Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 febbraio 2011
Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio nella provincia di Rimini.


IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Rimini

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, oggi Direzioni Provinciali del Lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni Provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 doc del 2 febbraio 1995;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997;
Considerata la necessita di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare alla Provincia di Rimini nell'anno 2011;
Convocate le parti imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, cosi come indicato nella circolare ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997;
Preso atto dell'esito della riunione tenuta il 1° febbraio 2011 a seguito della convocazione di cui al punto precedente;
Rilevato che la variazione percentuale ISTAT dell'indice della media delle retribuzioni contrattuali orarie relative al 2010 risulta essere pari al 2,2% rispetto al 2009.

Decreta:

Art. 1
Rideterminazione tariffe minime di facchinaggio

La tariffa oraria vigente per l'anno 2011, con decorrenza dal 1° gennaio del c.a., e' rideterminata in € 18,25.
Sono, inoltre, rideterminate le tariffe minime di facchinaggio al quintale, relativamente all'anno 2011, in base alla tabella 1, allegata al presente decreto, prevedendo una rivalutazione pari al 2,2%.
 
Art. 2
Maggiorazioni

Le stesse tariffe sono incrementate del 100% qualora riguardino operazioni svolte in orario festivo e/o dalle 21.00 alle 02.00 nei giorni feriali e dalle 19.00 alle 01.00 nei giorni festivi.
Si riconfermano, inoltre, le seguenti ulteriori maggiorazioni:
Maggiorazione per lavoro effettuato nei giorni festivi (intendendosi per tali, quelli riconosciuti dalla legge): 50%;
Maggiorazione per lavoro notturno (dalle 22 alle 6): 25%;
Maggiorazione per lavoro straordinario festivo diurno (dalle 6 alle 22): 65%;
Maggiorazione per lavoro straordinario festivo notturno (dalle 22 alle 6): 75%;
Maggiorazione per lavoro straordinario diurno (dalle 6 alle 22): 30%;
Maggiorazione per lavoro straordinario diurno effettuato di sabato (dalle 6 alle 22): 50%;
Maggiorazione per lavoro straordinario notturno (dalle 22 alle 6): 50%.
Tali maggiorazioni non sono tra loro cumulabili.
Per prestazioni straordinarie di lavoro si intendono quelle effettuate oltre le 8 ore giornaliere.
Il Presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Rimini, 8 febbraio 2011

Il direttore provinciale: Cusimano
 


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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