Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 28 gennaio 2011 |
Riconoscimento dell'idoneita' al centro «Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM», in Valenzano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della competivita' per lo sviluppo rurale
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra; Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2009 con il quale sono state definite le tariffe poste a carico degli enti richiedenti il predetto riconoscimento ufficiale; Vista l'istanza presentata in data 13 aprile 2010 «dall'Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM», con sede in Strada Provinciale Ceglie-Valenzano, 9 - 70010 Valenzano (Bari); Atteso che il suddetto Istituto in data 8 luglio 2010 ha provveduto al pagamento della tariffa prevista; Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 16 luglio 2010 presso «l'Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM» - Valenzano (Bari); Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 7 dicembre 2010;
Decreta:
Art. 1
1. «L'Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM» con sede legale in Strada Provinciale Ceglie-Valenzano, 9 - 70010 Valenzano (Bari), e' riconosciuto idoneo a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); Fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995); Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995). Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': Aree non agricole; Colture arboree; Colture erbacee; Colture forestali; Colture medicinali ed aromatiche; Colture ornamentali; Colture orticole; Colture tropicali; Concia delle sementi; Diserbo; Entomologia; Microbiologia agraria; Nematologia; Patologia vegetale; Zoologia agraria; Produzione sementi; Vertebrati dannosi. |
| Art. 2
1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995. 2. «L'Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM» e' tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale. 3. Il citato Istituto e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto. |
| Art. 3
1. Il presente decreto ha la validita' di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 16 luglio 2010. 2. «L'Istituto Agronomico Mediterraneo IAM-B CIHEAM», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 gennaio 2011
Il direttore generale: Blasi |
|
|
|