Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 30 dicembre 2010 |
Proroga e modifica all'ordinanza 5 agosto 2010 recante: «Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria ai sensi dell'articolo 2-ter, paragrafo 1, lettera d, della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modifiche». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954; Vista la legge n. 833 del,3 dicembre 1978; Visto l'art. 117, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010, recante: "Attuazione della direttiva n. 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva n. 92/40/CEE"; Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008 recante: "Organizzazione e funzionamento del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.I52 del 1° luglio 2008; Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministro della salute di proroga dei termini previsti dall'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 26 febbraio 2008; Vista la decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre del 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico, al pollame e ad altri volatili in cattivita' e che prevede un sistema di individaszione precoce nelle zone particolarmente a rischio, come modificata dalla decisione della Commissione europea n. 2006/574/CE del 18 agosto 2006; Visto in particolare l'art. 2-ter, della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre del 2005, che concede all'Autorita' competente la facolta' di autorizzare l'uso degli animali da richiamo nella caccia agli uccelli, in deroga a quanto previsto all'art. 2-bis, paragrafo 1, della stessa decisione; Vista l'ordinanza 5 agosto 2010 recante deroga, fino al 31 dicembre 2010, al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria ai sensi dell'art. 2 ter, paragrafo 1, lettera d, della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005, come modificata dalla decisione della Commissione europea n. 2006/574/CE del 18 agosto 2006; Visti i commi 2; 3 e 4 dell'art. 2, della decisione della Commissione europea n. 2010/734/CE del 30 novembre 2010 che hanno ulteriormente modificato la decisione n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modifiche, nella definizione dell'uso degli uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi ed hanno prorogato il termine di applicazione fino al 30 giugno 2012; Ritenuta l'opportunita' di avvalersi della facolta' concessa dalla Commissione europea, sulla base delle recenti esperienze e dell'esito favorevole di una valutazione del rischio operata caso per caso, di prevedere ulteriori deroghe al divieto di impiego degli uccelli da richiamo, subordinatamente alla adozione di adeguate misure di biosicurezza, ai sensi dell'art. 2-ter della decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modifiche; Considerata la necessita' di prevedere specifiche condizioni ai fini della concessione della deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria; Visto il parere tecnico del 9 giugno 2010 emesso ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 dal Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, Direzione Strategica; Tenuto conto della favorevole situazione epidemiologica attualmente presente sul territorio nazionale;
Ordina:
Art. 1
1. Il comma 1, dell'art. 1, dell'ordinanza 5 agosto 2010 richiamata in premessa e' sostituito dal seguente: «1. In attuazione a quanto disposto dall'art. 2, commi 2, 3 e 4 della decisione della Commissione europea n. 2010/734/CE di modifica dell'art. 2-bis, paragrafo 1, lettera d, dell'art. 2-ter, paragrafo 1, lettera d e dell'art. 4, della decisione della Commissione europea 2005/734/CE e successive modifiche, su tutto il territorio nazionale e' concessa la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi fino al 30 giugno 2012, nel rispetto delle condizioni fissate dal protocollo operativo di cui all'allegato A alla presente ordinanza e salvo quanto diversamente stabilito da successive disposizioni comunitarie immediatamente applicabili.». |
| Art. 2
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei Conti per la registrazione. Roma, 30 dicembre 2010
Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 123 |
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