Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 2 febbraio 2011 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua». |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1º agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1º agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1972, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla Coldiretti Imperia, Confagricoltura Imperia e Confagricoltori Imperia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua»; Visto il parere favorevole della Regione Liguria sulla citata domanda; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286 del 7 dicembre 2010; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato;
Decreta:
Art. 1
Il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1972, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto. |
| Art. 2
I soggetti che intendono porre in commercio i vini a Denominazione di origine controllata «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. |
| Art. 3
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine. |
| Art. 4
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di origine controllata dei vini «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ROSSESE DI DOLCEACQUA» O «DOLCEACQUA».
Art. 1. Denominazioni e vini
La Denominazione di origine controllata «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» e' riservato al vino rosso, anche nella tipologia «superiore», che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2. Base ampelografica
Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Rossese. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve rosse, non aromatiche, provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Liguria fino ad un massimo del 5%.
Art. 3. Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» comprende in tutto i territori dei comuni di Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano, nonche' la frazione Vallecrosia Alta, del comune di Vallecrosia, e quella di Mortola Superiore, San Bartolomeo-Carletti, Ville, Calandri, San Lorenzo, San Bernardo, Sant'Antonio, Sealza, Villatella, Calvo-San Pancrazio, Torri, Verrandi e Calandria di Trucco del comune di Ventimiglia, e quella parte del territorio del comune di Vallebona che e' situata sulla riva destra del torrente Borghetto.
Art. 4. Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivante le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo ai sensi della vigente normativa, unicamente i vigneti ubicati in terreni ben esposti, a quote non superiori ai 600 metri, con esclusione di quelli siti nei fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» non deve essere superiore a tonnellate 9,00 di uve per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50% vol al vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,00% vol. al vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» superiore.
Art. 5. Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» superiore non puo' essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Art. 6. Caratteristiche al consumo
Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino, granato se invecchiato; odore: vinoso intenso, ma delicato, caratteristico; sapore: morbido; aromatico, caldo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23 g/l. Il vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» che si fregia della qualificazione aggiuntiva «superiore» all'atto dell'immissione al consumo deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 13,00% vol.
Art. 7. Etichettatura e presentazione
Ai vini a Denominazione di origine di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' inoltre consentito l'uso delle «menzioni geografiche aggiuntive» indicate nell'allegato al presente disciplinare di produzione. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8. Confezionamento
Per il confezionamento dei vini a Denominazione di origine controllata «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua» e' consentito l'uso di bottiglie in vetro aventi capienza massima di litri 12. E' consentito l'uso dei sistemi di chiusura ammessi dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona. Parte di provvedimento in formato grafico
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