (Euro) (*) (Euro) lettera a) lettere b) + c) ------------------------------------------------------------------------ Abruzzo 276 321.579,27 2.733.423,77 ------------------------------------------------------------------------ Basilicata 117 280.805,60 2.386.847,57 ------------------------------------------------------------------------ Calabria 402 602.924,36 5.124.857,09 ------------------------------------------------------------------------ Campania 426 386.058,66 3.281.498,64 ------------------------------------------------------------------------ Emilia-Romagna 283 220.003,08 1.870.026,18 ------------------------------------------------------------------------ Friuli-Venezia Giulia 202 170.480,33 1.449.082,77 ------------------------------------------------------------------------ Lazio 299 134.721,75 1.145.134,87 ------------------------------------------------------------------------ Liguria 111 61.672,14 524.213,16 ------------------------------------------------------------------------ Lombardia 202 49.744,17 422.825,46 ------------------------------------------------------------------------ Marche 239 162.030,57 1.377.259,88 ------------------------------------------------------------------------ Molise 134 352.382,82 2.995.253,93 ------------------------------------------------------------------------ Piemonte 141 35.954,64 305.614,42 ------------------------------------------------------------------------ Puglia 84 180.364,98 1.533.102,35 ------------------------------------------------------------------------ Sicilia 282 572.966,81 4.870.217,90 ------------------------------------------------------------------------ Toscana 247 137.860,97 1.171.818,22 ------------------------------------------------------------------------ Umbria 92 152.485,65 1.296.128,03 ------------------------------------------------------------------------ Veneto 335 154.176,93 1.310.503,89 ------------------------------------------------------------------------ totale 3.976.212,73 33.797.808 ------------------------------------------------------------------------
(*) i comuni sono riportati nell’allegato 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907 |
| Art. 2
1. Entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' nominata la Commissione tecnica per il supporto ed il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica prevista dal comma 7 dell'art. 5 dell'ordinanza richiamata, previa designazione da parte della Conferenza Unificata, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Unione delle Province Italiane, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dell'Unione Nazionale Comuni Comunita' Enti Montani, del Consiglio Nazionale degli Architetti, del Consiglio Nazionale dei Geologi e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dei propri rappresentanti. La comunicazione dei suddetti nominativi deve pervenire al Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Nell'ambito del finanziamento complessivo di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) dell'ordinanza sopra citata, le Regioni individuano l'eventuale somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici ai privati di cui lettera c) del medesimo comma 1 e ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. |
| Art. 3
1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico viene effettuato con procedure informatizzate che prevedono: la trasmissione da parte delle Regioni alla Commissione di cui al comma 7 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3907/10, degli atti relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di cui al comma 1 dell'art. 5 della medesima ordinanza; la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorita' di edifici pubblici strategici ricadenti nel loro territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2 commi 2, 3 e 4 e dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza e la descrizione delle caratteristiche dell'immobile presenti nelle schede di verifica sismica ed, in particolare, dell'indice di rischio sismico; la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorita' di edifici privati ricadenti nel loro territorio con la descrizione delle caratteristiche previste nel modello di richiesta di contributo di cui all'allegato 4 all'ordinanza, con calcolo automatico del punteggio e del contributo massimo concedibile; la trasmissione dalle Regioni al Dipartimento della protezione civile dei resoconti annuali delle attivita' secondo i modelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto; uno strumento di supporto per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008. 2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di cui al comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza, relativi agli studi di microzonazione sismica, saranno predisposti dalla Commissione Tecnica di cui al comma 7 dell'art. 5 dell'ordinanza citata. 3. La copertura finanziaria delle attivita' dell'unita' di personale di supporto tecnico per la formazione e gestione delle banche dati e delle cartografie di cui al comma 8 dell'art. 5, nonche' per la comunicazione per via informatica, sara' garantita da una quota della somma a disposizione del Dipartimento della protezione civile per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attivita' di cui all'art. 16, comma 1 dell'ordinanza citata. Roma, 10 dicembre 2010
Il Capo del dipartimento: Gabrielli
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 88 |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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