Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 febbraio 2011
Proroga dei termini di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto 2 novembre 2010, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 2010, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine;
Visto, in particolare, il termine previsto all'art. 10, comma 4, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010, per la presentazione all'ICQRF da parte delle strutture di controllo autorizzate, entro 2 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso decreto, del piano di controllo e del prospetto tariffario elaborati secondo gli schemi ivi allegati;
Viste le istanze pervenute dai rappresentanti della filiera vitivinicola volte ad ottenere una proroga del termine di cui all'art. 10, comma 4, del decreto ministeriale 2 novembre 2010;
Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che rende transitoriamente applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nelle more dell'entrata in vigore delle relative disposizioni applicative;
Vista la nota prot. A00/0031/SP9 dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia con la quale e' stata comunicata la proposta, formulata dalla Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni riunitasi in data 13 gennaio 2011, per la proroga del termine di cui all'art. 10, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 al 31 marzo 2011;
Ritenuto di poter accogliere l'istanza presentata dalla Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni;

Decreta:

Art. 1

1. Il termine indicato all'art. 10, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010, e' prorogato al 31 marzo 2011.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2011

Il Ministro: Galan
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone